CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 07486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31183/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 72 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A. Depretis 86 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1264/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per anni acquistava dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il carburante necessario al rifornimento dei propri autoveicoli. In particolare, i mezzi in uso presso la unità operativa ubicata nel Comune di Pastrengo venivano riforniti presso l'impianto di distribuzione di carburante della società [OSCURATO:PERSONA] situato nel Comune di Bussolengo (VR). Sul presupposto che alcuni dei mezzi in uso a detta unità operativa avevano riportato gravi anomalie di funzionamento a seguito della scarsa e/o cattiva qualità del gasolio compravenduto presso il suddetto impianto di distribuzione, anche a seguito di perizia tecnica di parte, chiedeva alla società [OSCURATO:PERSONA] il risarcimento delle spese sostenute per la riparazione dei mezzi, non ricevendo tuttavia risposta. 2. La società [OSCURATO:PERSONA] conveniva così in giudizio davanti al Tribunale di Verona la società [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'inadempimento di quest'ultima e chiedendo il risarcimento dei danni subiti. La società convenuta si costituiva contestando in fatto e in diritto la domanda avversaria. Concessi i termini per le memorie istruttorie, la società [OSCURATO:PERSONA] chiedeva: a) l'espletamento di una c.t.u. avente ad oggetto l'accertamento della qualità e delle caratteristiche contenuti in un campione di gasolio (che indicava aver acquistato presso il citato impianto e di averlo prelevato dal serbatoio del veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] durante le operazioni di ripristino); b) l'audizione degli autisti dei mezzi rimasti danneggiati volta a dimostrare che detti mezzi erano tutti in uso presso l'unità operativa di Pastrengo e si rifornivano tutti di carburante esclusivamente presso il punto vendita sito nel Comune di Bussolengo; c) l'audizione del meccanico che aveva eseguito il prelievo di una porzione di gasolio presente nel serbatoio del veicolo tg [OSCURATO:TARGA] e che aveva successivamente custodito il gasolio prelevato in apposito contenitore; d) l'audizione di [OSCURATO:PERSONA], gestore dell'impianto di distribuzione di Bussolengo, sulla circostanza che lo stesso in data 10 settembre 2010 aveva riconosciuto i vizi denunciati dalla società [OSCURATO:PERSONA] ed aveva preannunciato che la società [OSCURATO:PERSONA] avrebbe risarcito i danni anche a mezzo della propria compagnia di assicurazione. Il Tribunale di Verona con sentenza n. 1185 del 2013 respingeva tutte le domande della [OSCURATO:PERSONA], che veniva condannata alla rifusione delle spese processuali. 3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la società [OSCURATO:PERSONA], lamentando la mancata ammissione ed assunzione delle richieste formulate in primo grado e dolendosi della ragione per cui il Tribunale non aveva accolto dette richieste (e cioè per il mancato previo esperimento di un accertamento tecnico preventivo), non essendo l'a.t.p. condizione di ammissibilità delle prove richieste nel giudizio di merito. Si costituiva anche nel giudizio di appello la società [OSCURATO:PERSONA] contestando in fatto e in diritto l'impugnazione avversaria e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. La Corte d'appello di Venezia con sentenza n. 1264/2019, senza ammettere alcuna delle richieste istruttorie delle parti, interpretata la domanda attorea come domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per inadempimento o inesatto adempimento, respingeva l'appello, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali relative al grado. 4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.4.1. Con il primo motivo parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata (in relazione all'art. 360 n. 3 n. 4 e n. 5 c.p.c.), per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1513 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 132 secondo comma, 115, 116 e 183 c.p.c., nonché per omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nella parte in cui la corte territoriale: a) non ha ammesso le richieste istruttorie che erano state da essa formulate, b) ha omesso di considerare che i suoi mezzi si rifornivano di carburante esclusivamente presso l'impianto della società convenuta; c) non ha ritenuto provato il nesso eziologico tra i guasti riportati dai suoi mezzi e l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) della società [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Con il secondo motivo parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata (in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.), - per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1495 e 2969 c.c., nella parte in cui la corte territoriale ha rilevato (d'ufficio) la sua decadenza (per tardività) dalla denuncia dei vizi e/o difetti (mentre la società [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva al riguardo eccepito né in primo grado e neppure nel giudizio di appello), pur rappresentando la stessa una eccezione in senso stretto; e - per violazione degli artt. 112, 132 secondo comma, 115, 116 e 183 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale, senza alcuna motivazione, non ha ammesso e non ha assunto la richiesta istruttoria relativa al riconoscimento dei vizi e/o difetti. 4.3. Con il terzo motivo parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata (in relazione all'art. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c.), nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale, in via subordinata, aveva eccepito la errata liquidazione delle spese processuali che era stata operata dal giudice di primo grado sulla base di tariffari professionali nelle more abrogati. 5. Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA], che ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso.6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c. 7. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie. In particolare, il Difensore di parte ricorrente ha chiesto il rigetto dell'eccezione di tardività dell'impugnazione e, dopo aver eccepito che al controricorso non è stata allegata procura speciale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso; mentre il Difensore di parte resistente ha insistito nell'accoglimento della suddetta eccezione e nella declaratoria di inammissibilità e comunque nel rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per tardività e per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 366, primo comma n. 3, c. p. c. 1.1. Sotto il primo profilo, dato atto che la sentenza della corte territoriale, oggetto di ricorso, è stata pubblicata il 25 marzo 2019, tenuto conto del termine semestrale (previsto dall'art. 327 c.p.c.) e del periodo di sospensione feriale dei termini processuali (relativamente ai giorni dal 10 al 31 agosto), il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 26 ottobre 2019 e, quindi, cadendo il 26 ottobre di sabato, entro lunedì 28 ottobre 2019. Orbene, accedendo al fascicolo processuale per la diretta disamina degli atti a disposizione, consentita per la natura della questione processuale da dirimere, il Collegio dà atto che: a) [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la notifica del ricorso per cassazione il 15/10/2019 a mezzo ufficiale giudiziario; b) la notifica è stata nel concreto eseguita tramite l'inoltro di piego postale raccomandato: allo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (presso il quale parte resistente aveva eletto domicilio nel secondo grado di giudizio), allo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore- procuratore nel secondo grado di giudizio) ed alla sede legale della società resistente; c) nessuna delle tre notifiche è andata a buon fine: non quella allo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (è successivamente emerso che il difensore era deceduto nelle more del giudizio di secondo grado); non quella al codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (l'addetto al recapito ha restituito al notificante una cartolina priva di busta ma con riportata l'irreperibilità del destinatario); non quella alla società resistente (la sede era stata trasferita ad un indirizzo diverso rispetto a quello riportato negli atti di causa); d) la restituzione di tutte le cartoline è avvenuta il 19/10/2019 (come riferito dal difensore in memoria); e) le notifiche risultano essere state rinnovate a mezzo pec nei confronti della società e del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] non già lo stesso giorno della data dichiarata dal ricorrente in memoria (il 19/10/2019), ma solamente il 29 ottobre 2019. Occorre qui ribadire che i termini decadenziali per proporre l'impugnazione sono perentori con conseguente decadenza dal potere di impugnare la pronuncia a seguito dell'inutile decorso del tempo per causa imputabile a negligenza del procuratore della parte. A tanto si aggiunga che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo (fin da Cass., Sez. U., 15/07/2016, n. 14594) sancito che "in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa". Pertanto, sarebbe stato necessario che l'esito infausto della prima notifica non fosse dipeso da ragioni imputabili al notificante (Cass., Sez. U., 18/02/2009, n. 3818). Invece, nel caso di specie, mentre la notifica alla controparte di persona è irrilevante per essere la medesima ritualmente costituita nel grado concluso con la sentenza gravata, dipende dalla libera scelta di condotta processuale del notificante l'esito infausto delle altre due notifiche a mezzo posta, questo ricollegandosi alla non eseguita verifica preliminare della perdurante validità dell'elezione del domicilio dei procuratori di parte resistente prima di effettuare la notifica (peraltro, il 15 ottobre 2019 proprioin prossimità della scadenza del termine semestrale): la quale sarebbe stata oltretutto ben possibile - e verosimilmente perfino più agevole e tale da metterlo al riparo dai rischi dell'infausto esito della notifica in forme tradizionali - fin da subito in via telematica presso il domicilio legale ritualmente indicato in conformità a quanto previsto dall'art. 16 sexies del d. I. n. 179/2012, come reso evidente dalla circostanza che essa ha avuto rituale e fausto esito appunto appena tentata, il 29 ottobre 2019. In definitiva, l'impugnazione è stata ritualmente proposta soltanto il 29 ottobre 2019 e, quindi, quando il termine era già spirato (sicché la sentenza impugnata era già passata in giudicato). D'altra parte, la costituzione in giudizio del controricorrente non può ritenersi avere avuto effetto sanante: sia perché la tardività non costituisce vizio soggetto a sanatoria per acquiescenza; sia perché la società resistente, nel costituirsi nel presente giudizio di legittimità, ha per l'appunto preliminarmente eccepito la tardività della notifica del ricorso avversario. 1.2. Tanto esime dal rilievo concorrente dell'inammissibilità anche per sommaria esposizione del fatto: invero, nello svolgimento del processo, non vengono indicate le difese svolte da parte convenuta né in primo grado; e neppure nel giudizio di appello. Al riguardo occorre ricordare che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, c.p.c., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve n garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., n. 11653 del 2006). La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U., n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l'indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Nella specie, il ricorso, poiché nell'esposizione del fatto non rispetta tali contenuti (e nemmeno la lettura della parte successiva, illustrativa delle doglianze, rimedia all'insufficienza), va per ciò stesso dichiarato inammissibile anche sotto detto profilo. 3. Infondata è infine l'eccezione di difetto di procura speciale alle liti del controricorrente, sollevata da parte ricorrente in sede di memoria. Invero le Sezioni Unite di questa Corte ormai da quasi venti anni (cfr. sent. n. 22119 del 2004) hanno statuito che: "La procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione deve considerarsi conferita, salva diversa manifestazione di volontà, per il giudizio di cassazione, in quanto costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce il requisito della specialità, essendo irrilevante la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità". A tale principio si è successivamente attenuta la giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, che di recente (cfr. ord. n. 27302 del 2020) ha anche precisato che: "Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito". E di recente le Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di contrasto e di massima di particolare importanza, con la recente sentenza n. 36057 del 2022 hanno affermato che, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c., disposta dalla I. n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso, e che la procura deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente per i casi dubbi che, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti. In applicazione dei suddetti principi è indubbia nel caso di specie la ritualità della procura speciale di parte resistente, che, pur contenendo espressioni generiche, è apposta a margine del controricorso, formando con lo stesso un unico atto, per cui non può che presumersi che la società [OSCURATO:PERSONA], nel conferire il mandato, ha fatto riferimento proprio allo specifico controricorso, qui in esame: neppure risultando alcuno degli elementi in senso contrario ancora ammessi dal citato ultimo approdo giurisprudenziale nomofilattico. 4. Alla inammissibilità del ricorso, dinanzi alla ritualità della procura speciale alle liti di parte resistente, consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.200 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve