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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 27729/2022

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020 ORDINANZA sul ricorso 28964/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis - resistente - avverso la sentenza n. 902/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:SA

1. Con sentenza n.902/2020 pubblicata il 4-05-2020 la Corte d'appello di Firenze ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Gambia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente riferiva di lasciato definitivamente il suo Paese dopo aver ferito lo zio a seguito di un diverbio per problemi di eredità.

La Corte d'appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Gambia.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono così rubricati:«I.

Art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, Violazione o falsa applicazione degli arti:. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 D. L.vo 251/2007 e dell'art. 8 del D. L.vo 25/2008.

Difetto di motivazione e travisamento dei fatti;

II. Art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 - La Corte ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/98, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonché dell'art. 19 D.L.vo 286/98 che vieta l'espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d'origine o che ivi possa correre gravi rischi.

Omessa applicazione art. 10 della Costituzione.

Omessa valutazione delle fonti informative relativamente alla situazione economico-sociale del paese.

Omesso esame delle condizioni personali per l'applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza».

Il ricorrente si duole del rigetto della domanda di protezione umanitaria, per non avere la Corte di merito effettuato alcuna indagine sulla situazione socio- economica del suo Paese e rigettato la domanda con motivazione apparente (primo motivo) e perché non è stato effettuato il giudizio di comparazione tra la sua situazione di partenza di vulnerabilità, anche in ragione della compromissione di diritti umani fondamentali in Gambia, e quella raggiunta in Italia, dove si trova dal 2015 e dove assume di avere un buon livello di integrazione sociale, personale e lavorativa (secondo motivo- pag. 12 ricorso).

2. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dell'Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.».

Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020).

3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell'entrata in vigore ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) della normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella

I. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass.

S.U. n.29459/2019).

Ciò posto, le censure sono del tutto generiche, e neppure si confrontano con la motivazione della sentenza, che, in punto di protezione umanitaria, non è affatto apparente.

La Corte territoriale ha affermato che è mancata qualunque allegazione sulle violazioni dei diritti fondamentali perpetrate a danno del richiedente nel suo Paese e che egli non ha una significativa integrazione in Italia, dal momento che ha solo frequentato corsi di italiano e svolto attività di volontariato (pag.9 sentenza).

Per contro, nessuna precisazione concreta si rinviene in ricorso sull'integrazione, che pur si assume "certamente raggiunta", e manca una critica compiuta e pertinente alle argomentazioni svolte dalla Corte d'appello.

4. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante l'irrituale costituzione del Ministero.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
020 ORDINANZA sul ricorso 28964/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis - resistente - avverso la sentenza n. 902/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:SA 1. Con sentenza n.902/2020 pubblicata il 4-05-2020 la Corte d'appello di Firenze ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Gambia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di lasciato definitivamente il suo Paese dopo aver ferito lo zio a seguito di un diverbio per problemi di eredità. La Corte d'appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Gambia. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono così rubricati:«I. Art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, Violazione o falsa applicazione degli arti:. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 D. L.vo 251/2007 e dell'art. 8 del D. L.vo 25/2008. Difetto di motivazione e travisamento dei fatti; II. Art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 - La Corte ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/98, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonché dell'art. 19 D.L.vo 286/98 che vieta l'espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d'origine o che ivi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione art. 10 della Costituzione. Omessa valutazione delle fonti informative relativamente alla situazione economico-sociale del paese. Omesso esame delle condizioni personali per l'applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza». Il ricorrente si duole del rigetto della domanda di protezione umanitaria, per non avere la Corte di merito effettuato alcuna indagine sulla situazione socio- economica del suo Paese e rigettato la domanda con motivazione apparente (primo motivo) e perché non è stato effettuato il giudizio di comparazione tra la sua situazione di partenza di vulnerabilità, anche in ragione della compromissione di diritti umani fondamentali in Gambia, e quella raggiunta in Italia, dove si trova dal 2015 e dove assume di avere un buon livello di integrazione sociale, personale e lavorativa (secondo motivo- pag. 12 ricorso). 2. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dell'Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020). 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell'entrata in vigore ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) della normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella I. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n.29459/2019). Ciò posto, le censure sono del tutto generiche, e neppure si confrontano con la motivazione della sentenza, che, in punto di protezione umanitaria, non è affatto apparente. La Corte territoriale ha affermato che è mancata qualunque allegazione sulle violazioni dei diritti fondamentali perpetrate a danno del richiedente nel suo Paese e che egli non ha una significativa integrazione in Italia, dal momento che ha solo frequentato corsi di italiano e svolto attività di volontariato (pag.9 sentenza). Per contro, nessuna precisazione concreta si rinviene in ricorso sull'integrazione, che pur si assume "certamente raggiunta", e manca una critica compiuta e pertinente alle argomentazioni svolte dalla Corte d'appello. 4. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante l'irrituale costituzione del Ministero. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovut
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