CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 42500/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza del 10 gennaio 2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso e ha rappresentato che, successivamente alla pronuncia del Tribunale del riesame, è intervenuto decreto di revoca degli arresti domiciliari e sostituzione con la misura dell'obbligo di dimora per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 10 gennaio 2023, il Tribunale di Potenza, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha annullato l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal Gip presso il tribunale di Lagonegro in data 12/12/2022 in relazione ai capi a) n) e y) della rubrica provvisoria confermandola nel resto mantenendo in esecuzione misura cautelare degli arresti domiciliari emessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso tale provvedimento il ricorrente, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo concernente la competenza territoriale e la valutazione effettuata dai giudici di merito in ordine alla ricostruzione del quadro indiziario a carico del Tuccillo per i capi d'imputazione residui. 3.Sotto il primo profilo lamenta violazione di legge in relazione agii artt. 18 divo n. 74 del 2000 e 16, comma primo, cod. proc. pen., rappresentando che l'annullamento da parte del riesame dell'ordinanza impugnata in relazione al capo a), inerente la contestazione per il prevenuto di essere promotore ed organizzatore della associazione per delinquere finalizzata alla pluralità dei delitti di frode fiscale de quibus, avrebbe imposto ai giudici del riesame di trarre le "inevitabili conclusioni in merito alla competenza per territorio determinata, nella fattispecie concreta, dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici dall'articolo 16, primo comma, cod. proc. pen.". Si deduce che, trattandosi di reati ex articolo 8 decreto legislativo n. 74 di pari gravità, la competenza del territorio più correttamente sarebbe spettata al giudice competente per il primo reato e dunque al Tribunale di Milano di cui al capo c) dell'ordinanza cautelare in cui veniva contestata la violazione dell'articolo 8 d.lvo. n. 74 del 2000 commesso in Milano dal 12 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. O, in alternativa, avrebbe dovuto applicarsi il criterio sussidiario di cui all'art. 18 d.lvo n. 74 del 2000 che determina la competenza nel luogo 1. dell'accertamento del reato. 4.Sotto il secondo dei profili indicati si censura il ruolo attribuito al ricorrente nei reati contestati, fornendo una dettagliata analisi ricostruttiva delle condotte tenute dal Tuccillo in ciascuna delle società coinvolte volta a dimostrare l'estraneità del ricorrente ai delitti di cui al capo d'imputazione provvisorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Va, infatti, rilevato che, in sede di conclusioni, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, ha rappresentato che, successivamente alla pronuncia del Tribunale del riesame, è intervenuto decreto di revoca degli arresti domiciliari e sostituzione con la misura dell'obbligo di dimora per [OSCURATO:PERSONA]. Riguardando pertanto il ricorso un provvedimento revocato esso è da ritenersi inammissibile. 2. Tale inammissibilità del ricorso per rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto determinata da una causa non imputabile al ricorrente, sicché non si configura un'ipotesi di sua soccombenza, neppure virtuale, comporta che questi non debba essere condannato al pagamento né delle spese del procedimento né di una somma a favore della cassa delle ammende, secondo quanto ordinariamente previsto, per il caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01, concernente una fattispecie relativa, come quella in esame, a un procedimento de libertate; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2021, Oliverio, Rv. 252910-01). P.Q.M.