CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 30507/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 23967-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (o [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA D. CHELINI, 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1091/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata in data 11/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Angelica (o [OSCURATO:PERSONA], v. ricorso) Sonzogni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, esponendo che: a) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti in epoca compresa tra il 1991 ed il 2003 alle scuole di specializzazione in varie discipline e si erano specializzati tra il 1995 ed il 2008; b) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; c) l'Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257, che però era rimasta inapplicata nella parte in cui prevedeva la rivalutazione, «restando inalterata sino all'anno 2007, in virtù delle previsioni di cui alle leggi n. 549 del 28.12.1995 e n. 289/2022 [recte 2002]», e solo nel 1999, col d.lgs. 17.8.1999 n. 368, aveva stabilito, tra l'altro, il trattamento Ric. 2021 n. 23967 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -2- economico e i criteri di adeguamento della remunerazione degli iscritti alle scuole di specializzazione, con norma tuttavia non retroattiva, prevedendo all'art. 46 che le disposizioni di cui agli art. 39 e 41 (relative alla parte economica) sarebbero state applicate a partire dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo di autorizzazione delle risorse economiche e che, fino all'entrata in vigore di tale provvedimento, sarebbero state applicate le disposizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 257; d) l'art. 8 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 517 aveva esteso la "sospensione" anche alle disposizioni (dall'art. 37 all'art. 42) che avevano introdotto il contratto di formazione-lavoro; e) la legge 23.12.2005, n. 266, all'art. 1, comma 300, aveva stabilito che le disposizioni di cui ai già richiamati art. da 37 a 42 si dovessero applicare a decorrere dall'anno accademico 2006-2007; f) successivamente era stata emanata la direttiva 5/36/CE che aveva abrogato e sostituito la direttiva 93/16/CEE ed era stata recepita con la legge 6.02.2007, n. 12 e con il d.lgs. 9.11.2007, n. 206. Tanto premesso, gli attori chiesero al Tribunale adito la condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di somme a titolo di risarcimento dei danni per omessa e/o tardiva attuazione delle direttive comunitarie in tema di specializzazioni mediche, conseguenti alla mancata corresponsione di adeguata remunerazione durante il periodo di frequenza delle scuole di specializzazione, alla mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera e dei benefici economici e contributivi, nonché al pagamento, anche a titolo risarcitorio, della somma corrispondente alla differenza fra quanto effettivamente percepito in dipendenza del corso di specializzazione svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli mporti fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, ai sensi del d.lgs. n. 257/91, nonché della somma corrispondente alla differenza tra quanto percepito in dipendenza della predetta frequenza e l'importo che avrebbero percepito se fosse stata applicata la Ric. 2021 n. 23967 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -3- rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente dal SSN, ovvero alla maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa e ritenuta cli giustizia anche in via equitativa, il tutto con rivalutazione monetaria e interessi. Si costituirono le Amministrazioni convenute, eccependo il difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione e l'infondatezza della domanda. Con sentenza n. 18230/2019, il Tribunale di Roma rigettò la domanda perché infondata, dichiarando passivamente legittimata in relazione alla stessa la sola Presidenza del Consiglio dei Ministri e compensò le spese di lite. Avverso tale decisione gli attuali ricorrenti proposero appello insistendo nelle proprie pretese. Dalla sentenza impugnata in questa sede sembra doversi desumere che in secondo grado si siano costituite le Amministrazioni appellate. Con sentenza n. 1091/2021, pubblicata in data 11.02.2021, la Corte di appello di Roma rigettò il gravarne e compensò tra le parti le spese di quel grado. In particolare, la Corte territoriale, riportandosi a quanto era stato già affermato, avente a suo avviso rilievo assorbente, da quella medesima Corte in identica fattispecie, sottolineò che «il livello di adeguatezza di una retribuzione non è, per sua natura, rigido ma può essere compreso in un "range" più o meno ampio». Premesso che nella disciplina comunitaria non era rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né erano posti i criteri per la sua determinazione, la Corte di merito rilevò che il punto centrale di indagine non fosse quello di stabilire se il trattamento economico di lire 21.000.000 all'anno fosse adeguato, ben potendo il legislatore nel corso del tempo, tenuto conto di alcuni fattori, attribuire a Ric. 2021 n. 23967 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -4- determinate categorie «un trattamento retributivo di gran lunga migliorativo in termini assoluti rispetto al passato»; precisato poi che in una tale valutazione complessiva e comparativa anche sul piano diacronico non potesse trascurarsi di considerare che la retribuzione di «£ 13.000,00 annui» (così testualmente nella sentenza di secondo grado) per gli specializzandi che si erano immatricolati sino all'anno accademico 1990-91 aveva costituito il parametro di adeguatezza cui era stato commisurato il ritardo nel recepimento della direttiva in materia, la Corte di merito ritenne che già da tale valutazione complessiva e comparativa non potesse inferirsi l'inadeguatezza del trattamento economico de quo. Inoltre, secondo quella Corte, la non inadeguatezza del trattamento risalterebbe a fortiori avendo riguardo alla natura giuridica dell'attività svolta dagli specializzandi, non inquadrabile né nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato né in quello parasubordinato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 36 Cost. e del principio di adeguatezza della retribuzione in esso previsto, nonché, prima del recepimento nell'ordinamento nazionale, delle direttive CEE n. 76 del 1982 e n. 362 del 1975, «che si limitavano a prescrivere l'erogazione di un'adeguata remunerazione, rimettendone l'importo alle normative nazionali e non consentendo al giudice nazionale di identificare il debitore della prestazione». Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], Angelica (o [OSCURATO:PERSONA], v. ricorso) Sonzogni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, con atto basto su due motivi e illustrato da memoria, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Hanno resistito con controricorso le Amministrazioni intimate. Ric. 2021 n. 23967 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -5- La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di doglianza, i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art.10 Cost.; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff, 16 agosto, n. 191), dell'art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell'art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266». Sostengono i ricorrenti che i Giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto la non sussistenza di alcuna responsabilità per la mancata attuazione delle [OSCURATO:PERSONA], argomentando sulla discrezionalità del legislatore nazionale nell'introduzione del D. Lgs. n. 368 del 1999. Ad avviso dei ricorrenti, che richiamano al riguardo giurisprudenza di legittimità, 4j, risarcimento dei danni subiti dagli specializzandi dovrebbe invece applicarsi il principio del danno effettivo, in quanto la condotta dello Stato inadempiente, seppure non qualificabile ex art. 2043 c.c., sarebbe comunque un fatto antigiuridico idoneo a produrre un'obbligazione risarcitoria ex art.1173 c.c. e tale risarcimento andrebbe parametrato al trattamento economico previsto dal D. Lgs. n. 368 deI 1999. Secondo i ricorrenti nel caso in cui il giudice nazionale nutrisse il dubbio che dopo un atto di adempimento di direttive comunitarie (nella specie, rispettivamente, il d.lgs. n. 257/1991 e la direttiva Ric. 2021 n. 23967 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -6- comunitaria 82/76/CEE) possa residuare un inadempimento, avrebbe l'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea affinché questa chiarisca la sussistenza o meno di un obbligo, in capo allo Stato membro, di preservare gli effetti sostanziali e non solo formali della disciplina di recepimento esposti ad un cambiamento per un mutamento delle situazioni di fatto e chiarisca, inoltre, se la direttiva comunitaria 82/76/CEE implichi per lo Stato anche l'obbligo di mantenere nel tempo l'adeguatezza della remunerazione, discrezionalmente determinata, quando essa abbia visto il suo potere d'acquisto sostanzialmente eroso dalla svalutazione monetaria e sia stata esclusa dal generalizzato aumento dei redditi collegato all'aumento del PIL reale. 1.1. Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1) cod. proc. civ., posto che la sentenza impugnata ha sostanzialmente deciso la causa sulle questioni proposte con il motivo all'esame in conformità all'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte. 1.2. Con la sentenza 28 giugno 2018, n. 17051 e numerose altre conformi - tra cui le ordinanze 27 febbraio 2019, n. 5698, 15 ottobre 2019, n. 26074, e 28 febbraio 2020, n. 5455 - questa Corte ha affrontato casi pressocché identici a quello in esame, pervenendo a conclusioni alle quali la pronuncia odierna intende dare continuità; tali conclusioni, peraltro, sono in linea con un orientamento già assunto dalla Sezione Lavoro di questa Corte (v., tra le altre, le sentenze 16 gennaio 2014, n. 794, 4 giugno 2014, n. 15362, e, più di recente, la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449) e dalla Sesta Sezione Civile (v. ex multis Cass., ord., 15/04/2021, n. 9893). 1.3. Al riguardo risulta opportuno richiamare i seguenti fondamentali passaggi normativi. Con l'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, stabilì in favore Ric. 2021 n. 23967 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -7- dei medici ammessi alle scuole di specializzazione una borsa di studio determinata per l'anno 1991 nella somma di lire 21.500.000; tale somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 10 gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale; il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, la citata sentenza n. 4449 del 2018). In seguito, dando attuazione alia direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che raccolse in un testo unico le precedenti direttive n.75/362 e n. 75/363 CEE, con le relative successive modificazioni; tale decreto - in seguito ampiamente modificato dall'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - riorganizzò l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato "contratto di formazione-lavoro" e poi "contratto di formazione-specialistica", art. 37 del d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali (art. 39 d.lgs. cit.); questo contratto, peraltro, come la Sezione Lavoro di questa Corte ha ribadito in numerose occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della Ric. 2021 n. 23967 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -8- retribuzione ivi contenuto (v. in tal senso, da ultimo, l'ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sulla scia di un consolidato orientamento, richiamata dall'ordinanza 14 marzo 2018, n. 6355). In realtà, però, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall'art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fino all'anno accademico 2005-2006; il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. 1.4. Fatta questa breve premessa normativa, il cuore della questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire:1) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; 2) se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; 3) se e quando lo Stato italiano abbia adempiuto all'obbligo di garantire ai medici specializzandi una retribuzione adeguata. Le pronunce di questa Corte in precedenza richiamate hanno già risposto a tali domande nei termini che la decisione odierna intende ulteriormente confermare. Ed invero la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione (si veda, in proposito, il primo Considerando), non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l'obiettivo, «per motivi / (\ di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione delle tre suindicate direttlive «riunendole in un testo unico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in Ric. 2021 n. 23967 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -9- questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento delle direttive» di cui all'allegato III, parte B (così l'ultimo dei Considerando). Va ricordato che il termine «adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell'Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell'Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE, per cui è dalla scadenza del termine di adempimento della direttiva del 1982 che l'esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno; tuttavia - e questo è il punto fondamentale che gli odierni ricorrenti non hanno colto - lo Stato italiano aveva adempiuto il proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa dell'Unione europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell'esercizio della propria discrezionalità, la quale trova un inevitabile limite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Come precisato dalla sentenza n. 4449 del 2018 della Sezione Lavoro, il legislatore, «nel disporre il differimento dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass.15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l'introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ( ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi Ric. 2021 n. 23967 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -10- dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell'adeguata retribuzione»; in altri termini, in conformità all'ordinanza n. 6355 del 2018, va affermato che il «nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi». Pertanto, l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l'emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 - causa C-131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000 - causa C-371/97, Gozza); e il d.lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale. 1.5. Alla luce di quanto evidenziato, risulta evidente che non c'è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto dell'Unione europea né per sostenere che lo Stato italiano «dopo aver adempiuto tardivamente con il d.lgs. 257/1991 agli obblighi comunitari nascenti dalla direttiva 82/76/CEE è divenuto progressivamente inadempiente secondo una valutazione sostanziale dell'adeguatezza da lui stesso data, discrezionalmente, prima con lo stesso d.lgs. n. 2511991 e, poi, con il d.lgs. n. 368/1999 e con i successivi provvedimenti di attuazione», come denunciato dai ricorrenti, v. ricorso p. 14.; ne Ric. 2021 n. 23967 sez. M3 - ud. 25-05-2022 consegue che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l'ordinamento interno» (v. ordinanza n. 6355 del 2018). Sotto tale profilo osserva il Collegio che il differimento dell'entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 - che è una normativa più favorevole - rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché il farla scattare dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l'art. 3 Cost. sul versante della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno; pertanto, la Corte di merito ha dato, in sostanza continuità, pure in relazione a tanto, all'orientamento ormai consolidatosi della giurisprudenza di legittimità. 2. Con il secondo motivo di doglianza, i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art.10 Cost.; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c. c., dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), dell'art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell'art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dell'art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, L. n. 537 del / 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002., dell'art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 e dell'art. 112 c.p.c.». Ric. 2021 n. 23967 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -12- 2.1. Anche questo motivo, che pone questioni relative alla spettanza, anche a titolo di risarcimento danni, dell'indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale della borsa di studio percepita dagli attori, secondo quanto previsto dalla stessa normativa che la aveva istituita, è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1) cod. proc. civ., posto che la sentenza impugnata ha sostanzialmente deciso la causa sulle questioni proposte con il motivo all'esame in conformità all'ormai consolidata giurisprudenza di legil:timità. 2.2. A partire dalla sentenza di questa Corte n. 4449/2018, espressamente richiamata nella sentenza impugnata, si è consolidato il principio secondo il quale l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1992 al 2005 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991 art. 6, comma 1 (v. Cass. n. 13572 del 2019, nn. 8378, 8379, 8506, 9191, 17913, 17995 del 2020, nn. 9104, 27263 del 2021; v. anche da ultimo Cass. nn. 1821 e 15719 del 2022). 2.3. Questa Corte ha affermato, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, che il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992. Nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996- 1998, quello 1999-2001 e quello 2001-2004) è stato disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, convertito nella L. n. 438 del 1992; la L. n. 537 del 1993; la L. n. 549 del 1995; la L. n. 662 del 1996, la L. n. 449 del 1997; la L. n. 488 del 1999 e la L. n. 289 del 2002) danno contezza dell'intento del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati Ric. 2021 n. 23967 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -13- economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare - nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie - la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale. 2.4. Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema della compatibilità delle normative richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell'Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l'inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018; n. 13572 del 2019, nn. 18106 e 29124 del 2020). 3. Quanto alla richiesta - formulata in ricorso (v. alla fine del primo motivo e poi anchei p. 22) e reiterata con la memoria illustrativa, in cui si ipotizza una possibile questione di compatibilità alle norme comunitarie dell'art.11, comma 1, ultima frase della legge n.370/99, pur riconoscendo gli stessi ricorrenti che la questione non riguarda la controversia in esame perché afferisce solo ai medici specializzandi per i quali si sia dedotta l'iscrizione alla scuola di specializzazione in epoca anteriore al 1991 (p. 2 della memoria) - di procedere al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché questa chiarisca «se da una direttiva che detta una disciplina destinata a durare nel tempo discenda o meno l'obbligo dello Stato membro non solo di non dettare nuove normative in contrasto con la direttiva recepita, ma anche di preservare, ai fini dell'attuazione del diritto dell'unione, gli effetti sostanziali, e non solo formali, della disciplina di recepímento esposti ad un cambiamento per un mutamento delle situazioni di fatto» e «se, in particolare, la direttiva comunitaria 82/76 CEE, oltre a stabilire l'obbligo di determinare discrezionalmente l'importo dell'adeguata remunerazione implichi per lo Stato membro anche l'obbligo di mantenere nel tempo Ric. 2021 n. 23967 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -14- tale adeguatezza, discrezionalmente determinata, quando la remunerazione abbia visto il suo potere di acquisto sostanzialmente eroso dalla svalutazione monetaria e sia stata esclusa dal generalizzato aumento dei redditi collegato all'aumento del PIL reale», ritiene il Collegio che, come pure sostenuto dalla parte controricorrente, non sussistono i presupposti, alla luce di quanto sopra evidenziato, per procedere all'invocato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. anche Cass. nn. 31922 e 17051 del 2018). 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 6. Non si ravvisa la ricorrenza dei presupposti per la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., chiesta dalla parte controricorrente (v. controricorso, p .12-13). 7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppo