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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03170/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13913/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., sedente in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. [OSCURATO:PERSONA], n.2646/2020, depositata il 19 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. aveva respinto l’appello principale della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che aveva a sua volta parzialmente respinto i ricorsi introduttivi avverso due [OSCURATO:PERSONA] 197 avvisi di accertamento a mezzo dei quali l’Agenzia aveva disconosciuto la deducibilità dei costi di sponsorizzazione e l’indetraibilità dell’iva per l’anno 2012, con riferimento ai due contratti stipulati in quell’anno con [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e G-Racing di [OSCURATO:PERSONA], recuperando i.v.a. e addizionale IRES ex art. 81, d.l. n. 122/2008 (c.d.

“Robin tax).

La sentenza d’appello aveva però respinto anche il ricorso incidentale dell’Agenzia avverso l’accoglimento del ricorso in primo grado relativamente al recupero dell’IRES di cui sopra.

L’Agenzia resiste con controricorso e ricorso incidentale relativamente alla sua soccombenza in punto IRES.

2. Con istanza depositata l’otto ottobre 2023 la ricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto.

La stessa ha ribadito la richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere con memoria illustrativa successiva.

Considerato che:

1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».

Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se èstata fissata la data della decisione».

2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto, come emerge anche dal prodotto estratto di ruolo, per cui va dichiarata anche la cessazione della materia del contendere.

3. Le spese rimangono a carico dellaparte che le ha anticipate , exart. 1, comma 198, cit.

4. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lat o sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v.

Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere.

Spese a carico della parte che le h

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13913/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., sedente in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. [OSCURATO:PERSONA], n.2646/2020, depositata il 19 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. aveva respinto l’appello principale della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che aveva a sua volta parzialmente respinto i ricorsi introduttivi avverso due [OSCURATO:PERSONA] 197 avvisi di accertamento a mezzo dei quali l’Agenzia aveva disconosciuto la deducibilità dei costi di sponsorizzazione e l’indetraibilità dell’iva per l’anno 2012, con riferimento ai due contratti stipulati in quell’anno con [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e G-Racing di [OSCURATO:PERSONA], recuperando i.v.a. e addizionale IRES ex art. 81, d.l. n. 122/2008 (c.d. “Robin tax). La sentenza d’appello aveva però respinto anche il ricorso incidentale dell’Agenzia avverso l’accoglimento del ricorso in primo grado relativamente al recupero dell’IRES di cui sopra. L’Agenzia resiste con controricorso e ricorso incidentale relativamente alla sua soccombenza in punto IRES. 2. Con istanza depositata l’otto ottobre 2023 la ricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. La stessa ha ribadito la richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere con memoria illustrativa successiva. Considerato che: 1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se èstata fissata la data della decisione». 2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto, come emerge anche dal prodotto estratto di ruolo, per cui va dichiarata anche la cessazione della materia del contendere. 3. Le spese rimangono a carico dellaparte che le ha anticipate , exart. 1, comma 198, cit. 4. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lat o sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782). P.Q.M. Dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere. Spese a carico della parte che le h
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