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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12840/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 050DTMX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 42200-2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa dal GUP del Tribunale di Grosseto in sede di giudizio abbreviato, ha confermato la condanna per il delitto ex artt. 624, 625 comma 1 n.2 cod. pen. e per quello tentato ex art. 628 comma 2 cod. pen., rideterminando l'entità della pena con la diminuente di cui all'art 422 cod. proc. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, denunciando il vizio di motivazione per la mancata qualificazione della condotta di cui al capo 1) in termini di furto d'uso ex art. 626 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e tendente a una non consentita rivalutazione delle prove, non illogicamente valutate dal giudice di merito: è nota la preclusione per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

È, invero, necessario in questa sede dare atto che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, anche dando conto della ritenuta inattendibilità della versione difensiva in quanto del tutto sprovvisto di riscontro e illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 050DTMX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 42200-2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa dal GUP del Tribunale di Grosseto in sede di giudizio abbreviato, ha confermato la condanna per il delitto ex artt. 624, 625 comma 1 n.2 cod. pen. e per quello tentato ex art. 628 comma 2 cod. pen., rideterminando l'entità della pena con la diminuente di cui all'art 422 cod. proc. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, denunciando il vizio di motivazione per la mancata qualificazione della condotta di cui al capo 1) in termini di furto d'uso ex art. 626 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e tendente a una non consentita rivalutazione delle prove, non illogicamente valutate dal giudice di merito: è nota la preclusione per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). È, invero, necessario in questa sede dare atto che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, anche dando conto della ritenuta inattendibilità della versione difensiva in quanto del tutto sprovvisto di riscontro e illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Cos
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