CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 2 5 810 / 20 1 6 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -ricorrente principale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei curatori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 66 -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2396/2016della [OSCURATO:PERSONA], depositatail 20 aprile 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate impugna, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, la decisione in epigrafe, con la quale, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha annullato l’avviso di accertamento notificato l’8 maggio 2012 a X - [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente fallita, confermando- seppur con diversa motivazione - la sentenza precedentemente resa in tal senso dal la Commissione tributaria provinciale di Milano. 2. I giudici di appello hanno ritenuto fondata l’eccezione di nullità dell’atto impositivo in ragione del fatto che l’Ufficionon aveva tenuto conto delle osservazioni presentate dalla società contribuente, limitandosi a rilevarne la sussistenza, ma senza nulla specificare in ordine alle ragioni per le quali aveva ritenuto di disattenderle. In tal senso hanno ritenuto violato il precetto di cui all’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212, da interpretarsi in senso fondativo di un obbligo, a carico dell’amministrazione finanziaria, di «riportare la dimostrazione di un’adeguata valutazione delle osservazioni». 3. Il fallimento ha depositato controricorso e ricorso incidentale. Considerato che:1. Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 333 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., nonché falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ. La ricorrente assume, richiamandosi a quanto deciso da questa Corte con la sentenza n. 7700/2016 resa a Sezioni Unite, che la CTR non avrebbe potuto rigettare l’appello in ragione della rilevata violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, poiché su tale questione si erano già pronunziati i giudici di primo grado, rigettandola, senza che la società contribuente avesse proposto apposito motivo di appello. 2. Con il secondo motivo, formulato in via di subordine, l’Agenzia ricorrente assume che la sentenza d’appello avrebbe violato l’art. 12, comma7, della l. n. 212 del 2000. Sostiene, infatti, che detta norma l e fa obbligo unicamente di valutare, in seno all’atto impositivo, le osservazioni formulate dal contribuente, senza comminare alcuna sanzione di nullità nel caso in cui lo stesso non motivi espressamente le ragioni per le quali le stesse non sono state ritenute persuasive, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR. 3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il fallimento denunzia violazione dell’art. 9, comma 2, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. nella l. 27 del 2012, e del relativo d.m. di attuazione n. 140 del 20 luglio 2012, dell’art. 13, comma 6, della l. 31 dicembre 2012, n. 247, e del relativo d.m. di attuazione n. 55 del 10 marzo 2014, nonché dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma sesto, della Costituzione. La censura ha ad oggetto l’ammontare delle spese liquidate dalla CTR a favore del fallimento, che sono stimate incongrue per difetto in assenza di qualsiasi collegamento con i criteri normativi per la loro determinazione. 4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. In continuità con le indicazioni provenienti da precedenti decisioni rese nella sua massima composizione nomofilattica (v. Cass. Sez. U, n. 11799/2017), questa Corte ha, anche recentemente, affermato che l a parte vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito per rigetto, espresso od implicito , deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica (v. Cass. n. 20315/2021 ; Cass. n. 9265/2021). Nel caso di specie, risulta dall’esame degli atti di merito (consentito dalla deduzione di un error in procedendo) nonché dalla lettura della parte in fatto della sentenza impugnata che la contribuente non ha formulato alcun motivo di gravame in punto alla nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione sulle osservazioni, essendosi limitata alla mera riproposizione di detta questione; e ciò quantunque tale specifica questione fosse stata oggetto di esplicita statuizione di rigetto da parte dei giudici di primo grado. 5. La fondatezza del primo motivo del ricorso principale comporta l’accoglimento dello stesso senza necessità di scrutinio dell’ulteriore doglianza, formulata in via di subordine; è assorbito anche il ricorso incidentale , che agita questione logicamente consequenziale. La sentenza d’appello è cassata con rinvio al giudice a quo, il quale, decidendo in diversa composizione, si conformerà all’indicato principio di diritto, provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbitoil restante, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria d