CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 gennaio 2025
Cassazione n. 05545/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Caneeileria SENTENZA ogg', 11 FEB. 2025 sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] rapp. [OSCURATO:PERSONA]; NZ1ONA I RIO nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] + altri ; Luana r avverso la ordinanza del 16/08/2024 del tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], adito nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] in persona del rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA] quale terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo del gip del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui era stato disposto tra !latro il sequestro preventivo ex art. 321 comma 1 cod. proc. pen. delle quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale oltre che dei conti correnti, libretti di deposito contratti di acquisto di titoli di Stato, azioni; obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni di talune persone giuridiche tra le quali anche la [OSCURATO:PERSONA] SPA di cui la [OSCURATO:PERSONA] è socia, nel quadro di indagini afferenti il reato ex art. 452 quaterdecies c.p., confermava il sequestro. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] in persona del rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore ha proposto, con un solo motivo, ricorso per cassazione. 3. Deduce vizi di violazione di legge contestandosi la tesi del tribunale secondo il quale la predetta società in quanto terza interessata non avrebbe potuto contestare elementi relativi alla tematica della sussistenza dei presupposti del disposto sequestro. E si aggiunge il vizio di omessa motivazione circa il fumus del sequestro e circa il periculum in mora nonostante la prospettazione al riguardo di doglianze difensive. 4. In data 22.1.2025 è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte del difensore della ricorrente, con attestazione del sopravvenuto dissequestro. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile. Ricorre quindi in tal caso l'applicabilità del principio per cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 - , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 - 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Ro