CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24870/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 11038/25 [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 377-bis cod. pen. aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che le censure del ricorrente in punto di responsabilità per il reato addebitatogli, risultano diretta ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; Ritenuto che i secondo motivo dedotto nel ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, e in particolare alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, si limita a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (cfr. pp. 5-6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis