CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22240/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5737/25 - DENICHILO Gaetano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.385, 337 e 582 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena; considerato che, sul punto, la sentenza impugnata è immune da censure, avendo correttamente valorizzato, a conferma della determinazione della pena effettuata in primo grado, la gravità della condotta di resistenza e la complessiva congruità della pena, individuata appena al di sopra del minimo edittale ed i minimali aumenti a titolo di continuazione (cfr. p. 5 della sentenza); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0