CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 21294/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20615-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 332, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] privato R.G.N. 20615/2019 Cron. Rep. Ud. 04/07/2023 CC avverso la sentenza n. 901/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/01/2019 R.G.N. 1163/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 901/2018, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante, stipulato tra le parti il 15.3.2010 con scadenza di trentasei mesi del periodo formativo (15.3.2013), statuendo che si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in corso al momento della decisione, con inquadramento di [OSCURATO:PERSONA] come Operatore di esercizio –parametro 140 CCNL e con condanna della società datrice [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle differenze retributive maturate dal 15.3.2010 al 28.2.2013 (data di un asserito licenziamento intimato al lavoratore per scadenza del periodo formativo) e delle retribuzioni relative al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre alle spese di lite. 2. I giudici di seconde cure, in relazione ai motivi di appello della società, hanno rilevato che: a) le domande proposte dal Buono non avevano introdotto una vera e propria impugnazione del preteso licenziamento del 28.2.2013, riguardando esse l’invalidità del contratto di apprendistato, le sue conseguenze e le relative dovute differenze retributive; b) in base al Regolamento della Regione Toscana (DPGRT n. 22/2015), artt. 51, 51 bis e 51 ter, nella fattispecie in esame, ai fini della formazione interna dell’apprendistato, non erano invocabili le suddette disposizioni (che riducevano ad 80 ore annue, 240 totali, la formazione) ma doveva essere applicato l’art. 22 del CCNL che richiedeva un periodo di centoventi ore medie annue o 360 totali che, alla data del 28.2.2013, non erano state pacificamente effettuate; c) ciò perché la disciplina ridotta della formazione poteva essere applicata solo nel caso di “formazione esterna in convenzione” con la Regione Toscana mentre, nel caso del Buono, si verteva in una ipotesi di processo formativo, strutturato e certificabile, che poteva essere svolto in sede aziendale ai sensi dell’art. 22 CCNL. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA] cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La società ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 cc, 3 e 6 legge n. 604/1966, 32 legge n. 183/2010 e 49 D.lgs. n. 276/2003, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che il Buono non aveva introdotto una vera e propria impugnazione del preteso licenziamento del 28.2.2013, bensì una azione diretta alla declaratoria di invalidità del contratto di apprendistato, con le relative conseguenze di legge. La società sostiene che la nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale era stata comunicato l’esercizio del suo diritto di recesso per scadenza, alla data del 28.2.2013, del periodo formativo, costituiva un vero e proprio provvedimento di cessazione del rapporto che, alla stregua di ogni licenziamento, avrebbe dovuto essere impugnato entro 180 giorni dalla impugnativa stragiudiziale; sottolinea che l’art. 32 della legge n. 183/2010, ai commi 2 e 3, stabiliva proprio che il regime di decadenza si applicava, tra l’altro, a tutti i casi di invalidità del licenziamento nonché ai licenziamenti che presupponevano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto: fattispecie in cui rientrava la richiesta di conversione del rapporto di apprendistato in un ordinario contratto di lavoro subordinato. Non avendo il Buono proposto l’azione giudiziaria entro 180 giorni dall’impugnativa stragiudiziale del licenziamento, secondo l’assunto della ricorrente, doveva considerarsi decaduto dall’azione. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 49 D.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 1418 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere esaminato la Corte territoriale il motivodi gravame relativo al fatto che, comunque, una formazione impartita in modo ridotto avrebbe richiesto un accertamento sulla sussistenza di un grave inadempimento in relazione al percorso formativo dell’apprendistato professionalizzante, nel senso che la ritenuta carenza doveva rivestire i caratteri di obiettiva rilevanza nel relativo progetto: peculiarità, nel caso di specie, non ravvisabile. 4. Il primo motivo è infondato. 5. E’ opportuno premettere che, nel caso de quo, si verte in una ipotesi disciplinata da un contratto di apprendistato professionalizzante, regolato, ratione temporis, dal D.lgs. n. 276/2003, in quanto stipulato il 15.3.2010, prima del D.lgs. n. 167/2011 poi abrogato dal D.lgs. n. 81 del 2015. 6. Tale tipologia di contratto, nel regime normat ivo di cui alla legge n. 25/1955 così come in quello del D.lgs. n. 276/2003, si configurava come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l’elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale) mentre la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 cc, vede la trasformazione del rapporto in tipico rapporto di lavoro subordinato (Cass. n. 2365/2020; Cass. n. 17375/2017). 7. La stessa giurisprudenza di legittimità citata ha precisato che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento “ante tempus” nel rapporto di lavoro a tempo determinato. 8. Nel caso di specie, quindi, in relazione al licenziamento intimato il 28.2.2013 (a fronte della scadenza del periodo di formazione del 15.3.2013), quand’anche si fosse voluto interpretare la domanda non come mera richiesta di invalidità del contratto di apprendistato, in ogni caso non sarebbe stato applicabile il regime della decadenza previsto per i licenziamenti come sopra specificato. 9. Né, a parere del Coll egio, è possibile una interpretazione analogica o estensiva della norma in tema di decadenza tale da farvi rientrare pure la fattispecie in esame. 10. A tal uopo è opportuno premettere che la ratio dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 è stata quella di estendere ad una serie di ipotesi ulteriori la previsione dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 (previamente modificato) sull’impugnativa stragiudiziale, originariamente limitata al licenziamento (Cass. n. 13648 del 2019). 11. La finalità è quella di contrastar e pratiche di rallentamento dei tempi del contenzioso giudiziario che finirebbero per provocare una moltiplicazione degli effetti economici in caso di eventuale sentenza favorevole e di stabilizzare le posizioni giuridiche delle parti in situazioni in cui si ha l’esigenza di conoscere, con precisione ed entro termini ragionevoli, se e quanti lavoratori possono far parte dell’organico aziendale. 12. Tuttavia, trattandosi di una limitazione temporale per l’esercizio dell’azione giudiziaria di non poco conto, tanto da dovere ritenere che la norma oggetto di esame abbia carattere di eccezionalità, si impone una interpretazione particolarmente rigorosa, soprattutto con riguardo alla fattispecie di chiusura prevista dall’art. 32 co. 4 lett. d) legge citata (Cass. n. 13179 del 2017).13. Tale rigorosità deve confrontarsi necessariamente con i limiti previsti dalla nostra Costituzione (artt. 2, 111 e 117), dal diritto euro-unitario (art. 47 della Carta di Nizza, in considerazione della natura della controversia che riguarda il tema della successione in un ramo di azienda) e dal diritto convenzionale (artt. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), nel senso che occorre pur sempre tenere conto dei possibili profili di illegittimità con riguardo ad un ambito applicativo di tipo estensivo o analogico della norma in questione. 14. La richiesta di nullità/invalidità del contratto di apprendistato, per insufficiente formazione, con conseguente trasformazione del rapporto in uno a tempo indeterminato, nonostante il disposto recesso datoriale anticipato rispetto alla scadenza del periodo di formazione, non può ritenersi, pertanto, regolato dall’art. 32 commi 3 e 4 legge n. 183/2010 non rientrando nei casi tassativi da questi disciplinati. 15. Il secondo motivo è parimenti infondato. 16. La Corte territoriale, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, ha valutato il profilo della carente o insufficiente formazione ritenendo -con un accertamento in fatto esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, nuova formulazione, ratione temporisapplicabile- non adeguata quella erogata in concreto di 242,50 ore rispetto a quella, imposta, nel caso de quo, dalla contrattazione collettiva di settore, di 360 ore. 17. Il giudizio sul grave inadempimento è stato, quindi, svolto e la statuizione della Corte territoriale è, pertanto, conforme ai principi di legittimità secondo cui, in tema di contratto diapprendistato, l'inadempimento degli obblighi diformazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza diformazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto diformazione e t rasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi diformazione di non scarsa importanza (Cass. 1324/15; Cass.16595/20). 18. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 19. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 20. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore impor