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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 novembre 2022

Cassazione n. 29117/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 7 novembre 2022, il g.i.p. del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalle seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte d'appello di Genova in data 21 febbraio 2022, irrevocabile l'8 aprile 2022, In parziale riforma della sentenza del g.i.p. del Tribunale di Genova dell'il. giugno 2021, che ha condannato l'istante alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 624, 625 e 642 cod. pen.; 2) sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal g.u.p. del Tribunale di Genova del 15 giugno 2022, irrevocabile il 5 luglio 2022, che ha condannato l'istante alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa per il reato dell'art. 644 cod. pen.

Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso, ha rideterminato la pena complessiva in anni 4 mesi 4 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, sulla base del seguente calcolo: pena base di anni 3 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa comminata dalla sentenza sub 2) per il reato più grave di usura, aumentata di anni 1 mesi 4 di reclusione per la continuazione con i delitti giudicati dalla sentenza sub 1).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 81 cpv cod. pen. e 27 Cost. con riferimento alla mancata individuazione dei singoli aumenti di pena e al mancato rispetto del principio di proporzionalità della pena.

In particolare, il ricorrente censura l'omessa indicazione nel dettaglio dei singoli aumenti di pena operati in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 625 e 642 cod. pen. oggetto della sentenza sub 1) e l'assenza di motivazione in ordine alla congruità della pena finale come sopra rideterminata.

La difesa del condannato rileva che il giudice dell'esecuzione ha individuato per i reati satellite di cui alla sentenza sub 1) un aumento di pena "forfettario", applicando per tali fatti un aumento complessivo di anni 1 mesi 4 di reclusione, omettendo di motivare specificamente in ordine ai singoli aumenti di pena applicati per ciascuno dei delitti.

3. Il Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Come riportato sopra, il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena nel seguente modo: pena base di anni 3 di reclusione ed euro 1.0.000,00 di multa per il reato più grave di usura oggetto della sentenza sub 2), aumentata di anni 1 mesi 4 di reclusione per la continuazione con i delitti (un furto ed una truffa assicurativa) giudicati dalla sentenza sub 1).

In questo modo, però, non si comprende quale quota di pena pertenga al reato satellite di furto e quale all'ulteriore reato satellite di cui all'art. 642 cod. pen., in violazione della regola interpretativa di origine pretoria, secondo cui il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati- satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (v., tra le tante, Sez.

U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, Sentenza n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216).

L'ordinanza impugnata deve, pertanto„ essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio.

2. Al giudizio di rinvio non potrà partecipare lo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, in osservanza di quanto deciso da Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. ben.

P.Q.MI.

ANNULLA L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] G.U.P. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso il 26 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 7 novembre 2022, il g.i.p. del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalle seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte d'appello di Genova in data 21 febbraio 2022, irrevocabile l'8 aprile 2022, In parziale riforma della sentenza del g.i.p. del Tribunale di Genova dell'il. giugno 2021, che ha condannato l'istante alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 624, 625 e 642 cod. pen.; 2) sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal g.u.p. del Tribunale di Genova del 15 giugno 2022, irrevocabile il 5 luglio 2022, che ha condannato l'istante alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa per il reato dell'art. 644 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso, ha rideterminato la pena complessiva in anni 4 mesi 4 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, sulla base del seguente calcolo: pena base di anni 3 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa comminata dalla sentenza sub 2) per il reato più grave di usura, aumentata di anni 1 mesi 4 di reclusione per la continuazione con i delitti giudicati dalla sentenza sub 1). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 81 cpv cod. pen. e 27 Cost. con riferimento alla mancata individuazione dei singoli aumenti di pena e al mancato rispetto del principio di proporzionalità della pena. In particolare, il ricorrente censura l'omessa indicazione nel dettaglio dei singoli aumenti di pena operati in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 625 e 642 cod. pen. oggetto della sentenza sub 1) e l'assenza di motivazione in ordine alla congruità della pena finale come sopra rideterminata. La difesa del condannato rileva che il giudice dell'esecuzione ha individuato per i reati satellite di cui alla sentenza sub 1) un aumento di pena "forfettario", applicando per tali fatti un aumento complessivo di anni 1 mesi 4 di reclusione, omettendo di motivare specificamente in ordine ai singoli aumenti di pena applicati per ciascuno dei delitti. 3. Il Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Come riportato sopra, il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena nel seguente modo: pena base di anni 3 di reclusione ed euro 1.0.000,00 di multa per il reato più grave di usura oggetto della sentenza sub 2), aumentata di anni 1 mesi 4 di reclusione per la continuazione con i delitti (un furto ed una truffa assicurativa) giudicati dalla sentenza sub 1). In questo modo, però, non si comprende quale quota di pena pertenga al reato satellite di furto e quale all'ulteriore reato satellite di cui all'art. 642 cod. pen., in violazione della regola interpretativa di origine pretoria, secondo cui il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati- satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (v., tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, Sentenza n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). L'ordinanza impugnata deve, pertanto„ essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio. 2. Al giudizio di rinvio non potrà partecipare lo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, in osservanza di quanto deciso da Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. ben. P.Q.MI. ANNULLA L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] G.U.P. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso il 26 maggio 2
Sentenza Cassazione n. 29117/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris