CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 32859/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 31/2023 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 12gennaio 2023. A ragione della decisione osserva che, in violazione di quanto stabilito dall’articolo 581,comma 1-quater, cod. proc. pen., non risulta allegato all ’ atto di impugnazione uno specifico mandato di impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza appellata, contenente la dichiarazione o elezione di domicilio a fini della notificazione del decreto di citazione nelgiudizio di appello. 2. [OSCURATO:PERSONA] , per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello,l’art 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. non trovava applicazione nel caso in esame posto che la sentenza è stata emessa nei confronti di imputato detenuto o comunque in stato di custodia cautelare. In tale eventualità l’imputato, a sicura conoscenza del procedimento , deve ritenersi “presente”ex art 420, comma 2 - ter , cod. proc. pen. , a nulla rilevando l’eventuale diversaindicazione contenuta nell’intestazione della sentenza. D’altra parte, non sussiste alcuna necessità del mandato specifico nei termini richiesti dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.poiché le notifiche di tutti gli atti del procedimento, quindi anche quella relativa al decreto di citazione in appello, devonosempre essere e seguite nel luogo di detenzione a mente dell ’ art . 157 cod. proc. pen. CONSIDERATOIN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure. 1. Sostiene il ricorrente che ciononostante nei suoi confronti non potevano trovare applicazione le disposizioni previste dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.(«Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.»), nel testo introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,poiché si trovava in stato di detenzione a titolo di custodia cautelare alla data di emissione della sentenza del Tribunalee della scadenza del termine per proporre appello . 2. L’assunto è palesemente erroneo. In disparte della circostanzache il ricorren te si è limitato ad affermare di essere stato sottoposto a misura cautelare detentiva nel periodo di interesse ( sia all’epoca di pronuncia dellasentenza avvenuta all ’ udienza del 12 gennaio 2023 del sia all’epocadi presentazione dell ’ atto di appello, il 26 maggio 2023 ) e che , invece, dall’esamedella documentazione rilasciata dal DAP risulta che lo stesso ha fatto ingressoper la prima volta in un istituto di de te nzione il 9 febbraio 2024, rimane comunque fermo il d ato valorizzato dalla Corte di appello, con rilevanza correttamente decisiva,che nel processo di primo grado [OSCURATO:PERSONA] , assistito da difensore di ufficio,è stato dichiarato assente : c iò è sufficiente per applicare il disposto de ll ’ a r t. 581, comma 1 - quater , cod. proc. pen. , nel testo vigente fino al24 agosto 2024, a mente del quale , ai fini dell ’ ammissibilità dell ’ atto d’impugnazione propostodall’imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, è necessario il depositodi uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Adempimento, quest’ultimo, pacificamente non avvenuto nel caso in esame. Né è ipotizzabile un contrasto tra la disposizione in esame ed il principio costituzionale della inviolabilità del diritto di difesa, di cui all’art. 24 Cost., ed il correlato principio della presunzione di non colpevolezza operante fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, di cui all’art. 27, secondo comma Cost.La disposizione, infatti, noncomporta una limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma si limita a disciplinare le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà spettante al suo difensore senza compromettere il diritto costituzionale ad impugnare (peraltro, solo con il ricorso per cassazione e per violazione di legge) ogni sentenza, riconosciuto dall’art. 111, settimo comma, Cost. (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900 -01). Inoltre, la disposizione di cui al comma 1-quaterdell’art. 581 cit. si pone in stretta correlazione con la disciplina del processo in assenza, tesa a ridurre il rischio di celebrare processi a carico di imputati involontariamente inconsapevoli, assicurando, d’altro canto, il diretto coinvolgimento dell’imputato, ora chiamato a rilasciare uno specifico mandato al difensore per impugnare, mandato che rappresenta un indice ulteriore di conoscenza certa della pendenza del processo. (fra le tante cfr. Sez. 1, n. 34720 del 28/06/2024, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 34052 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 32762 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fan; Sez. 4, n. 32963 del 22/05/2024, Leo; Sez. 2, n. 25422 del 03/05/2024, [OSCURATO:PERSONA]). 3. A seguito della modifica dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., operata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, la necessità di uno specifico mandato ad impugnare è stata mantenuta soltanto nel caso di impugnazione proposta dal difensore d’ufficio dell’imputato per il quale si sia proceduto in assenza; in tal caso infatti, data la mancanza di un rapporto fiduciario, riveste più pregnanza «il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell’imputato, per evitare la pendenza del processo nei confronti di imputati non consapevoli, oltre che far sì che l’impugnazione sia espressione del personale interesse dell’imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo». Ritiene il Collegio cheil nuovo testo dell’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., non siaapplicabile al caso in esame ratione temporis . Trattandosi di valutare l’originaria ammissibilità del gravame, ed in ragione della natura processuale delle disposizioni in esame, occorre far riferimento al testo della disposizione vigente al momento in cui questo fu proposto, non essendo applicabile la disciplina entrata in vigore successivamente (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De, Rv. 287855 -01). In ogni caso, anche alla streguadel testo attualmente in vigore, la decisione della Corte distrettualedi dichiarare inammissibile l ’ appello è corretta risultando dagli atti cheAbdelhak [OSCURATO:PERSONA], dichiarato assente , ha proposto l ’ impugnazione per il tramite del difensoredi ufficio. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati alla irritualità dell’impugnazione, di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in