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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 03496/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva revocato liberazione anticipata relativamente a sei semestri di pena, dettagliatamente indicati nel provvedimento e deduce due censure; rilevato che la prima censura, con la quale si lamenta l'erroneità del provvedimento con il quale il Giudice specializzato ha disatteso la richiesta di rinvio del procedimento per attendere l'esito dell'incidente di esecuzione proposto dallo stesso condannato, è inammissibile siccome a-specifica, posto che la difesa non ha in alcun modo spiegato in che misura l'esito dell'incidente di esecuzione suddetto (avente ad oggetto la revoca di un ordine di esecuzione di pene concorrenti) avrebbe inciso sul provvedimento impugnato, trattandosi di revoca di semestri di liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.); Ritenuta del pari inammissibile per genericità anche la doglianza in punto di vizio di motivazione del provvedimento di revoca; richiamato il principio secondo cui «Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, spetta al Tribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o ad una occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789; Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, Balsamo, Rv. 246946)»; rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo dei richiamati principi, addivenendo alla revoca della liberazione anticipata in relazione a tutti i semestri in oggetto, in considerazione della rilevante gravità del reato posto in essere (partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, in epoca coeva agli stessi semestri di liberazione anticipata concessi); rilevato altresì che, a fronte di una congrua valutazione sulla gravità di tale fatto ritenuto sicuro indice di pervicacia criminale dei reo e di mancata partecipazione all'opera di rieducazione, il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure già adeguatamente vagliate e superate dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva revocato liberazione anticipata relativamente a sei semestri di pena, dettagliatamente indicati nel provvedimento e deduce due censure; rilevato che la prima censura, con la quale si lamenta l'erroneità del provvedimento con il quale il Giudice specializzato ha disatteso la richiesta di rinvio del procedimento per attendere l'esito dell'incidente di esecuzione proposto dallo stesso condannato, è inammissibile siccome a-specifica, posto che la difesa non ha in alcun modo spiegato in che misura l'esito dell'incidente di esecuzione suddetto (avente ad oggetto la revoca di un ordine di esecuzione di pene concorrenti) avrebbe inciso sul provvedimento impugnato, trattandosi di revoca di semestri di liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.); Ritenuta del pari inammissibile per genericità anche la doglianza in punto di vizio di motivazione del provvedimento di revoca; richiamato il principio secondo cui «Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, spetta al Tribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o ad una occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789; Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, Balsamo, Rv. 246946)»; rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo dei richiamati principi, addivenendo alla revoca della liberazione anticipata in relazione a tutti i semestri in oggetto, in considerazione della rilevante gravità del reato posto in essere (partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, in epoca coeva agli stessi semestri di liberazione anticipata concessi); rilevato altresì che, a fronte di una congrua valutazione sulla gravità di tale fatto ritenuto sicuro indice di pervicacia criminale dei reo e di mancata partecipazione all'opera di rieducazione, il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure già adeguatamente vagliate e superate dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere est
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