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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 1951

Cassazione n. 45015/2022

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te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1951 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 27 aprile 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ferrara, in data 26 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Osservato, in ogni caso, che le doglianze proposte non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché inerenti a profili di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1951 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 27 aprile 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ferrara, in data 26 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Osservato, in ogni caso, che le doglianze proposte non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché inerenti a profili di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 45015/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris