CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24323/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Cistriani([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura speciale rilasciata il 21 marzo 2024 in sostituzione delprecedente difensore [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (00542090238), in persona del suo legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Roderi ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –Numero registro generale 38329/2019Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 24323/2026Data pubblicazione 31/07/2026e sul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (00542090238), in persona del suo legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Roderi ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente in via incidentale –controComune di Cremona (00297960197), in persona del suo Sindaco p.t.,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura speciale rilasciata il 21 marzo 2024 in sostituzione delprecedente difensore [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente al ricorso incidentale –avverso la sentenza n. 2121/19, depositata il 13 maggio 2019, dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia;Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 25 febbraio 2026,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];uditi l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente principale, e l’avvocatoGiorgio Roderi, per [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che laCorte rigetti entrambi i ricorsi.1. – Con sentenza n. 2121/19, depositata il 13 maggio 2019, laCommissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato gliappelli proposti in via principale dal Comune di Cremona, ed in viaincidentale da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la decisione di prime cure cheaveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente che,relativamente alla Tari dovuta per l’anno 2016, reclamava laNumero registro generale 38329/2019Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 24323/2026Data pubblicazione 31/07/2026detassazione di superfici produttive di rifiuti speciali e di un’areadestinata a parcheggio.1.1 – Il giudice del gravame ha considerato che:- la sentenza impugnata recava parziale accoglimento del ricorsodella contribuente in quanto aveva rilevato che: - quali aree diproduzione di rifiuti speciali e di imballaggi secondari e terziari, nonassimilabili ai rifiuti urbani, dovevano essere detassate «… la superficiedi 2910 mq ove si producevano imballaggi secondari o terziari, … lasuperficie di mq 176 afferente area produttiva di residui di origineanimale» (laboratori di pescheria e macelleria ove si «producono rifiutispeciali per i quali la parte ha provato di avere provveduto allosmaltimento»); - del pari non erano imponibili i «vani tecnici, che nonproducono rifiuti»; - la pretesa impositiva andava, per converso,confermata quanto all’area (di mq 1922) adibita a parcheggi;- dette conclusioni dovevano essere confermate, atteso che:- andava disapplicato il regolamento comunale che, all’art. 24.prevedeva l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti di imballaggio, inquanto non erano stati predeterminati, con decreto ministeriale, irelativi criteri di assimilazione, né risultando applicabili i criteri diassimilazione previsti nella deliberazione del Comitato interministerialedel 1984;- per di più, la società contribuente aveva avviato al recupero irifiuti da imballaggio terziari così come documentato dai relativiformulari, dai quali emergeva «la produzione di rifiuti da imballaggioper quantitativi superiori alla soglia quantitativa di assimilazioneindicata nel regolamento comunale»;- del pari destituito di fondamento rimaneva l’appello incidentaledella contribuente in quanto: - «l'art. 62 D.Lgs. 507/1993 prevedel'esclusione dalla tassa per le aree pertinenziali o accessorie "di civiliabitazioni" e non per quelle pertinenziali ad edifici commerciali»; - laNumero registro generale 38329/2019Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 24323/2026Data pubblicazione 31/07/2026contribuente non aveva dato prova dell’improduttività di rifiuti dellearee adibite a parcheggio.2. – Il Comune di Cremona ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di tre motivi, ed ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso che espone l’articolazionedi un motivo di ricorso incidentale; ed anch’esso ha depositatomemoria.Il Comune di Cremona, a sua volta, resiste con controricorso alricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denunciadi violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 3aprile 2006, n. 152, artt. 198, comma 2, e 264, comma 1, lett. i), allal. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 184, al d.lgs. 15 novembre1993, n. 507, art. 60, al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 21, comma2, lett. g) e 57, comma 1, ed alla l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1,comma 649, assumendo, in sintesi, il ricorrente che illegittimamentela gravata sentenza aveva disapplicato la disposizione del regolamentocomunale recante l’assimilazione dei rifiuti di imballaggio ai rifiutiurbani, atteso che, diversamente da quanto (così) ritenuto, il potere diassimilazione doveva ritenersi tutt’ora previsto con riferimento allasequenza normativa sopra ripercorsa, e secondo i criteri posti dalladeliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui ald.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 5; così che, trattandosi di rifiutinella fattispecie assimilati, ne conseguiva che, secondo il règime dellaTARI (art. 1, comma 649, cit.), le relative superfici non potevanoessere detassate, al contribuente spettando (al più) una riduzione dellaquota variabile del tributo in proporzione alla quantità di rifiuti avviatial riciclo.Numero registro generale 38329/2019Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 24323/2026Data pubblicazione 31/07/20262. – Il motivo è fondato, e va accolto, nei limiti di quanto inappresso precisato.3. – In tema di imballaggi, e di rifiuti di imballaggio, i dati normatividi fattispecie, di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dispongono (rationetemporis e, per quel che qui rileva) nei seguenti termini:- «Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve leulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfio abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi» [art. 183, comma 1,lett. a); v., altresì, la Direttiva 2008/98/CE del [OSCURATO:PERSONA] edel Consiglio del 19 novembre 2008, art. 3, n. 1];- «Sono inoltre di competenza dello Stato:e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi perl'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiutispeciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dellosviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri perl'assimilabilità ai rifiuti urbani.» [art. 195, comma 2, lett. e)];- «I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbanicon appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza,efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambitoadottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali nonpericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma2, lettere c) e d).» [art. 198, comma 2, lett. g)];- «Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:Numero registro generale 38329/2019Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 24323/2026Data pubblicazione 31/07/2026f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio,rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1,lettera a), esclusi i residui della produzione;» [art. 218, comma 1, lett.f); vedi anche la direttiva 94/62/CE, del 20 dicembre 1994, art. 3];- «1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della correttaed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti diimballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e delProgramma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, surichiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordodi programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligodel ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti alservizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. Atal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccoltadifferenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altrefinalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatoripartecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui vengaadottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presentearticolo.3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonchéagli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiutidi imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimentoall'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggidi cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal serviziopubblico, i produttori possono alternativamente:a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, lagestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in attoun sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idoneaNumero registro generale 38329/2019Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 24323/2026Data pubblicazione 31/07/2026documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispettodei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnaregli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggiosecondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori econ gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire alservizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limitiderivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2,lettera e).» (art. 221, commi 1, 2, 3 e 4);- «1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e deicontenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalleoperazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, èvietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbaniimballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondarinon restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possonoessere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove lastessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4.»(art. 226, commi 1 e 2).3.1 – Orbene, come reso esplicito dai dati di regolazione sopraripercorsi, gli imballaggi usati secondari e terziari, ed i rifiuti diimballaggio secondari e terziari, vanno conferiti «in un luogo di raccoltaorganizzato dai produttori e con gli stessi concordato», in particolarericadendo sugli stessi produttori ed utilizzatori gli oneri di gestione degliimballaggi secondari e terziari, e dei relativi rifiuti (art. 221, comma10; v., altresì, la disciplina della raccolta differenziata di cui all’art. 222)e rimanendone consentito il conferimento al servizio pubblico previadeterminazione «dei criteri qualitativi e quali-quantitativi perl'assimilazione», ai sensi dell’art. 221, comma 4, cit. [che, a sua volta,rinvia all’art. 195, comma 2, lettera e)], criteri che per detta tipologiaNumero registro generale 38329/2019Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 24323/2026Data pubblicazione 31/07/2026di rifiuti (per la cui nozione v., ex plurimis, CGUE, 14 ottobre 2020,causa C-629/19, [OSCURATO:PERSONA] e a., punti 41 e ss.) non sonostati determinati ex novo.Come, allora, la Corte ha già rilevato - con riferimento al d.lgs. 5febbraio 1997, n. 22, ma con conclusioni che trovano conferma nelladisciplina posta dal d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 216 bis e ss., - i rifiutida imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto aquello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dallache comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento); e ciò valein assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto diimmissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, insostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale(v., ex plurimis, Cass., 1 febbraio 2024, n. 2993; Cass., 30 marzo2023, n. 8962; Cass., 23 aprile 2020, n. 8088; Cass., 10 aprile 2019,n. 10010).Ciò non di meno, gli imballaggi secondari - che, una volta dismessi,costituiscono rifiuti di imballaggio, - diversamente dai terziari sonosuscettibili di assimilazione per qualità e quantità da parte dei Comunia condizione che ne risulti attivata la raccolta differenziata (v., explurimis, Cass., 16 luglio 2024, n. 19631; Cass., 15 maggio 2024, n.13455).E va rimarcato che la Corte (pur) ha ripetutamente precisato chedal règime sopra ripercorso «non discende di per sé l'esenzione totaledalla Tari, quanto soltanto la sua riduzione in ragione della denuncia-dichiarazione e dimostrazione, ad onere del contribuente, tanto dellesuperfici di relativa produzione quanto dell'effettivo e correttoavviamento al recupero attraverso valida documentazionecomprovante il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati che neabbiano rilasciato il relativo formulario di identificazione, secondoNumero registro generale 38329/2019Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 24323/2026Data pubblicazione 31/07/2026quanto stabilito dall'art. 1, co. 649 L. Tari, ferma però restando la pienadebenza della quota fissa.» (così, ancora, Cass., 16 luglio 2024, n.19631, cit.).L’impugnata sentenza non si è, dunque, attenuta ai principi didiritto espressi dalla Corte, avendo escluso tout court il potere diassimilazione laddove il giudice del gravame avrebbe dovutopreviamente verificare se era stata istituita, o meno, una raccoltadifferenziata dei rifiuti di imballaggio, e posto che la stessa sentenzarecepisce i contenuti della pronuncia di prime cure che aveva accertatola produzione (anche) di rifiuti da imballaggio secondario.4. – Il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., reca la denuncia di omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,deducendo il ricorrente che erroneamente il giudice del gravame avevarilevato, nella fattispecie, il superamento dei limiti quantitativi previstidal regolamento comunale con riferimento all’assimilazione dei rifiutidi imballaggio, atteso che detto limite (pari a 20 kg. annui per mq.)non poteva ritenersi superato in quanto da correlare all’interasuperficie imponibile (non anche a quella ove si producevano rifiutispeciali), così che il rapporto in questione doveva ascriversi alla misuradi 10 kg. per mq.4.1 – Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza permotivazione apparente sull’assunto che il giudice del gravame nonaveva dato conto delle ragioni in forza delle quali si era rilevato ilsuperamento dei limiti quantitativi di assimilazione così come previstidal regolamento comunale.5. – Il terzo motivo, dal cui esame consegue l’assorbimento delsecondo, è fondato, e va accolto.Numero registro generale 38329/2019Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 24323/2026Data pubblicazione 31/07/20265.1 - Nella gravata sentenza, difatti, è rimasto del tutto inespressoil criterio sulla cui base si è rilevato il superamento del limitequantitativo di assimilazione e, per vero, la stessa identificazione didetto limite.Viene, così, in considerazione una pronuncia che non rendepercepibili le ragioni della decisione, e che si risolve in una motivazioneapparente per mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7aprile 2014, n. 8053).6. – Con un solo motivo di ricorso incidentale, formulato ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la controricorrentedenuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla l. 27dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641 e 649, al d.lgs. 3 aprile2006, n. 152, art. 184, comma 3, lett. e), all’art. 26, comma 3, delregolamento comunale IUC, ed all’art. 817 cod. civ., deducendo, insintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso ladetassazione delle aree destinate a parcheggi coperti riservati ai clienti(per 1.922 mq.) sull’erroneo presupposto del difetto di prova dellamancata produzione di rifiuti su dette superfici, venendo inconsiderazione aree pertinenziali al supermercato sprovviste di ogniautonomia, «in ragione della stretta e indissolubile correlazione con lesuperfici dell’attività di vendita e i relativi orari», e certamente nonoperative «in ragione della gratuità dei parcheggi, del rapporto diservizio e della assoluta mancanza di capacità reddituale delle aree,gratuitamente asservite all’uso della clientela».7. – Il motivo è destituito di fondamento.7.1 - La non imponibilità delle aree scoperte pertinenziali oaccessorie a locali tassabili, «non operative» [art. 1, comma 641, cit.],integra una causa di esclusione del tributo di risalente impianto,entrata, pertanto, nella disposizione in esame in sostanzialeNumero registro generale 38329/2019Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 24323/2026Data pubblicazione 31/07/2026recepimento di quanto già previsto dal r.d. 14 settembre 1931, n.1175, art. 269, comma 2 (come sostituito dal d.P.R. 10 settembre1982, n. 915, art. 21) e successivamente, - nella vigenza del règimerelativo alla TARSU (d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma1) – da una sequenza di dd.ll. (d.l. 25 novembre 1996, n. 599, art. 2,comma 4-bis, conv. in l. 24 gennaio 1997, n. 5; d.l. 29 settembre 1997,n. 328, art. 6, conv. in l. 29 novembre 1997, n. 410; d.l. 26 gennaio1999, n. 8, art. 1, comma 3, conv. in l. 25 marzo 1999, n. 75) che nehanno stabilizzato la disciplina a decorrere dal 1997 (v., altresì, il d.l.n. 201 del 2011, art. 14, comma 4, con riferimento alla Tares, il d.lgs.5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 3, quanto alla Tariffa di igieneambientale, e, quanto alla cd. TIA2, il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.238, comma 1).7.2 - Sia pur con varianti lessicali che, nella disposizione di cuiall’art. 1, comma 641, cit., hanno trovato una più chiara formulaespressiva – così come nel d.l. n. 201 del 2011, art. 14, comma 4, cit.,ov’è, dunque, evidente, che le «aree scoperte operative» ad ogni modolegittimano l’esercizio del potere impositivo, seppur aree in rapporto diconnessione funzionale con «locali tassabili» - la fattispecie diesclusione in discorso è stata ricondotta dalla Corte, in precedentiarresti relativi al règime della Tarsu, - e con specifico riferimento allearee destinate a parcheggio, - alla disposizione di cui all'art. 62, comma2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, essendosi rilevato che dettadisposizione, nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i locali e learee che non possono produrre rifiuti «per il particolare uso cui sonostabilmente destinati», chiaramente esige che sia provata dalcontribuente non solo la stabile destinazione dell'area ad undeterminato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comportaproduzione di rifiuti (v. Cass., 5 novembre 2025, n. 29247; Cass., 26luglio 2017, n. 18500; Cass., 13 marzo 2015, n. 5047).Numero registro generale 38329/2019Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 24323/2026Data pubblicazione 31/07/20267.3 - Più di recente, in tema di Tares, si è rimarcato che latassazione è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codicecivile, presentano la condizione della pertinenza soggettiva e oggettivarispetto al locale o all'area principale e purché non siano operative;l'operatività consiste nell'idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto allocale e all'area principale che già versa il tributo e non rappresentadunque un'ulteriore estensione dell'attività svolta (Cass., 26 maggio2023, n. 14718).Il nesso di pertinenzialità – che, ad ogni modo, va accertato inconcreto (Cass., 16 febbraio 2018, n. 3800) – non esclude, pertanto,ex se l’imponibilità laddove detto nesso involga un’area da considerarsioperativa siccome luogo di esercizio di un’attività che deve considerarsifunzionale allo svolgimento dell’attività su quella superficie cui siraccorda lo stesso nesso pertinenziale.E il parcheggio destinato alla clientela di un punto vendita apertopubblico deve, per l’appunto, ritenersi area operativa nella misura incui – per quanto posta a servizio del bene tassabile e, dunque, inrapporto di pertinenzialità con lo stesso – concorre a quella stessaoperatività della superficie cui accede, così rendendo possibilel’effettivo svolgimento dell’attività principale cui si connette laproduzione di rifiuti (v. Cass., 26 novembre 2024, n. 30505; Cass., 16luglio 2024, n. 19551).8. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione aimotivi accolti con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spesedi questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia che, in diversa composizione,procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di dirittosopra esposti.Relativamente al disatteso ricorso incidentale sussistono ipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo aNumero registro generale 38329/2019Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 24323/2026Data pubblicazione 31/07/2026titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoproposto, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.MLa Corte- accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale,assorbito il secondo;- rigetta il ricorso incidentale;- cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviala causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] StallaIl Consigliere estensoredott. [OSCURATO:PERSONA]