CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 32403/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15705/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].RO.[OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 352 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. CALABRIA n.3553/2019, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 15705/2020 Numero sezionale 4213/2025 Numero di raccolta generale 32403/2025 Data pubblicazione 12/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15705/2020 Numero sezionale 4213/2025 Numero di raccolta generale 32403/2025 Data pubblicazione 12/12/2025