CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2026
Cassazione n. 15098/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le del riesame di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoLucia [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria depositata in data 16/02/2026, con la quale il difensore delricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Roma, hainsistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso e nell’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, con l’ordinanzadel 5 novembre 2025 in epigrafe, confermava l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Milano in data 7 ottobre 2025, che avevaapplicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di LuigiMarando in relazione al delitto di partecipazione ad associazione finalizzata altraffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309) e a delitti di acquisto di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipococaina (artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)commessi tra settembre e gennaio 2021, contestati rispettivamente ai capi 1) e19) della rubrica.2. Dall’ordinanza del Tribunale del riesame risulta che l’indagine trae originedall'analisi di alcuni elementi raccolti nell'ambito di altro procedimento penale,relativi alle operatività criminosa del gruppo satellite del clan Barbaro di Platì,coordinato dal narcotrafficante internazionale [OSCURATO:PERSONA].Quest'ultimo, in particolare, si rivelava essere l'elemento di collegamento con gliesponenti delle famiglie calabresi della c.d. Jonica, presenti tra le province diMilano e Pavia, in ordine alla commercializzazione degli stupefacenti in territoriolombardo. Nell'ambito delle attività di raccordo veniva evidenziato che tra il 2020ed i primi mesi del 2021, [OSCURATO:PERSONA] interveniva a favore di una formazionecalabrese interessata all'acquisto di grandi quantitativi di cocaina da immetteresulle piazze del Nord Italia.Partendo, quindi, da una prima analisi e dagli incroci degli intelligencepackages relativi ai dispositivi SkyECC M1092C “Malverde" e 2C8RP4 “SantaCruz", entrambi in uso a [OSCURATO:PERSONA], e ai dispositivi SkyECCYHYZ75 “Putin" e JFQRYS “Putin” in uso al referente del gruppo, veniva raccoltauna massa importante di dati di estrema rilevanza investigativa in ordineall'esistenza di plurime e ramificate organizzazioni criminali, tutte propagginidelle cosche della 'ndrangheta attive in Italia ed all'estero, interessateprevalentemente alla movimentazione di ingentissimi quantitativi di cocaina.L'attività di indagine consentiva di identificare la figura cardine del gruppocriminale oggetto delle investigazioni, ossia il pluripregiudicato [OSCURATO:PERSONA],noto sulla piattaforma SkyECC con gli pseudonimi di Pedro e Putin.Il legame tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] veniva riscontrato rispetto a un'operazioneillecita – sempre emergente dalle chat criptate – attuata nel mese di gennaio2021, quando l'organizzazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] e al socio [OSCURATO:PERSONA] aver venduto 100 chili di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] “Putin”.Il G.i.p. del Tribunale di Milano osservava che quanto riportato sopra erastato già ricostruito nell'ordinanza di applicazione di misura cautelare personaleemessa il 14 novembre 2024, in altro procedimento, a carico (anche) di [OSCURATO:PERSONA].Il G.i.p. riferiva diffusamente le circostanze che portavano all'identificazionedell'odierno ricorrente, gravato da pregiudizi in materia di riciclaggio e sottopostoalla sorveglianza speciale. Proseguiva, ripercorrendo l'attività illecita emersadall'analisi delle chat criptate (pagg. 217 - 230 dell'ordinanza cautelare),ritenendo che, in relazione alle condotte descritte al capo 19) della contestazioneprovvisoria, le risultanze investigative permettevano di individuare un soggettooriginario di Platì e dimorante nella zona di Volpiano (TO), legatoall'organizzazione indagata da un rapporto di fiducia che gli permetteva diricevere, nel tempo, consistenti quantitativi di cocaina, noto con lo pseudonimodi Disquared, utilizzatore del dispositivo Sky ECC HA114G, identificato in LuigiMarando. Rilevava, quindi, l’esistenza di un quadro di gravità indiziaria,osservando, in particolare, che nel corso delle indagini venivano ricostruiteplurime cessioni di cocaina avvenute tra il mese di settembre 2020 e il mese digennaio 2021 per un totale di 10 kg., dettagliatamente ricavate dallamessaggistica SkyECC.In merito al compendio probatorio raccolto (pressoché esclusivamente dalcontenuto delle chat criptate dal Pubblico Ministero), il G.i.p. riteneva, in primoluogo, l'attendibilità delle varie attestazioni di [OSCURATO:PERSONA] di servizio messea disposizione del G.i.p. a corredo della domanda cautelare (informativa di reatoe annotazioni concernenti l'attività tecnica e dinamica effettuata nel 2024). Insecondo luogo, con specifico riferimento ai risultati delle intercettazioni dicomunicazioni, il G.i.p. evidenziava che gli indizi raccolti nel corso delleintercettazioni potessero costituire fonte diretta di prova della colpevolezzadell'indagato senza necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni,trattandosi nel caso di specie di indizi gravi, precisi e non equivoci, nonchéconcordanti.Il G.i.p. ricostruiva i singoli reati-fine, evidenziando che i delitti in materia distupefacenti, formanti l'oggetto della richiesta cautelare, risultavano suddivisibiliin gruppi omogenei, riferiti alla attività criminale dei vari indagati.Con specifico riferimento al capo 19), il G.i.p. osservava che i fatti contestatierano stati documentati in tempo reale dalle chat, dalle quali emergevano i soltiaccorgimenti operativi, che vedevano [OSCURATO:PERSONA] concordare - o avallare - in quasitutte le occasioni la cessione dello stupefacente con [OSCURATO:PERSONA]. La materialecessione, poi, veniva organizzata da [OSCURATO:PERSONA] che si avvaleva di [OSCURATO:PERSONA] SantoPerre (depositario della sostanza) per rendere possibile la consegna della drogaall'acquirente (ad eccezione dell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).Quanto alla sussistenza del delitto associativo (capo 1), il G.i.p. richiamavacopiosa giurisprudenza di legittimità relativa alla configurabilità di un'associazionefinalizzata al narcotraffico e rilevava che l'indagine aveva fatto emergere,anzitutto, una nutrita serie di delitti di spaccio all'ingrosso, commessi dal gruppocostituito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondoschemi operativi semplici ma ricorrenti, incentrati su una chiarissimasuddivisione di ruoli. Accanto all'elemento personale doveva poi considerarsiquello materiale, atteso che il gruppo era dotato anche di una certaorganizzazione di mezzi quali telefoni criptati (il cui utilizzo riteneva già di per séessere un rilevante indice di associazione), luoghi di stoccaggio dellostupefacente, stabilmente individuati nella casa di [OSCURATO:PERSONA], dotata diun vano dedicato a nascondere la sostanza, e in un non meglio precisato boxlocalizzato nei pressi di via del Perugino a Trezzano sul Naviglio, che costituivaevidentemente uno dei "conferimenti" apportati da [OSCURATO:PERSONA].Il G.i.p. riteneva che i soggetti fin qui menzionati già costituissero un nucleoassociativo sufficiente, in quanto formato da almeno tre persone cooperanti traloro, con ruoli stabilmente diversificati, dotati di capitale umano e materiale(comprensivo anche di corrieri, non compiutamente identificati), tenutari dicontabilità, dunque impegnati in attività di spaccio continuativa e instradata sucanali consolidati, nonché accomunati, infine, dallo scopo di realizzare insiemeun numero non preventivato di delitti di spaccio.A questo nucleo per così dire “minimo”, il G.i.p. affiancava le figure deifornitori stabili e soprattutto degli acquirenti stabili. In particolare, riconducevatra gli acquirenti stabili anche la figura di [OSCURATO:PERSONA], il quale, come GiuseppeGrillo, era legato da vincoli di sangue con importanti clan di 'ndrangheta, dandoprova di essere tenuto molto in considerazione dal gruppo investigato, comedimostra non solo l'entità degli acquisti nel periodo di osservazione, ma anche laspecifica circostanza che, a stare a quanto accaduto in almeno un'occasione(14.12.2020), il sodalizio ne ricercava gli investimenti, proponendogli partite distupefacente da testare sul mercato, evidentemente sull'assunto di poter contaresu un partner stabile.In punto cautelare, il G.i.p. riteneva che, in materia di associazionefinalizzata al narcotraffico, le esigenze cautelari andassero senz'altro ritenutesussistenti nei confronti di tutti gli indagati gravemente indiziati di appartenere alsodalizio.Con particolare riferimento a [OSCURATO:PERSONA], evidenziava come lo stesso,nonostante lo stato di incensuratezza, fosse destinatario di misura di prevenzionepersonale e che i gravi fatti di cui al presente procedimento risultavano esserestati commessi dopo il termine di efficacia della misura (a riprova dell'intensitàdella risoluzione criminosa della persona).Pertanto, il G.i.p. applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodiacautelare in carcere.L’interrogatorio di garanzia non avveniva in quanto [OSCURATO:PERSONA] risultavairreperibile come da verbale di p.g. del 15 ottobre 2025.3. Il Tribunale del riesame di Milano riteneva infondate le doglianze delladifesa, sia con riferimento al quadro di gravità indiziaria – relative: 1) allamancata raccolta delle conversazioni in un supporto magnetico ostensibile aldifensore, alla necessità di accertare sulla base di quali ordini europei di indagine(O.E.I.) fossero state trasmesse alla Procura della Repubblica di Milano le chatutilizzate come prova e alla impossibilità di avere accesso alle intercettazionioriginali e agli algoritmi utilizzati; 2) alla certa identificazione di [OSCURATO:PERSONA] reale utilizzatore dei due Sky ECC; 3) alla mancata verifica della effettivapresenza di sostanze stupefacenti nella disponibilità degli indagati, dal momentoche non erano stati effettuati sequestri e si era in presenza di una ipotesi di c. d.droga parlata; 4) al ruolo di mero acquirente assunto dall’indagato – sia conriferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari – considerato, in particolare,il c.d. “tempo silente” decorso tra i fatti contestati e l’ordinanza cautelare,nonché l’incensuratezza e la giovane età dell’indagato –, e confermaval’ordinanza impugnata.4. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,articolando tre motivi di ricorso.4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di inutilizzabilità e in particolare erronea applicazionedegli artt. 234-bis e 270 cod. proc. pen.Sostiene il ricorrente che, perché trovi applicazione l’art. 270 cod. proc.pen., secondo i principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23756 del29 febbraio 2014, occorre che sia identificato il procedimento penale aperto nelPaese dell’Unione europea nel quale si è verificata la necessità di disporrel’intercettazione, mentre nel caso in esame l’intercettazione era stata dispostadall’A.G. francese, non già al fine di accertare un illecito già consumato o incorso di perpetrazione, ma in base alla opinione che le (68.000) utenze cellularicriptate con il sistema Sky ECC fossero tutte utilizzate dalla criminalitàorganizzata.Sostiene, soprattutto, che la decisione delle Sezioni Unite poneva nel nulla ildiritto del difensore a prendere conoscenza del portato originale della captazione,accertandone l’effettiva esistenza e la corrispondenza alla trascrizione, controlloimpossibile sia perché i supporti originali erano conservati presso l’A.G. estera,che non ne avrebbe consentito l’esame in difetto di una diretta legittimazione nelprocedimento penale di riferimento, sia perché la lettura della trascrizioneavrebbe presupposto di utilizzare l’algoritmo che aveva consentito ladecrittazione delle chat, che non era a disposizione dei difensori.Lamenta, infine che la prova rientrava del tutto nel rango dei procedimentipenali c.d. di “droga parlata”, mancando servizi di osservazione e sequestri distupefacente.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge esegnatamente erronea applicazione dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,nonché, contestualmente, manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla partecipazionedell’indagato all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e allasussistenza di un contributo rilevante in relazione alla complessiva entità degliscambi operati da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi sodali diretti.Lamenta, sotto il primo profilo, che l’ordinanza impugnata e l’ordinanzacautelare non avevano accertato la consapevolezza dell’indagato dell’esistenza diun gruppo organizzato dedito al commercio di droga e la volontà dell’indagato direcare un proprio significativo contributo al programma delittuoso perseguitodall’associazione. Sostiene che i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e il capoorganizzatore [OSCURATO:PERSONA] (nonché con [OSCURATO:PERSONA] e, in un caso, conAntonio [OSCURATO:PERSONA], qualificato come il custode dei depositi dello stupefacente)non illustravano affatto il superamento della condizione di reciproco affidamentofino a trasformarla in vincolo stabile eccedente il rapporto sinallagmaticocontrattuale.Sostiene che la durata (circa tre mesi) del periodo nel quale avevano avutocorso gli acquisti appariva del tutto inconciliabile con l’abitualità dei rapporti conGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], affermata dalle ordinanze di merito.Sostiene, infine, che gli acquisti di cocaina attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] (10kg.), posti in relazione con i quantitativi movimentati nello stesso periodo dalgruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] (655 kg.), non potevano in alcun modoreputarsi rilevanti per il consolidamento del sodalizio e il perseguimento delprogramma delittuoso, tanto da far considerare pregiudizievole l’interruzione delrapporto commerciale.4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., conriferimento alle esigenze cautelari.Si duole, in particolare, della omessa considerazione della incensuratezzadell’indagato e soprattutto del c.d. tempo “silente”, di circa quattro anni,trascorso tra l’ultimo delitto contestato, risalente al gennaio 2021, e l’ordinanzaapplicativa della misura.5. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.6. Il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ha depositato memoria in data 16/02/2026, con la quale hainsistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso e nell’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. I motivi di ricorso sono affetti da genericità per aspecificità “estrinseca”,in quanto non si confrontano con le argomentazioni svolte nella ordinanzaimpugnata che confutano, in maniera puntuale e con considerazioni del tuttoimmuni dai denunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svoltenei motivi di riesame (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede dilegittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosiquindi al giudizio di inammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012-dep. 2012, Pezzo, Rv. 253849).2.1. Il primo motivo è generico per mancanza di specificità estrinseca.Il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo del riesame con ilquale, per un verso, aveva criticato la sentenza delle Sezioni Unite n. 23756 del29 febbraio 2014 per l’impossibilità per il difensore di prendere conoscenza delleintercettazioni originali e degli algoritmi utilizzati per la decrittazione delle chat,al fine di accertarne l’effettiva esistenza e la corrispondenza alle trascrizioni,lamentando inoltre la mancanza di un procedimento penale aperto nel Paesedell’Unione europea, nonché, per altro verso, aveva lamentato la mancataverifica della effettiva presenza di sostanze stupefacenti nella disponibilità degliindagati, dal momento che non erano stati effettuati sequestri e si era inpresenza di una ipotesi di c. d. droga parlata.Il motivo di ricorso, per un verso, non si misura con la più autorevolegiurisprudenza di legittimità e, per altro verso, non si confronta con lamotivazione della ordinanza impugnata e ripete argomenti già presi in esame erigettati dal Tribunale con motivazione del tutto esaustiva, coerente e logica, equindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre inaspecificità.Sotto il primo profilo, si osserva che le Sezioni Unite Penali della CorteSuprema di cassazione, con due sentenze gemelle (Sez. U, n. 23755 del29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 e Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv.286589), in materia di acquisizione di comunicazioni scambiate mediantecriptofonini estrapolate dall’A.G. straniera, hanno affermato i seguenti principi:1) «In materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenutodi comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittatedall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti adessa, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., cheopera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nelladisciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, qualedesumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.»(Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 – 01: fattispecie in tema diprove, costituite da messaggi scambiati su "chat" di gruppo mediante un sistemacifrato, già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione);2) «In materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delleautorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamenterichieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità dipreventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale siintende utilizzarle» (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 02);3) «In materia di ordine europeo di indagine, la sua emissione, da parte delpubblico ministero, diretta ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiatemediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera inun procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere precedutada autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a normadell'art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplinanazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire ladisponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento»(Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 03);4) «In materia di ordine europeo di indagine, la disciplina di cui all'art. 132d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, relativa all'acquisizione dei dati concernenti iltraffico di comunicazioni elettroniche e l'ubicazione dei dispositivi utilizzati, siapplica alle richieste rivolte ai fornitori del servizio, ma non anche a quelledirette ad altra autorità giudiziaria che già detenga tali dati, sicché, in questocaso, il pubblico ministero può legittimamente accedere agli stessi senzachiedere preventiva autorizzazione al giudice davanti al quale intende utilizzarli»(Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 04);5) «L'utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediantecriptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in unprocedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordineeuropeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loroimpiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dallaCostituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, traquesti, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restandoche l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sullaparte interessata» (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 05);6) «In materia di comunicazioni digitali, l'impossibilità per la difesa diaccedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni percriptare il testo delle stesse non determina una violazione dei dirittifondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario,il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio èinscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata nonha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente» (Sez. U, n. 23755del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 06).Dunque, le comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite edecrittate dall'autorità giudiziaria estera possono essere legittimamente richiesteed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventivaautorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intendeutilizzarle e ciò in quanto la trasmissione del contenuto di dette comunicazioninon rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., che operaal di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nelladisciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, qualedesumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.Sul punto relativo alla impossibilità per il difensore di prendere conoscenzadegli algoritmi utilizzati per la decrittazione dei messaggi scambiati nelle chat, leSezioni Unite Penali della Corte Suprema di cassazione, in una sentenza coevaalle sentenze gemelle sopra richiamate (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024,Giorgi, Rv. 286589), hanno osservato che, se è vero che la disponibilitàdell'algoritmo di criptazione è funzionale al controllo dell'affidabilità del contenutodelle comunicazioni acquisite al procedimento, deve però osservarsi che«L’impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito di unsistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina unaviolazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specificheallegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto ilcontenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave dicifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche soloparzialmente.» (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589 - 05).Il motivo di ricorso non offre a questa Corte ragioni di diritto che valgano asuperare i principi stabiliti dalle Sezioni Unite, sopra riportati, ed è pertantogenerico.Sotto il secondo profilo, l’ordinanza impugnata ha osservato: che gli ordinieuropei di indagine facevano parte degli atti trasmessi al Tribunale del riesame aisensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. tramite Tiap; che l'identificazionedel ricorrente era stata acclarata sulla base di numerosi e gravi elementiindiziari, ovvero non solo sulla base delle utenze telefoniche a lui in uso, maanche in relazione alla coincidenza tra quanto narrato dall'interlocutoreidentificato nel [OSCURATO:PERSONA] e l'effettuazione di un ricovero ospedaliero, o sulla basedei riscontri relativi alla sua autovettura; che le cessioni di sostanze stupefacentierano concrete e non ipotetiche in quanto «le intercettazioni tratte dalleconversazioni criptate, e le risultanze delle indagini successive, svolte medianteulteriore attività intercettativa, quali la verifica degli spostamenti mediante GPS,o l'acquisizione di tabulati (per [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15.4.2021) hannoevidenziato i dettagli delle condotte degli indagati e dell'associazione ex art74 D.PR 309/90, consistenti in una continua attività di rifornimento e cessione diingentissimi quantitativi di sostanza stupefacente.» (pag. 22 della ordinanzaimpugnata).2.2. Il secondo motivo è generico per mancanza di specificità estrinseca.Il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo del riesame con il qualeaveva lamentato la mancanza nella condotta del [OSCURATO:PERSONA] di elementi sufficientia configurare la cosiddetta affectio societatis, intesa come coscienza dell'operaredi un'associazione a delinquere finalizzata al commercio di droghe e comevolontà di contribuire al programma della stessa associazione, insistendo sulfatto che gli sporadici contatti telefonici con [OSCURATO:PERSONA] o con [OSCURATO:PERSONA] avevano avutoad oggetto soltanto l’acquisto di quantitativi di droga e sul fatto che dalleconversazioni non emergerebbe la conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] di posizioni,ruoli e gerarchie.Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione dellaordinanza impugnata e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalTribunale con motivazione del tutto esaustiva, coerente e logica, e quindiinsindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.Sul punto l’ordinanza impugnata ha osservato che l’ordinanza del G.i.p.«ricostruisce con argomentazioni logiche, coerenti e precise, oltre chepuntualmente accompagnate da riscontri oggettivi tratti dall'analisi delle chatcriptate, l'esistenza dell'associazione per delinquere di cui all'art. 74 D.P.R. 309del 1990, indicando l'organigramma del gruppo, i quantitativi di sostanzestupefacenti trattate, e i diversi reati fine.In particolare, il provvedimento reca costanti riferimenti agli elementiunivoci e significativi che emergono dal tenore dei messaggi scambiati daicoindagati, in cui costoro – facendo affidamento sullo schermo protettivo delsistema criptato Sky-Ecc – si intrattenevano in conversazioni intrise di riferimentiespliciti al quantitativo di cocaina da importare, e a quello da distribuire sulmercato lombardo (scambiandosi anche fotografie dei panetti acquistati e diquelli venduti, delle mazzette di denaro e dei conteggi delle varie cessioni), e sicoordinavano dandosi di volta in volta appuntamenti per procedere alle varieoperazioni di occultamento e stoccaggio e poi alla successiva vendita della drogae, infine, al recupero dei crediti maturati.Tale compendio probatorio ha portato alla luce l'operatività del sodalizio,capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], soggetto coinvolto già in altro procedimentopenale presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] […] - da cui emerge il suoinserimento nella rete internazionale del traffico di stupefacenti in formaassociata - e che annovera pregiudizi penali per associazione di tipo mafioso eassociazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Trattasi di soggetto ritenutodalla polizia giudiziaria vicino alla 'ndrina dei "PAPALIA Carciuto" e alle 'ndrine"BARBARO - Castanu" e "[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]", operanti a Platì, a cui era legatoda vincoli di parentela e/o affinità.Il gruppo, le cui principali basi operative erano collocate nella provincia diPavia e Milano (e, in particolare, a Trezzano sul Naviglio, Buccinasco e CasoratePrimo), si avvaleva, come già detto, del contributo di più persone, tra le quali –come dettagliatamente ricostruito nell'ordinanza cautelare, a cui si rimanda –risalta la figura di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], organizzatore e consigliere di [OSCURATO:PERSONA], a cuiseguono [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lvan;costituenti tutti il nucleo minimo e centrale del sodalizio criminale: ciascuno dìessi, nello specifico ruolo che gli era stato assegnato, operando in conformità alledirettive impartite dal vertice [OSCURATO:PERSONA] e dal suo stretto collaboratore CARUSOAntonio, contribuiva alla gestione del cospicuo traffico di sostanza stupefacenteimportata dall'estero o acquistata da fornitori italiani.Sia le operazioni di approvvigionamento della sostanza stupefacente chequelle di cessione avevano luogo - come messo in luce dall'ordinanza genetica (esopra sintetizzato) - secondo schemi operativi ripetuti nel tempo, circostanza cheevidenzia l'esistenza di un sistema collaudato, fondato su una solida organizzazionee una suddivisione e coordinamento dei rispettivi ruoli.Ed ancora, come chiaramente emerso dagli atti di indagine, il gruppocriminale si era dotato dei mezzi necessari per la realizzazione dell'accordoprogrammatico, disponendo di: autovetture munite di idonei doppifondi, per iltrasporto di droga e denaro; appartamenti e box, anche intestati a prestanomi,utilizzati per lo stoccaggio dello stupefacente o per ospitare gli indagati; utenzecriptate di ultima generazione col sistema di crittografia end to end nonintercettabili tipo Sky-ECC; apparecchiature idonee al rilevamento di microspie egps […]; armi […].Così, grazie ai rapporti d'affari intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con molti personaggidi spicco del traffico internazionale di stupefacenti e avvalendosi di questastabile struttura organizzativa, il sodalizio era riuscito – nel solo periodo compresotra maggio 2020 e febbraio/marzo 2021, coincidente con l'interruzione definitivadel sistema Sky-ECC – a trattare diverse centinaia di chilogrammi di cocaina;inoltre, tramite gli stabili rapporti di fornitura con soggetti coindagati, tra i qualifigura l'odierno ricorrente, che si è dimostrato in grado di immettere quantitativialtrettanto notevoli sul mercato.[…]»L’ordinanza impugnata ha, quindi, osservato che «la pluralità dei soggetticoinvolti, l'accordo criminoso che li univa, la ripartizione dei compiti e la stabilitàdell'organizzazione, per la quale tutti gli aderenti risultavano operare nellaconsapevolezza che le attività proprie e altrui ricevevano vicendevole ausilio etutte insieme contribuivano all'attuazione del programma criminale, sono tuttielementi che rappresentano senz'altro la tipica estrinsecazione del fenomenoassociativo.In tale contesto si inseriscono le specifiche condotte contestate all'indagatodescritte al capo 19, consistenti nella continuativa attività di cessione di ingentiquantitativi di sostanze stupefacenti.»L’ordinanza impugnata ha, poi, ripercorso nel dettaglio tutte gli episodicriminosi in cui si inserivano le condotte contestate al [OSCURATO:PERSONA] (Disquared),osservando che risultava «dagli atti la ripetitività e la frequenza degli acquisti diingenti quantità di sostanza stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA], pari a 10 chili dicocaina tra settembre 2020 e gennaio 2021».L’ordinanza impugnata ha, quindi, escluso la rilevanza della brevità delperiodo in cui erano avvenuti gli acquisti, corrispondente a quello di osservazioneda parte della p.g., e ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui «Intema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti,ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, edin particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata delperiodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve,purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudatoal quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per unperiodo di tempo limitato. (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv.282122 - 01)»L’ordinanza impugnata ha, quindi, ritenuto che vi era più di un indice perritenere la frequenza e l'abitualità dei rapporti tra l'associazione e gli stabiliacquirenti, di cui [OSCURATO:PERSONA] faceva certamente parte, osservando che «daltenore delle conversazioni, infatti, era emersa l'abitualità dei rapporti, peraltroconfermata sia dalle chat (ovvero dai foglietti riassuntivi delle operazioni)scambiate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], o tra questi e [OSCURATO:PERSONA] (pp. 60-63 dell'informativa)ove compare ripetutamente il riferimento a Desquared (ossia a [OSCURATO:PERSONA], ndr)ed anche logicamente dalla circostanza che l'alta potenzialità dell'associazionenello smercio delle sostanze non poteva dispiegarsi se non mediante lasussistenza di una solida e stabile reti di acquirenti, tale da consentire agliassociati dì movimentare oltre 655 chili di cocaina calcolata dalla PG (p. 64informativa). Si noti poi che non mancano nel materiale acquisito dalle indaginielementi significativi della perduranza del rapporto; ad esempio, nella chat del28.7.2028 alle 15:04, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo fa riferimento a una consegnadi "8 a disquared" (p.87 informativa), circostanza non contestata al capo 19.».(pagg. 22 – 26 dell’ordinanza impugnata).2.3. Il terzo motivo è generico per mancanza di specificità estrinseca.Il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo del riesame con il qualeaveva lamentato l’insussistenza delle esigenze cautelari, considerato il c.d.“tempo silente” decorso tra i fatti contestati e l’ordinanza cautelare, nonchél’incensuratezza e la giovane età dell’indagato.Anche questo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione dellaordinanza impugnata e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalTribunale con motivazione del tutto esaustiva, coerente e logica, e quindiinsindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.Sul punto l’ordinanza impugnata ha, anzitutto, considerato l'operatività dellepresunzioni relative di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza dellacustodia cautelare in carcere di cui all'art 275, comma 3, cod. proc. pen. inrelazione al reato ascritto al capo 1), relativo alla partecipazione all'associazionefinalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. E ciò sia con riferimento aiparametri di attualità e concretezza dei pericula libertatis sia con riferimento allascelta della misura applicabile.Ha richiamato, sul punto, la prevalente giurisprudenza di legittimità secondocui «In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delleesigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia incarcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quantospeciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod.proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo provacontraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, deicaratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità» (Sez. 4,n. 29237 del 11/06/2025, Licandro, Rv. 288309-01; Sez. 2, n. 6592 del25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali,Rv. 282004-01; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv.280452-01).Ha, quindi, osservato che «lo iato temporale tra le condotte oggetto dicontestazione e l'emissione dell'ordinanza non è di per sé particolarmentesignificativo, sicché non può valere, di per sé, quale dato utile ai fini dellavalutazione sulla permanenza delle esigenze o sulla loro intensità, nonescludendo la commissione di delitti che siano espressione della stessaprofessionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali checaratterizzano l'associazione di appartenenza, su cui si fonda la presunzione dipericolosità sociale di cui all'art. 275 co. 3 c.p.p.», richiamando costantegiurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di misure cautelari riguardantiil reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi dipericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima deireati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituentiespressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimentonei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula,pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorsoè solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è diper sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delleesigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 3,n. 16357 del 12/01/2021, Rv. 281293-01; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021,Rv. 273435-01).Ha, quindi, ritenuto che «Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie,considerato che il difensore si è limitato a valorizzare esclusivamente l'intervallodi tempo trascorso dai fatti contestati, senza allegare elementi nuovi da cuiconcretamente inferire l'assenza di attualità delle esigenze cautelari o lapossibilità di salvaguardare le stesse con una misura meno afflittiva.Oltre a ciò, va poi considerato che la circostanza che i reati-fine contestati sicollochino temporalmente fino a gennaio 2021 dipende esclusivamentedall'interruzione definitiva del sistema Sky ECC, avvenuta nei primi giorni delmese di marzo 2021, a seguito della quale gli indagati si sono avvalsi di altretipologie di utenze criptate.Quanto alla situazione personale dell'indagato, va osservato che si è resoirreperibile (cfr. dichiarazione di latitanza depositata all'odierna udienza dal PM)di talché, nel caso di specie è ravvisabile un intensissimo pericolo di reiterazione,che emerge dalla condotta sin qui osservata, che risulta allo stato attualedimostrato dalle indicazioni circa la sostanziale continuità del contesto diriferimento in cui ha operato l'indagato, e di fuga.» (pagg. 26 – 28 dell’ordinanzaimpugnata).3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellasomma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]