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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10737/2026

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prio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], EMANUELE DE2026 ROSE;1196 - ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del lNeumgearole re gistro generale 18852/2020Numero sezionale 1196/2026rappresentante pro tempore, rappresentata e Nudmeifroe dsi ara ccolta generale 10737/2026dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 5657/2019 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 05/11/2019 R.G.N. 1075/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 5657/2019, la Corte di appello di Napoli harespinto il gravame presentato dall’I.N.P.S., avverso la sentenzadel Tribunale di Napoli, che - sul ricorso presentato dalmedesimo Istituto, per ottenere la condanna dell’Universitàal pagamento della somma di € 513.302,69, a titolo di contributiprevidenziali omessi, previo accertamento della naturasubordinata dei rapporti di lavoro di diversi lavoratori (cd.medici gettonati) - aveva dichiarato il difetto di giurisdizione delgiudice ordinario a favore del giudice amministrativo, in quantole pretese vantate riguardavano il periodo antecedente al30/6/1998.2.

La Corte territoriale ha, in particolare, richiamato lagiurisprudenza di legittimità in materia, e, facendo applicazionedell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha ribadito laconclusione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.3.

L’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, articolando unmotivo unico.

Le parti resistenti hanno depositato controricorso.4.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riseNruvmaertoo re gistro generale 18852/2020Numero sezionale 1196/2026il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.3N8um0e-rob disi r,a ccolta generale 10737/2026ultimo comma, c.p.c.

Data pubblicazione 22/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo articolato, l’I.N.P.S. lamenta la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 34 c.p.c.; dell’art. 69,comma settimo, del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c.2.

L’Istituto, in particolare, contesta il ragionamento seguitodalla Corte napoletana, evidenziando l’inconferenza delprecedente di questa Corte, ivi richiamato, che si riferirebbe alladiversa ipotesi di giudizio vertente non tra il lavoratore e l’entedi previdenza – come nel caso di specie - ma tra il lavoratore ela P.A. che aveva utilizzato la prestazione.

Di contro, ilricorrente, invocando la diversa giurisprudenza afferente allecontroversie tra Istituto previdenziale ed ente pubblico (inparticolare, la sentenza n. 6767/2003), in relazione ad obblighicontributivi relativi a pretesi rapporti di lavoro subordinato,deduce l’erroneità della pronuncia resa.3.

La censura è infondata.4.

Si intende dare continuità ai principi di diritto espressi, tra lealtre, dalle Sezioni unite di questa Corte n.18753 del 2023, neitermini di seguito riportati: «6.6.

Il criterio dettato dal D.Lgs. n.165 del 2001, art. 69, comma 7, per la determinazione, in viatransitoria, della giurisdizione nelle controversie sui rapporti dipubblico impiego trova applicazione anche nel caso in cui - comenella specie - la domanda attorea si fondi, se pure in parte, sullosvolgimento di prestazioni di fatto in regime di subordinazione,a favore dell'ente pubblico.

Si trattava infatti di medici c.d.“gettonati” rispetto ai quali si deduce l’esistenza di un rapportodi lavoro in regime di subordinazione che deve essere accertatoincidentalmente per poter poi avanzare la richiestNaum erod rie gistro generale 18852/2020Numero sezionale 1196/2026pagamento dei contributi.

Il fatto costitutivo del dirittoN udmeerroi dvi ara ccolta generale 10737/2026dallo svolgimento di fatto di un rapporto di lavoro noDnat a pubblicazione 22/04/2026validamente costituito ed è integrato dalla sua effettivaesecuzione delle prestazioni lavorative in quell’arco temporale.Ne consegue che per i diritti maturati sulla base della esecuzionedel rapporto sino al 30 giugno 1998 permane la giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass. sez. un.30/10/2008 n. 26018 e anche Cass. sez. un. 20/08/2009n.18506)».5.

A questi principi di diritto, richiamati da tutte le pronuncesuccessive in subiecta materia (da ultimo, n.14726 del 2025; n.31208 del 2025 tra le stesse parti), si intende dare continuità.6.

La Corte territoriale ha fatto esatta applicazione di questoprincipio di diritto al caso portato al suo esame, perché è pacificoin causa che i contributi previdenziali, pretesi dall’Istitutoprevidenziale, erano afferenti a rapporti che hanno avutoesecuzione sino al 30 giugno 1998.7.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.In considerazione dell’infondatezza del ricorso, resta assorbitala questione processuale della mancata notifica del ricorso neiconfronti dei medici interessati, dottori [OSCURATO:PERSONA], BaldoAntonella e [OSCURATO:PERSONA].8.

Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favore diciascuna parte controricorrente come in dispositivo, tenutoconto del valore della causa.9.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrNiubmuertoo re gistro generale 18852/2020Numero sezionale 1196/2026unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del Ncuommerom di ara ccolta generale 10737/20261-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Data pubblicazione 22/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00 (novemila)per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessoricome per legge in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori come per legge infavore dell’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo2026.LA PRESIDENTELucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
prio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], EMANUELE DE2026 ROSE;1196 - ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del lNeumgearole re gistro generale 18852/2020Numero sezionale 1196/2026rappresentante pro tempore, rappresentata e Nudmeifroe dsi ara ccolta generale 10737/2026dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 5657/2019 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 05/11/2019 R.G.N. 1075/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 5657/2019, la Corte di appello di Napoli harespinto il gravame presentato dall’I.N.P.S., avverso la sentenzadel Tribunale di Napoli, che - sul ricorso presentato dalmedesimo Istituto, per ottenere la condanna dell’Universitàal pagamento della somma di € 513.302,69, a titolo di contributiprevidenziali omessi, previo accertamento della naturasubordinata dei rapporti di lavoro di diversi lavoratori (cd.medici gettonati) - aveva dichiarato il difetto di giurisdizione delgiudice ordinario a favore del giudice amministrativo, in quantole pretese vantate riguardavano il periodo antecedente al30/6/1998.2. La Corte territoriale ha, in particolare, richiamato lagiurisprudenza di legittimità in materia, e, facendo applicazionedell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha ribadito laconclusione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.3. L’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, articolando unmotivo unico. Le parti resistenti hanno depositato controricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riseNruvmaertoo re gistro generale 18852/2020Numero sezionale 1196/2026il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.3N8um0e-rob disi r,a ccolta generale 10737/2026ultimo comma, c.p.c. Data pubblicazione 22/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo articolato, l’I.N.P.S. lamenta la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 34 c.p.c.; dell’art. 69,comma settimo, del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c.2. L’Istituto, in particolare, contesta il ragionamento seguitodalla Corte napoletana, evidenziando l’inconferenza delprecedente di questa Corte, ivi richiamato, che si riferirebbe alladiversa ipotesi di giudizio vertente non tra il lavoratore e l’entedi previdenza – come nel caso di specie - ma tra il lavoratore ela P.A. che aveva utilizzato la prestazione. Di contro, ilricorrente, invocando la diversa giurisprudenza afferente allecontroversie tra Istituto previdenziale ed ente pubblico (inparticolare, la sentenza n. 6767/2003), in relazione ad obblighicontributivi relativi a pretesi rapporti di lavoro subordinato,deduce l’erroneità della pronuncia resa.3. La censura è infondata.4. Si intende dare continuità ai principi di diritto espressi, tra lealtre, dalle Sezioni unite di questa Corte n.18753 del 2023, neitermini di seguito riportati: «6.6. Il criterio dettato dal D.Lgs. n.165 del 2001, art. 69, comma 7, per la determinazione, in viatransitoria, della giurisdizione nelle controversie sui rapporti dipubblico impiego trova applicazione anche nel caso in cui - comenella specie - la domanda attorea si fondi, se pure in parte, sullosvolgimento di prestazioni di fatto in regime di subordinazione,a favore dell'ente pubblico. Si trattava infatti di medici c.d.“gettonati” rispetto ai quali si deduce l’esistenza di un rapportodi lavoro in regime di subordinazione che deve essere accertatoincidentalmente per poter poi avanzare la richiestNaum erod rie gistro generale 18852/2020Numero sezionale 1196/2026pagamento dei contributi. Il fatto costitutivo del dirittoN udmeerroi dvi ara ccolta generale 10737/2026dallo svolgimento di fatto di un rapporto di lavoro noDnat a pubblicazione 22/04/2026validamente costituito ed è integrato dalla sua effettivaesecuzione delle prestazioni lavorative in quell’arco temporale.Ne consegue che per i diritti maturati sulla base della esecuzionedel rapporto sino al 30 giugno 1998 permane la giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass. sez. un.30/10/2008 n. 26018 e anche Cass. sez. un. 20/08/2009n.18506)».5. A questi principi di diritto, richiamati da tutte le pronuncesuccessive in subiecta materia (da ultimo, n.14726 del 2025; n.31208 del 2025 tra le stesse parti), si intende dare continuità.6. La Corte territoriale ha fatto esatta applicazione di questoprincipio di diritto al caso portato al suo esame, perché è pacificoin causa che i contributi previdenziali, pretesi dall’Istitutoprevidenziale, erano afferenti a rapporti che hanno avutoesecuzione sino al 30 giugno 1998.7. Il ricorso deve, quindi, essere respinto.In considerazione dell’infondatezza del ricorso, resta assorbitala questione processuale della mancata notifica del ricorso neiconfronti dei medici interessati, dottori [OSCURATO:PERSONA], BaldoAntonella e [OSCURATO:PERSONA].8. Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favore diciascuna parte controricorrente come in dispositivo, tenutoconto del valore della causa.9. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrNiubmuertoo re gistro generale 18852/2020Numero sezionale 1196/2026unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del Ncuommerom di ara ccolta generale 10737/20261-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Data pubblicazione 22/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00 (novemila)per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessoricome per legge in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori come per legge infavore dell’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo2026.LA PRESIDENTELucia Esposito
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