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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2025

Cassazione n. 33166/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA], udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentitoil [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso Si dà atto che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] C ampanelli , in difesa di F roio I gnazio ha chiesto di poter depositare il verbale d'udienza del 18 aprile 2025 del Tribunale di Bari già trasmesso a mezzo “pec”.Il P roc uratore gen e rale n on si è oppo sto . [OSCURATO:PERSONA] ammesso il deposito del verbale.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Campanelli ha , infine, chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1422/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18243/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Bari respingeva l’appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del 12 giugno 2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Bari aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata in seguito al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza di partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa denominata “clan Parisi - Palerminiti”.

Il Tribunale decideva in sede di rinvio,dopo l'annullamento del precedente provvedimento di rigetto, ritenuto viziato dalla Cassazione,che aveva rilevato la carenza della motivazione in ordine alla valutazione degli elementi addotti dalla difesa per dimostrare la rescissione del vincolo del [OSCURATO:PERSONA] con l’associazione mafiosa.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva:

2.1. v iolazione di legge (art. 275, 627 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione:la sentenza emessa in sede rescissoria non avrebbe valutato tutti gli elementi critici identificati dalla sentenza rescindente e si sarebbe basata sui soli elementi riportati nella memoria del pubblico ministero; sarebbero state oggetto di valutazione sommaria anche le emergenze sopravvenute, ovvero le motivazioni della sentenza di assoluzione per il reato di favoreggiamento e le sopraggiunte dichiarazioni del collaboratore MicheleVincenzo [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento alla sentenza di assoluzione si allegava che la stessa avrebbe riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art.384cod. pen. e che dalla sua lettura non poteva trarsi alcun giudizio i n ordine al concorso del ricorrente nel reato di omicidio.

Con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] si deduceva che le stesse erano state acquisite dal Tribunale per il riesame , ma non dal Giudice dell'abbreviato e che sarebbero state valutate in modo illogico e parziale, segnatamente si deduceva (a) che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] oio all'azione aggressiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] C osola sarebbe stato solo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA], assente all’evento, e che lo stesso av rebbe offerto una versione contrastante con quella di [OSCURATO:PERSONA], che, invece , aveva partecipato personalmente alla “stesa”, (b) che il [OSCURATO:PERSONA] av rebbe riferito la “stesa” era stata organizzata in seguito all'aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] F roio , che il coinvolgimento del ricorrente si sarebbe limitato ad un intervento successivo alla sparatoriae che l’invito all a desistenza da lui effettuato sarebbe incompatibile con la sua partecipazione all'associazione , (c) che nessuno dei collaboratori di giustizia avrebbe riferito della af filiazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan facente capo a [OSCURATO:PERSONA], (d) che la vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sufficiente a dimostrare la contestata partecipazione.

In sintesi, si deduceva che non sarebbero stati valutat i elementi allegati, ritenuti decisivi dalla difesa, come il dissequestro della società “ [OSCURATO:SOCIETA].” , l'allontanamento dello Sciancalepore (punto di riferimento del [OSCURATO:PERSONA]) dalla attività associativa, l’assoluzione per il reato di favoreggiamento; e che i riferimenti alla “stesa” organizzata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto essere valutati come mere “congetture” riconducibili a deduzioni del [OSCURATO:PERSONA], non confermate dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito. (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03 ; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 – 01 ; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861 -01).

Inoltre, n el giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, LeVoci, Rv. 278629 - 02) Nelcaso in esame il T ribunale , in coerenza con i principi di diritto appena ricordati, effettuava una persuasiva ed accurata valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato,prendendo in considerazione tutti gli elementi allegati dalla difesa.

Rispetto alla articolata e dettagliata motivazione offerta dal Tribunale le censure proposte dal ricorrente si risolvono nella richiesta di rivalutazione integrale del compendio indiziario, ovvero in una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che il ricorrente non ha indicato vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale tracciato dal Tribunale per giungere al riconoscimento dei grav i indizi di colpevolezza,né discrasie tra le valutazioni effettuate e gli elementi di prova raccolti.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate– o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).

1.2. Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato (a) che lo Sciancalepore - punto di riferimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'associazione mafiosa oggetto di giudizio- è indagato nell'ambito d i questo procedimento ed è destinatario di una misura custodiale alla quale risulta tuttora sottoposto, il che indicava la sussistenza di una attuale pericolosità sociale dello Sciancalepore da tempo legato al [OSCURATO:PERSONA]; (b) che il coinvolgimento del F roio nell'associazione era stato confermato da diversi collaboratori di giustizia (M astroril l i , L avermicocca , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), (c) che il [OSCURATO:PERSONA] era impegnato nella gestione della controversia con [OSCURATO:PERSONA], dimostrando la attualità dei suoi contatti con i vertici dell’associazione.

Con riferimento a tale ultimo punto il Tribunale ha rilevato che la notte del 4 febbraio 2023 venivano sparatioltre venti colpi di kalashnikov contro il muro di cinta edil cancello del garage di [OSCURATO:PERSONA] (che denunciava l’episodio solo per la sua eclatanza e non perché lo stesso si affrancato da lle logiche omertose tipiche dell’associazione).Il Tribunale rilevavache all'origine di questa azione vi era un atto di violenza commesso ai danni diRoberto [OSCURATO:PERSONA] , figlio del ricorrente, agito da [OSCURATO:PERSONA] di C osola , che aveva patito a sua volta una “ stesa ” organizzata direttamente da [OSCURATO:PERSONA] (pag g. 20 e 21 dell'ordinanza impugnata).

I dissapori tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] D i C osola erano stati generati dal fatto che il ricorrente nongradiva la relazione sentimentale tra [OSCURATO:PERSONA] e sua figlia; queste tensioni avevano condotto D i [OSCURATO:PERSONA] ad aggredire [OSCURATO:PERSONA]; ne seguiva una reazione dei [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta , aveva generato la “stesa” e seguita dal [OSCURATO:PERSONA] con i colpi di kalashnikov contro il garage del ricorrente.

Quello che rileva ai fini delladimostrazione della partecipazione attuale di [OSCURATO:PERSONA] al clan era quanto emerso in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] P alermiti si era mosso mediando tra le due fazioni chiedendo l'immediato cessate il fuoco proprio dietro richiesta di [OSCURATO:PERSONA], dimostrando la vicinanza al ricorrente e la condivisione delle logiche criminali tipiche dei clan mafiosi.

Questo compendio indiziario indicava la consapevole ed attuale partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA] ritenuta con motivazione logica e non smentita da emergenze procedimentali di segno contrario.

Infine secondo i Giudici del riesame anche il venir meno dell'intestazione fittizia delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. allo S ciancalepore non si configurava come un elemento decisivo ai fini dell’esclusione del pericolo cautelare, in quanto erano emerse perduranti ed inequivoche manifestazioni di pericolosità del ricorrente(pag. 35 della sentenza impugnata).

In sintesi,si riteneva che (a) l'affiliazione storica di Florio e la sua vicinanza a Sciancalepore, ritenuto tuttora partecipe alsodalizio, (b) i rapporti dello stesso con soggetti di vertice del clan come Giovanni di [OSCURATO:PERSONA] P alermiti (c) la convergente chiamata in correità d el Fro i o da parte di numerosi collaboratori erano elementi che consentivano di ritenere integrato un grave quadro indiziario a carico del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre che il fatto che le dichiarazioni del Gugliemi siano state prodotte solo nell’ambito del giudizio cautelare non ne esclude né la rilevanza né l’utilizzabilità.

Infine, il Tribunale rilevava che la assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] da l reato di favoreggiamento nell’azione omicidiaria ai danni dei fratelli Rafascheri, non integravaun elemento a favore dello stesso , dato che dalla motivazione della assoluzione (riportata a pagina 37 dell'ordinanza impugnata) era emerso che l’assoluzione era stata generata dal riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 384 cod. pen. e che era emersa una condotta del [OSCURATO:PERSONA] ipoteticamente inquadrabile come contributo materiale alla realizzazione dell'agguatomortale (pagg. 36 e 37 dell’ordinanza impugnata).

Si tratta di una motivazione che, anche in questo caso, non si presta ad alcuna censura in questa sede.

3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi -ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bisdel citato articolo P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il giorno 22 luglio 2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA], udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentitoil [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso Si dà atto che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] C ampanelli , in difesa di F roio I gnazio ha chiesto di poter depositare il verbale d'udienza del 18 aprile 2025 del Tribunale di Bari già trasmesso a mezzo “pec”.Il P roc uratore gen e rale n on si è oppo sto . [OSCURATO:PERSONA] ammesso il deposito del verbale. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Campanelli ha , infine, chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1422/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18243/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Bari respingeva l’appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del 12 giugno 2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Bari aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata in seguito al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza di partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa denominata “clan Parisi - Palerminiti”. Il Tribunale decideva in sede di rinvio,dopo l'annullamento del precedente provvedimento di rigetto, ritenuto viziato dalla Cassazione,che aveva rilevato la carenza della motivazione in ordine alla valutazione degli elementi addotti dalla difesa per dimostrare la rescissione del vincolo del [OSCURATO:PERSONA] con l’associazione mafiosa. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 2.1. v iolazione di legge (art. 275, 627 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione:la sentenza emessa in sede rescissoria non avrebbe valutato tutti gli elementi critici identificati dalla sentenza rescindente e si sarebbe basata sui soli elementi riportati nella memoria del pubblico ministero; sarebbero state oggetto di valutazione sommaria anche le emergenze sopravvenute, ovvero le motivazioni della sentenza di assoluzione per il reato di favoreggiamento e le sopraggiunte dichiarazioni del collaboratore MicheleVincenzo [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento alla sentenza di assoluzione si allegava che la stessa avrebbe riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art.384cod. pen. e che dalla sua lettura non poteva trarsi alcun giudizio i n ordine al concorso del ricorrente nel reato di omicidio. Con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] si deduceva che le stesse erano state acquisite dal Tribunale per il riesame , ma non dal Giudice dell'abbreviato e che sarebbero state valutate in modo illogico e parziale, segnatamente si deduceva (a) che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] oio all'azione aggressiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] C osola sarebbe stato solo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA], assente all’evento, e che lo stesso av rebbe offerto una versione contrastante con quella di [OSCURATO:PERSONA], che, invece , aveva partecipato personalmente alla “stesa”, (b) che il [OSCURATO:PERSONA] av rebbe riferito la “stesa” era stata organizzata in seguito all'aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] F roio , che il coinvolgimento del ricorrente si sarebbe limitato ad un intervento successivo alla sparatoriae che l’invito all a desistenza da lui effettuato sarebbe incompatibile con la sua partecipazione all'associazione , (c) che nessuno dei collaboratori di giustizia avrebbe riferito della af filiazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan facente capo a [OSCURATO:PERSONA], (d) che la vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sufficiente a dimostrare la contestata partecipazione. In sintesi, si deduceva che non sarebbero stati valutat i elementi allegati, ritenuti decisivi dalla difesa, come il dissequestro della società “ [OSCURATO:SOCIETA].” , l'allontanamento dello Sciancalepore (punto di riferimento del [OSCURATO:PERSONA]) dalla attività associativa, l’assoluzione per il reato di favoreggiamento; e che i riferimenti alla “stesa” organizzata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto essere valutati come mere “congetture” riconducibili a deduzioni del [OSCURATO:PERSONA], non confermate dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito. (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03 ; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 – 01 ; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861 -01). Inoltre, n el giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, LeVoci, Rv. 278629 - 02) Nelcaso in esame il T ribunale , in coerenza con i principi di diritto appena ricordati, effettuava una persuasiva ed accurata valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato,prendendo in considerazione tutti gli elementi allegati dalla difesa. Rispetto alla articolata e dettagliata motivazione offerta dal Tribunale le censure proposte dal ricorrente si risolvono nella richiesta di rivalutazione integrale del compendio indiziario, ovvero in una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che il ricorrente non ha indicato vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale tracciato dal Tribunale per giungere al riconoscimento dei grav i indizi di colpevolezza,né discrasie tra le valutazioni effettuate e gli elementi di prova raccolti. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate– o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). 1.2. Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato (a) che lo Sciancalepore - punto di riferimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'associazione mafiosa oggetto di giudizio- è indagato nell'ambito d i questo procedimento ed è destinatario di una misura custodiale alla quale risulta tuttora sottoposto, il che indicava la sussistenza di una attuale pericolosità sociale dello Sciancalepore da tempo legato al [OSCURATO:PERSONA]; (b) che il coinvolgimento del F roio nell'associazione era stato confermato da diversi collaboratori di giustizia (M astroril l i , L avermicocca , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), (c) che il [OSCURATO:PERSONA] era impegnato nella gestione della controversia con [OSCURATO:PERSONA], dimostrando la attualità dei suoi contatti con i vertici dell’associazione. Con riferimento a tale ultimo punto il Tribunale ha rilevato che la notte del 4 febbraio 2023 venivano sparatioltre venti colpi di kalashnikov contro il muro di cinta edil cancello del garage di [OSCURATO:PERSONA] (che denunciava l’episodio solo per la sua eclatanza e non perché lo stesso si affrancato da lle logiche omertose tipiche dell’associazione).Il Tribunale rilevavache all'origine di questa azione vi era un atto di violenza commesso ai danni diRoberto [OSCURATO:PERSONA] , figlio del ricorrente, agito da [OSCURATO:PERSONA] di C osola , che aveva patito a sua volta una “ stesa ” organizzata direttamente da [OSCURATO:PERSONA] (pag g. 20 e 21 dell'ordinanza impugnata). I dissapori tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] D i C osola erano stati generati dal fatto che il ricorrente nongradiva la relazione sentimentale tra [OSCURATO:PERSONA] e sua figlia; queste tensioni avevano condotto D i [OSCURATO:PERSONA] ad aggredire [OSCURATO:PERSONA]; ne seguiva una reazione dei [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta , aveva generato la “stesa” e seguita dal [OSCURATO:PERSONA] con i colpi di kalashnikov contro il garage del ricorrente. Quello che rileva ai fini delladimostrazione della partecipazione attuale di [OSCURATO:PERSONA] al clan era quanto emerso in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] P alermiti si era mosso mediando tra le due fazioni chiedendo l'immediato cessate il fuoco proprio dietro richiesta di [OSCURATO:PERSONA], dimostrando la vicinanza al ricorrente e la condivisione delle logiche criminali tipiche dei clan mafiosi. Questo compendio indiziario indicava la consapevole ed attuale partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA] ritenuta con motivazione logica e non smentita da emergenze procedimentali di segno contrario. Infine secondo i Giudici del riesame anche il venir meno dell'intestazione fittizia delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. allo S ciancalepore non si configurava come un elemento decisivo ai fini dell’esclusione del pericolo cautelare, in quanto erano emerse perduranti ed inequivoche manifestazioni di pericolosità del ricorrente(pag. 35 della sentenza impugnata). In sintesi,si riteneva che (a) l'affiliazione storica di Florio e la sua vicinanza a Sciancalepore, ritenuto tuttora partecipe alsodalizio, (b) i rapporti dello stesso con soggetti di vertice del clan come Giovanni di [OSCURATO:PERSONA] P alermiti (c) la convergente chiamata in correità d el Fro i o da parte di numerosi collaboratori erano elementi che consentivano di ritenere integrato un grave quadro indiziario a carico del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre che il fatto che le dichiarazioni del Gugliemi siano state prodotte solo nell’ambito del giudizio cautelare non ne esclude né la rilevanza né l’utilizzabilità. Infine, il Tribunale rilevava che la assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] da l reato di favoreggiamento nell’azione omicidiaria ai danni dei fratelli Rafascheri, non integravaun elemento a favore dello stesso , dato che dalla motivazione della assoluzione (riportata a pagina 37 dell'ordinanza impugnata) era emerso che l’assoluzione era stata generata dal riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 384 cod. pen. e che era emersa una condotta del [OSCURATO:PERSONA] ipoteticamente inquadrabile come contributo materiale alla realizzazione dell'agguatomortale (pagg. 36 e 37 dell’ordinanza impugnata). Si tratta di una motivazione che, anche in questo caso, non si presta ad alcuna censura in questa sede. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi -ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bisdel citato articolo P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 22 luglio 2025. [OSCURATO:PERSONA]
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