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CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 giugno 2024

Cassazione n. 21980/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2156-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 463/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 242/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2156/2021 Cron.

Rep.

Ud.05/06/2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza qui impugnata, in riforma della decisione di primo grado, “ritenuta la legittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA]”, ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] e condannato il Romeo a versare alla società “l’importo di euro 136.227,51 quale differenza fra credito da lui vantato e il controcredito vantato dalla società appellante”;

2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il soccombente con cinque motivi, cui ha resistito l’intimata società con controricorso; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

1. risulta comunicato in cancelleria “atto di rinuncia al ricorso”, presentato dalla parte ricorrente, nonché successiva “accettazione di rinuncia al ricorso e al giudizio”, presentata dalla parte controricorrente; pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo , senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio di legittimità stante l’adesione della controricorrente; 2.in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; nulla per le spese.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2156-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 463/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 242/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2156/2021 Cron. Rep. Ud.05/06/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza qui impugnata, in riforma della decisione di primo grado, “ritenuta la legittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA]”, ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] e condannato il Romeo a versare alla società “l’importo di euro 136.227,51 quale differenza fra credito da lui vantato e il controcredito vantato dalla società appellante”; 2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il soccombente con cinque motivi, cui ha resistito l’intimata società con controricorso; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. risulta comunicato in cancelleria “atto di rinuncia al ricorso”, presentato dalla parte ricorrente, nonché successiva “accettazione di rinuncia al ricorso e al giudizio”, presentata dalla parte controricorrente; pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo , senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio di legittimità stante l’adesione della controricorrente; 2.in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; nulla per le spese. Così deci
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