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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04371/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22608-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 413/2024 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/08/2024 R.G.N. 637/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] disciplinare R.G.N.22608/2024 Cron.

Rep.

Ud.16/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado che aveva annullato il licenziamento disciplinare intimato il 4 gennaio 2022 a [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ordinando altresì la reintegrazione e condannando la società al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura massima prevista, ha dichiarato invece risolto il rapporto di lavoro e ha riconosciuto al lavoratore l’indennità ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015 nella misura di 12,5 mensilità, oltre accessori.

2. La Corte, in sintesi, ha rilevato che “il fatto materiale oggetto di contestazione –la simultanea sincronizzazione di centinaia di file di ‘importanza strategica per la Società, in quanto afferenti alla configurazione e il funzionamento degli impianti, ai programmi di produzione, al personale e ai contenuti formativi’ –non può essere ritenuto insussistente”; ha argomentato che tali fatti, per come evidenziati, non erano stati specificamente contestati dal lavoratore, che erano stati oggetto di una consulenza di parte e che trovavano riscontro nel contenuto di una richiesta di archiviazione presentata alla Procura della Repubblica di Treviso per il reato di accesso abusivo a sistema informatico.

Ha poi considerato che: “la vicenda si è compiuta non solo in una giornata ove al lavoratore era interdetto l’accesso in azienda (essendo stato collocato in ferie) - egli, dunque, non poteva accedere ai locali aziendali e nemmeno espletare attività lavorative -ma anche in orario (verso le ore 06.00 del mattino) comunque inconsueto per svolgere attività lavorativa.

Trattasi poi di condotta che non trova alcuna plausibile giustificazione con riferimento alle mansioni assegnate al ricorrente e, in particolare, laddove la produzione settimanale era già organizzata per quella settimana per cui non vi era ragione che giustificasse la sincronizzazione dei file relativi alla progettazione dei forni”.

“Accertata la rilevanza disciplinare dell’addebito quale comportamento riprovevole e quindi disciplinarmente rilevante sul piano disciplinare tanto da un punto di vista oggettivo che soggettivo ovvero di imputabilità della condotta all’odierno appellato”, la Corte, tuttavia, ha giudicato “la trasgressione non […] di gravità tale da integrare una giusta causa di licenziamento tenuto conto del canone generale della proporzionalità”, “in assenza di prova da parte del datore di lavoro che lo scopo perseguito fosse la sottrazione, furto e/o impossessamento di dati e informazioni, in assenza di prova del danno arrecato nonché di mancata prova del trafugamento di dati riservati”.

Pertanto, la Corte, ritenuta la sussistenza del fatto disciplinarmente rilevante ma “la carenza di proporzionalità”, ha somministrato la tutela prevista dall’art. 3, comma 1, d. lgs. n. 23 del 2015, applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.

3. Con riferimento, infine, “alla richiesta di derubricazione del licenziamento per giusta causa in giustificato motivo soggettivo”, la Corte, d’un canto, l’ha dichiarata inammissibile non essendo stata svolta dalla società nella memoria ex art. 416 c.p.c., ma, d’altro canto, l’ha comunque considerata “infondata anche nel merito laddove per tutte le ragioni già illustrate non sussiste rapporto di proporzionalità fra addebito e sanzione espulsiva”.

4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso in via principale il Busatto con due motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società, articolando impugnazione incidentale affidata a due motivi.

La società ha anche comunicato memoria.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso principale, che invocano per il lavoratore una maggiore tutela sanzionatoria per il licenziamento illegittimo, possono essere esposti in premessa secondo la sintesi offerta dalla stessa parte istante:

1.1. con il primo motivo “si impugna la sentenza de qua per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) in relazione all’erronea imposizione, da parte della Corte d’Appello di Venezia in funzione di Giudice del Lavoro, dell’onere della prova in capo al lavoratore.

Si assume la violazione delle norme in materia di riparto dell’onere della prova, ivi comprese quelle contenute nel Codice Civile (artt.2697 e ss. c.c.), nella Legge 604/1966 (art. 5) e nel D.lgs. 23/2015 (art. 3)”;

1.2. il secondo motivo subordinatamente “impugna la sentenza de quaper omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 co. 1 n.5 c.p.c.) e precisamente di un fatto rilevante ai fini della prova della “insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.

Si assume essere la sentenza viziata laddove la Corte d’Appello di Venezia ha mancato di valutare e ammettere le istanze istruttorie regolarmente presentate dalle parti (e soprattutto dal lavoratore), salvo poi trarre conseguenze negative a suo carico dalla non osservazione dell’onere probatorio”. 2.Con i motivi del ricorso incidentale la società invece denuncia:

2.1. “violazione –ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – degli artt.1175, 1375, 2104, 2105, 2106, 2119 e 2697 c.c. oltre che dell’art. 5 della legge n. 604/1966” (primo motivo); si contesta diffusamente la sentenza gravata per aver ritenuto comunque illegittimo il licenziamento;

2.2. “violazione –ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – degli artt.112 e 345 c.p.c., 2106, 2118 e 2119 c.c.” (secondo motivo); si critica la Corte territoriale per aver ritenuto inammissibile la domanda di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

3. Per ragioni di priorità logico giuridica nell’ordine delle questioni, occorre esaminare innanzitutto il ricorso incidentale della società, in quanto eccepisce la sussistenza di una giusta causa di licenziamento o, in subordine, di un giustificato motivo soggettivo, mentre il ricorso principale attiene alla tutela richiestadal lavoratore.

3.1. Il primo motivo non può trovare accoglimento in quanto propone un sindacato sulla sussistenza di una giusta causa di licenziamento al di fuori dei limiti consentiti a questa Corte di legittimità, nella sostanza contestando il giudizio di difetto di proporzionalità tra addebito e sanzione espulsiva di competenza del giudice del merito.

Ancora di recente (Cass. n. 23565, n. 22554 e n. 15327/2025; Cass n. 107 e 8642/2024; da ultimo v.

Cass. n. 27731/2025) è stato ribadito il risalente e costante insegnamento secondo cui il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito (ex pluribus: Cass. n. 8293/2012; Cass. n. 7948/2011; Cass. n. 24349/2006; Cass. n. 3944/2005; Cass. n. 444/2003).

La valutazione in ordine alla suddetta proporzionalità, implicante inevitabilmente un apprezzamento dei fatti storici che hanno dato origine alla controversia, è ora sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi ovvero manifestamente ed obiettivamente incomprensibili (in termini v.

Cass. n. 14811/2020); tale pronuncia ribadisce, poi, che in caso di contestazione circa la valutazione sulla proporzionalità della condotta addebitata -che è il frutto di selezione e di valutazione di una pluralità di elementi –la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non solo non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione di detti elementi o un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma con la nuova formulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. deve denunciare l'omesso esame di un fatto avente, ai fini del giudizio di proporzionalità, valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità (cfr. Cass. n. 18715/2016; Cass. n. 20817/2016).

Nel caso all’attenzione del Collegio, nonostante la formale invocazione della violazione del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., non si individua l’errore di diritto compiuto dalla Corte territoriale ma la sostanza della censura mira a contestare il giudizio di proporzionalità nonché a criticare l’apprezzamento della gravità della condotta tenuta in concreto dal lavoratore, esprimendo un avviso diverso dal convincimento maturato dai giudici del merito.

In definitiva viene sollecitato un sindacato che esonda dai confini del giudizio di legittimità perché spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità –in termini positivi o negativi – all’ipotesi normativa (sui limiti del sindacato di legittimità nelle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo di licenziamento si rinvia, ai sensi dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., a Cass. n. 13064/2022 ed alla giurisprudenza ivi citata; conf. v.

Cass. n. 20780/2022).

3.2. Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta subordinatamente la mancata conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Esso è inammissibile in quanto censura solo una delle rationes decidendiche la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione con cui non ha provveduto a convertire l’impugnato licenziamento, avuto riguardo alla dichiarata inammissibilità della richiesta dellasocietà perché non formulata nella memoria ex art. 416 c.p.c.

Non viene adeguatamente confutata l’altra statuizione della sentenza che ha ritenuto la richiesta della società comunque infondata anche nel merito.

Soccorre dunque il noto principio per il quale, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate, di modo che la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua rationon, o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr. Cass., Sez. un., n. 34476/2019; tra molte: Cass. n. 12372/2006; Cass. n. 9647/2011; Cass. n. 6985/2019; Cass. n. 10815/2019).

4. Il ricorso principale del lavoratore è parimenti da respingere.

4.1. Il primo motivo, con cui si lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato i criteri di riparto dell’onere della prova in materia di licenziamento, è infondato.

La decisione impugnata non ha affatto risolto la controversia sulla base del mancato rispetto dell’onere probatorio indebitamente posto a carico del lavoratore, avendo, invece, ribadito che l’onere della prova della giusta causa grava, anche nel vigore deld.lgs. 23/2015, sul datore di lavoro; ha piuttosto tratto il convincimento della sussistenza di un fatto disciplinarmente rilevante da una pluralità di elementi, quali la non contestazione dell’addebito, una consulenza di parte, il contenuto di una richiesta di archiviazione, oltre che da circostanze di contesto, quali la presenza del lavoratore in azienda in un giorno di ferie e in ora antelucana, senza che la sua presenza fosse giustificata da ragioni lavorative.

Tale complessivo apprezzamento attiene al merito della vicenda e non è sindacabile in questa sede con una denuncia di violazione di legge.

4.2. Il secondo motivo, che si duole della mancata ammissione di istanze istruttorie, è inammissibile.

Si deduce, infatti, il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., rispetto ad un preteso errore di attività del giudice e avuto riguardo ad un fatto storico –la simultanea sincronizzazione di centinaia di file – che è stato invece esplicitamente esaminato dalla Corte territoriale.

Occorre rammentare che quando la decisione del giudice di merito si risolve nel rifiuto di ammettere il mezzo di prova richiesto, non viene in rilievo una regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore ma piuttosto — come è stato rilevato —“il potere (del giudice) di operare nel processo scelte discrezionali, che, pur non essendo certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stesso ampio margine nel valutare se e quale attività possa o debba essere svolta” (Cass., Sez.

Un., n. 8077/2012); in tal caso, “la decisione si riferisce, certo, ad un'attività processuale, ma è intrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata con una valutazione complessiva dei dati già acquisiti in causa e, in definitiva, della sostanza stessa della lite.

Il che spiega perché siffatte scelte siano riservate in via esclusiva al giudice di merito e perché quindi, pur traducendosi anch'esse in un'attività processuale, esse siano suscettibili di essere portate all'attenzione della Corte di cassazione solo per eventuali vizi della motivazione che le ha giustificate, senza che a detta Corte sia consentito sostituirsi al giudice di merito nel compierle” (Cass., Sez.

Un., n. 8077/2012 cit.).

Con la censura in esame non viene affatto dimostrato che la mancata ammissione della prova ha riguardato un unico fatto storico che avesse la caratteristica di essere realmente decisivo, nel senso patrocinato da questa Corte, ossia che, se fosse stato valutato, avrebbe condotto ad un esito diverso della lite, con prognosi di certezza e non di mera possibilità (v., tra molte, Cass., Sez.

Un., n. 3670/2015 e n. 14477/2015; in conf., da ultimo, Cass. n. 15333/2025).

5. Pertanto, entrambi i ricorsi devono essere respinti; la reciproca soccombenza induce il Collegio a compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, principale e incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22608-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 413/2024 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/08/2024 R.G.N. 637/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] disciplinare R.G.N.22608/2024 Cron. Rep. Ud.16/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado che aveva annullato il licenziamento disciplinare intimato il 4 gennaio 2022 a [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ordinando altresì la reintegrazione e condannando la società al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura massima prevista, ha dichiarato invece risolto il rapporto di lavoro e ha riconosciuto al lavoratore l’indennità ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015 nella misura di 12,5 mensilità, oltre accessori. 2. La Corte, in sintesi, ha rilevato che “il fatto materiale oggetto di contestazione –la simultanea sincronizzazione di centinaia di file di ‘importanza strategica per la Società, in quanto afferenti alla configurazione e il funzionamento degli impianti, ai programmi di produzione, al personale e ai contenuti formativi’ –non può essere ritenuto insussistente”; ha argomentato che tali fatti, per come evidenziati, non erano stati specificamente contestati dal lavoratore, che erano stati oggetto di una consulenza di parte e che trovavano riscontro nel contenuto di una richiesta di archiviazione presentata alla Procura della Repubblica di Treviso per il reato di accesso abusivo a sistema informatico. Ha poi considerato che: “la vicenda si è compiuta non solo in una giornata ove al lavoratore era interdetto l’accesso in azienda (essendo stato collocato in ferie) - egli, dunque, non poteva accedere ai locali aziendali e nemmeno espletare attività lavorative -ma anche in orario (verso le ore 06.00 del mattino) comunque inconsueto per svolgere attività lavorativa. Trattasi poi di condotta che non trova alcuna plausibile giustificazione con riferimento alle mansioni assegnate al ricorrente e, in particolare, laddove la produzione settimanale era già organizzata per quella settimana per cui non vi era ragione che giustificasse la sincronizzazione dei file relativi alla progettazione dei forni”. “Accertata la rilevanza disciplinare dell’addebito quale comportamento riprovevole e quindi disciplinarmente rilevante sul piano disciplinare tanto da un punto di vista oggettivo che soggettivo ovvero di imputabilità della condotta all’odierno appellato”, la Corte, tuttavia, ha giudicato “la trasgressione non […] di gravità tale da integrare una giusta causa di licenziamento tenuto conto del canone generale della proporzionalità”, “in assenza di prova da parte del datore di lavoro che lo scopo perseguito fosse la sottrazione, furto e/o impossessamento di dati e informazioni, in assenza di prova del danno arrecato nonché di mancata prova del trafugamento di dati riservati”. Pertanto, la Corte, ritenuta la sussistenza del fatto disciplinarmente rilevante ma “la carenza di proporzionalità”, ha somministrato la tutela prevista dall’art. 3, comma 1, d. lgs. n. 23 del 2015, applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio. 3. Con riferimento, infine, “alla richiesta di derubricazione del licenziamento per giusta causa in giustificato motivo soggettivo”, la Corte, d’un canto, l’ha dichiarata inammissibile non essendo stata svolta dalla società nella memoria ex art. 416 c.p.c., ma, d’altro canto, l’ha comunque considerata “infondata anche nel merito laddove per tutte le ragioni già illustrate non sussiste rapporto di proporzionalità fra addebito e sanzione espulsiva”. 4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso in via principale il Busatto con due motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società, articolando impugnazione incidentale affidata a due motivi. La società ha anche comunicato memoria. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso principale, che invocano per il lavoratore una maggiore tutela sanzionatoria per il licenziamento illegittimo, possono essere esposti in premessa secondo la sintesi offerta dalla stessa parte istante: 1.1. con il primo motivo “si impugna la sentenza de qua per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) in relazione all’erronea imposizione, da parte della Corte d’Appello di Venezia in funzione di Giudice del Lavoro, dell’onere della prova in capo al lavoratore. Si assume la violazione delle norme in materia di riparto dell’onere della prova, ivi comprese quelle contenute nel Codice Civile (artt.2697 e ss. c.c.), nella Legge 604/1966 (art. 5) e nel D.lgs. 23/2015 (art. 3)”; 1.2. il secondo motivo subordinatamente “impugna la sentenza de quaper omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 co. 1 n.5 c.p.c.) e precisamente di un fatto rilevante ai fini della prova della “insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Si assume essere la sentenza viziata laddove la Corte d’Appello di Venezia ha mancato di valutare e ammettere le istanze istruttorie regolarmente presentate dalle parti (e soprattutto dal lavoratore), salvo poi trarre conseguenze negative a suo carico dalla non osservazione dell’onere probatorio”. 2.Con i motivi del ricorso incidentale la società invece denuncia: 2.1. “violazione –ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – degli artt.1175, 1375, 2104, 2105, 2106, 2119 e 2697 c.c. oltre che dell’art. 5 della legge n. 604/1966” (primo motivo); si contesta diffusamente la sentenza gravata per aver ritenuto comunque illegittimo il licenziamento; 2.2. “violazione –ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – degli artt.112 e 345 c.p.c., 2106, 2118 e 2119 c.c.” (secondo motivo); si critica la Corte territoriale per aver ritenuto inammissibile la domanda di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo. 3. Per ragioni di priorità logico giuridica nell’ordine delle questioni, occorre esaminare innanzitutto il ricorso incidentale della società, in quanto eccepisce la sussistenza di una giusta causa di licenziamento o, in subordine, di un giustificato motivo soggettivo, mentre il ricorso principale attiene alla tutela richiestadal lavoratore. 3.1. Il primo motivo non può trovare accoglimento in quanto propone un sindacato sulla sussistenza di una giusta causa di licenziamento al di fuori dei limiti consentiti a questa Corte di legittimità, nella sostanza contestando il giudizio di difetto di proporzionalità tra addebito e sanzione espulsiva di competenza del giudice del merito. Ancora di recente (Cass. n. 23565, n. 22554 e n. 15327/2025; Cass n. 107 e 8642/2024; da ultimo v. Cass. n. 27731/2025) è stato ribadito il risalente e costante insegnamento secondo cui il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito (ex pluribus: Cass. n. 8293/2012; Cass. n. 7948/2011; Cass. n. 24349/2006; Cass. n. 3944/2005; Cass. n. 444/2003). La valutazione in ordine alla suddetta proporzionalità, implicante inevitabilmente un apprezzamento dei fatti storici che hanno dato origine alla controversia, è ora sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi ovvero manifestamente ed obiettivamente incomprensibili (in termini v. Cass. n. 14811/2020); tale pronuncia ribadisce, poi, che in caso di contestazione circa la valutazione sulla proporzionalità della condotta addebitata -che è il frutto di selezione e di valutazione di una pluralità di elementi –la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non solo non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione di detti elementi o un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma con la nuova formulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. deve denunciare l'omesso esame di un fatto avente, ai fini del giudizio di proporzionalità, valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità (cfr. Cass. n. 18715/2016; Cass. n. 20817/2016). Nel caso all’attenzione del Collegio, nonostante la formale invocazione della violazione del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., non si individua l’errore di diritto compiuto dalla Corte territoriale ma la sostanza della censura mira a contestare il giudizio di proporzionalità nonché a criticare l’apprezzamento della gravità della condotta tenuta in concreto dal lavoratore, esprimendo un avviso diverso dal convincimento maturato dai giudici del merito. In definitiva viene sollecitato un sindacato che esonda dai confini del giudizio di legittimità perché spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità –in termini positivi o negativi – all’ipotesi normativa (sui limiti del sindacato di legittimità nelle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo di licenziamento si rinvia, ai sensi dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., a Cass. n. 13064/2022 ed alla giurisprudenza ivi citata; conf. v. Cass. n. 20780/2022). 3.2. Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta subordinatamente la mancata conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Esso è inammissibile in quanto censura solo una delle rationes decidendiche la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione con cui non ha provveduto a convertire l’impugnato licenziamento, avuto riguardo alla dichiarata inammissibilità della richiesta dellasocietà perché non formulata nella memoria ex art. 416 c.p.c. Non viene adeguatamente confutata l’altra statuizione della sentenza che ha ritenuto la richiesta della società comunque infondata anche nel merito. Soccorre dunque il noto principio per il quale, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate, di modo che la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua rationon, o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr. Cass., Sez. un., n. 34476/2019; tra molte: Cass. n. 12372/2006; Cass. n. 9647/2011; Cass. n. 6985/2019; Cass. n. 10815/2019). 4. Il ricorso principale del lavoratore è parimenti da respingere. 4.1. Il primo motivo, con cui si lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato i criteri di riparto dell’onere della prova in materia di licenziamento, è infondato. La decisione impugnata non ha affatto risolto la controversia sulla base del mancato rispetto dell’onere probatorio indebitamente posto a carico del lavoratore, avendo, invece, ribadito che l’onere della prova della giusta causa grava, anche nel vigore deld.lgs. 23/2015, sul datore di lavoro; ha piuttosto tratto il convincimento della sussistenza di un fatto disciplinarmente rilevante da una pluralità di elementi, quali la non contestazione dell’addebito, una consulenza di parte, il contenuto di una richiesta di archiviazione, oltre che da circostanze di contesto, quali la presenza del lavoratore in azienda in un giorno di ferie e in ora antelucana, senza che la sua presenza fosse giustificata da ragioni lavorative. Tale complessivo apprezzamento attiene al merito della vicenda e non è sindacabile in questa sede con una denuncia di violazione di legge. 4.2. Il secondo motivo, che si duole della mancata ammissione di istanze istruttorie, è inammissibile. Si deduce, infatti, il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., rispetto ad un preteso errore di attività del giudice e avuto riguardo ad un fatto storico –la simultanea sincronizzazione di centinaia di file – che è stato invece esplicitamente esaminato dalla Corte territoriale. Occorre rammentare che quando la decisione del giudice di merito si risolve nel rifiuto di ammettere il mezzo di prova richiesto, non viene in rilievo una regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore ma piuttosto — come è stato rilevato —“il potere (del giudice) di operare nel processo scelte discrezionali, che, pur non essendo certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stesso ampio margine nel valutare se e quale attività possa o debba essere svolta” (Cass., Sez. Un., n. 8077/2012); in tal caso, “la decisione si riferisce, certo, ad un'attività processuale, ma è intrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata con una valutazione complessiva dei dati già acquisiti in causa e, in definitiva, della sostanza stessa della lite. Il che spiega perché siffatte scelte siano riservate in via esclusiva al giudice di merito e perché quindi, pur traducendosi anch'esse in un'attività processuale, esse siano suscettibili di essere portate all'attenzione della Corte di cassazione solo per eventuali vizi della motivazione che le ha giustificate, senza che a detta Corte sia consentito sostituirsi al giudice di merito nel compierle” (Cass., Sez. Un., n. 8077/2012 cit.). Con la censura in esame non viene affatto dimostrato che la mancata ammissione della prova ha riguardato un unico fatto storico che avesse la caratteristica di essere realmente decisivo, nel senso patrocinato da questa Corte, ossia che, se fosse stato valutato, avrebbe condotto ad un esito diverso della lite, con prognosi di certezza e non di mera possibilità (v., tra molte, Cass., Sez. Un., n. 3670/2015 e n. 14477/2015; in conf., da ultimo, Cass. n. 15333/2025). 5. Pertanto, entrambi i ricorsi devono essere respinti; la reciproca soccombenza induce il Collegio a compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, principale e incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrent