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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 14679/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24074/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A., giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24074/2015 Numero sezionale 843/2022 Numero di raccolta generale 14679/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 avverso il decreto n. 81/2015 del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 08/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. in liquidazione (di seguito GVS) ha proposto opposizione ex art. 98 l.fall. contro il diniego del privilegio ex art. 2751 bis n. 5) c.c. sul credito di € 241.357,15, ammesso allo stato passivo dell’Amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in via chirografaria.

1.1. – Il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione, rilevando che l’opponente si era limitata a dedurre solo il proprio formale inquadramento nella categoria delle società cooperative, senza fornire la prova che l’attività rappresentasse «effettivamente corrispettivo/remunerazione di attività lavorativa coerente con quella svolta dai soci dell’ente e non abbia invece caratteristiche di natura prevalentemente industriale/commerciale/finanziaria».

2. – Avverso la suddetta decisione GVS ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’Amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2751 bis n. 5 c.c. e 93 l.fall., in quanto: i) non si evincerebbe «da alcuna disposizione di legge né da alcun dettato normativo la necessità di allegare una serie di specifici documenti al fine di attestare la qualità di società cooperativa ed il conseguente diritto ad essere riconosciuta creditrice privilegiata»; ii) entrambe le norme citate «non indicano cosa è onere della parte richiedente allegare per dimostrare quanto anzidetto»; iii) né il Commissario giudiziale né il Giudice delegato o il Collegio avrebbero mai 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24074/2015 Numero sezionale 843/2022 Numero di raccolta generale 14679/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 evidenziato «quale documentazione -a loro opinione- dovesse essere prodotta da GVS la quale di contro ha fornito al Collegio tutta la documentazione atta a supportare la propria richiesta, allegando visura camerale, dichiarazione dei redditi» nonché un precedente specifico del Tribunale di Verona.

2.2. – Il secondo mezzo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 101 c.p.c., 93 e 95 l.fall., «per non avere [la procedura di amministrazione straordinaria] consentito agli odierni ricorrenti di essere presenti all'udienza di ammissione allo stato passivo» del 16 giugno 2014, in quanto la email contenente la relativa convocazione, asseritamente trasmessa dal Commissario giudiziale il 29 aprile 2014, non era «mai pervenuta all’indirizzo indicato da GVS»; circostanza tanto più rilevante in quanto il rigetto dell’opposizione allo stato passivo si fonda sul mancato assolvimento di un onere probatorio documentale, «ossia quella specifica allegazione voluta arbitrariamente dal tribunale e non prevista ex lege che GVS non ha mai avuto la possibilità di conoscere».

2.3. – Con il terzo motivo ci si duole della «insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché omesso esame circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all'art. 2751 bis n. 5 c.c.», in quanto: i) «il citato art. 2751 bis n. 5 non richiede che la società la quale asserisce di essere cooperativa debba allegare qualche specifico o particolare documento al fine di dimostrare tale propria qualità»; ii) GVS ha comunque prodotto in giudizio «fatture, importi fatture, visure CCIAA e registri IVA, dichiarazione dei redditi», evidentemente «non esaminati con la necessaria attenzione»; iii) « lo stesso tribunale di Verona già in precedenza aveva riconosciuto la qualità di società cooperativa in capo a GVS sulla base dei medesimi documenti presentati nel giudizio de quo».

3. – Tutti i motivi sono palesemente inammissibili. 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24074/2015 Numero sezionale 843/2022 Numero di raccolta generale 14679/2022 Data pubblicazione 09/05/2022

4. – Il primo, in particolare, oltre ad essere del tutto generico, non tiene in alcun conto la consolidata giurisprudenza di questa Corte in subjecta materia.

4.1. – E’ stato invero ripetutamente chiarito che la natura cooperativa e mutualistica dell'impresa non è idonea a giustificare, di per sé sola, l'applicazione del privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 5, c.c., essendo necessarie, da un lato, l'effettiva pertinenza e correlazione del credito al lavoro dei soci e, dall'altro, la prevalenza dell'apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendenti non soci; tali requisiti non solo impongono di enucleare, nell'ambito del fenomeno cooperativistico, una più ristretta area di imprese ammesse a beneficiare del privilegio in questione, ma escludono anche la possibilità di fare ricorso, a tal fine, a parametri diversi da quelli indicati, collegati a criteri funzionali o dimensionali (Cass.38363/2021, 22390/2021, 22147/2016, 12136/2014, 2984/1997).

4.2. – In particolare, poiché l'art. 2751 bis, n. 5, c.c. persegue lo scopo di agevolare le cooperative di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte dei soci, il privilegio generale sui mobili da esso contemplato non spetta a favore di tutti i crediti delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, «ma soltanto di quelli relativi ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti» (Cass. 22210/2018, 3592/1995).

4.3. – Che la prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa sia essenziale ai fini che ne occupano, emerge anche dalla declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis n. 5 c.c., «nella parte in cui limita il privilegio ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, escludendone l'applicabilità ai compensi di appalti d'opera, essendo stata posta in risalto la mancanza, in quest'ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa, in quanto la 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24074/2015 Numero sezionale 843/2022 Numero di raccolta generale 14679/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare l'incidenza delle singole componenti, sicché deve ritenersi ragionevole la previsione di un trattamento differenziato» (Cass. 4383/2015; conf.

Cass.20116/20210, 22210/2018, 38363/2021).

4.4. – Deve altresì precisarsi che l'art. 82, comma 3-bis, d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”) aggiunto dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 – laddove prevede che «Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220» – ha introdotto un ulteriore requisito formale e soggettivo (il superamento positivo della revisione, cui è equiparata la sua semplice richiesta), lasciando inalterati il requisito oggettivo e la base prestazionale di riferimento del privilegio (i corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti) rispetto ai quali continua a valere il formante giurisprudenziale sopra richiamato (Cass. 4184/2018).

5. – Il secondo motivo è inammissibile poiché la censura, oltre a non riguardare la decisione impugnata, bensì un preteso inadempimento del Commissario giudiziale (specificamente contestato nel controricorso), è anche inconferente, in quanto l’opponente avrebbe potuto effettuare con il ricorso ex art. 99 l.fall. tutte le deduzioni e produzioni in tesi impedite dalla mancata conoscenza della data dell’udienza di verifica del passivo.

6. – Il terzo motivo è inammissibile per un triplice ordine di ragioni. 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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6.1. – In primo luogo, l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione non è più censurabile né ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (introdotto dal d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 134/2012, e applicabile ratione temporis), né ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., il quale dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (ex plurimis Cass. Sez.

U, nn. 8053 e 8054 del 2014; n. 34474 del 2019; n. 20867 del 2020).

6.2. – In secondo luogo, la censura non rispetta il paradigma del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che impone al ricorrente l’onere di indicare, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4), c.p.c., il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il dato (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e, soprattutto, la sua "decisività" (Cass. Sez.

U, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

Nel caso di specie, l’esistenza di un precedente specifico difforme dello stesso tribunale non riveste, evidentemente, né la natura di “fatto storico”, né il carattere della “decisività”.

6.3. – Infine, la pretesa sufficienza della documentazione asseritamente prodotta a dimostrare «effettivamente ed incontrovertibilmente» i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del privilegio invocato, dei quali si predica al tempo stesso l’inesistenza, è rimasta al livello di generica (e contraddittoria) affermazione, a fronte del preciso rilievo del tribunale per cui «l'opponente nulla ha dedotto e provato in ordine a tale fondamentale aspetto» (e cioè «che l'attività il cui svolgimento costituisce il titolo del vantato credito rappresenti effettivamente corrispettivo / remunerazione di attività lavorativa coerente con quella svolta dai soci dell'ente e non abbia invece caratteristiche di natura prevalentemente industriale / commerciale / finanziaria»). 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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7. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore della controricorrente, liquidate in dispositivo.

8. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez.

U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17/03/2022 Il Presidente 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24074/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A., giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24074/2015 Numero sezionale 843/2022 Numero di raccolta generale 14679/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 avverso il decreto n. 81/2015 del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 08/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. in liquidazione (di seguito GVS) ha proposto opposizione ex art. 98 l.fall. contro il diniego del privilegio ex art. 2751 bis n. 5) c.c. sul credito di € 241.357,15, ammesso allo stato passivo dell’Amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in via chirografaria. 1.1. – Il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione, rilevando che l’opponente si era limitata a dedurre solo il proprio formale inquadramento nella categoria delle società cooperative, senza fornire la prova che l’attività rappresentasse «effettivamente corrispettivo/remunerazione di attività lavorativa coerente con quella svolta dai soci dell’ente e non abbia invece caratteristiche di natura prevalentemente industriale/commerciale/finanziaria». 2. – Avverso la suddetta decisione GVS ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’Amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2751 bis n. 5 c.c. e 93 l.fall., in quanto: i) non si evincerebbe «da alcuna disposizione di legge né da alcun dettato normativo la necessità di allegare una serie di specifici documenti al fine di attestare la qualità di società cooperativa ed il conseguente diritto ad essere riconosciuta creditrice privilegiata»; ii) entrambe le norme citate «non indicano cosa è onere della parte richiedente allegare per dimostrare quanto anzidetto»; iii) né il Commissario giudiziale né il Giudice delegato o il Collegio avrebbero mai 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24074/2015 Numero sezionale 843/2022 Numero di raccolta generale 14679/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 evidenziato «quale documentazione -a loro opinione- dovesse essere prodotta da GVS la quale di contro ha fornito al Collegio tutta la documentazione atta a supportare la propria richiesta, allegando visura camerale, dichiarazione dei redditi» nonché un precedente specifico del Tribunale di Verona. 2.2. – Il secondo mezzo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 101 c.p.c., 93 e 95 l.fall., «per non avere [la procedura di amministrazione straordinaria] consentito agli odierni ricorrenti di essere presenti all'udienza di ammissione allo stato passivo» del 16 giugno 2014, in quanto la email contenente la relativa convocazione, asseritamente trasmessa dal Commissario giudiziale il 29 aprile 2014, non era «mai pervenuta all’indirizzo indicato da GVS»; circostanza tanto più rilevante in quanto il rigetto dell’opposizione allo stato passivo si fonda sul mancato assolvimento di un onere probatorio documentale, «ossia quella specifica allegazione voluta arbitrariamente dal tribunale e non prevista ex lege che GVS non ha mai avuto la possibilità di conoscere». 2.3. – Con il terzo motivo ci si duole della «insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché omesso esame circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all'art. 2751 bis n. 5 c.c.», in quanto: i) «il citato art. 2751 bis n. 5 non richiede che la società la quale asserisce di essere cooperativa debba allegare qualche specifico o particolare documento al fine di dimostrare tale propria qualità»; ii) GVS ha comunque prodotto in giudizio «fatture, importi fatture, visure CCIAA e registri IVA, dichiarazione dei redditi», evidentemente «non esaminati con la necessaria attenzione»; iii) « lo stesso tribunale di Verona già in precedenza aveva riconosciuto la qualità di società cooperativa in capo a GVS sulla base dei medesimi documenti presentati nel giudizio de quo». 3. – Tutti i motivi sono palesemente inammissibili. 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24074/2015 Numero sezionale 843/2022 Numero di raccolta generale 14679/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 4. – Il primo, in particolare, oltre ad essere del tutto generico, non tiene in alcun conto la consolidata giurisprudenza di questa Corte in subjecta materia. 4.1. – E’ stato invero ripetutamente chiarito che la natura cooperativa e mutualistica dell'impresa non è idonea a giustificare, di per sé sola, l'applicazione del privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 5, c.c., essendo necessarie, da un lato, l'effettiva pertinenza e correlazione del credito al lavoro dei soci e, dall'altro, la prevalenza dell'apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendenti non soci; tali requisiti non solo impongono di enucleare, nell'ambito del fenomeno cooperativistico, una più ristretta area di imprese ammesse a beneficiare del privilegio in questione, ma escludono anche la possibilità di fare ricorso, a tal fine, a parametri diversi da quelli indicati, collegati a criteri funzionali o dimensionali (Cass.38363/2021, 22390/2021, 22147/2016, 12136/2014, 2984/1997). 4.2. – In particolare, poiché l'art. 2751 bis, n. 5, c.c. persegue lo scopo di agevolare le cooperative di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte dei soci, il privilegio generale sui mobili da esso contemplato non spetta a favore di tutti i crediti delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, «ma soltanto di quelli relativi ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti» (Cass. 22210/2018, 3592/1995). 4.3. – Che la prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa sia essenziale ai fini che ne occupano, emerge anche dalla declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis n. 5 c.c., «nella parte in cui limita il privilegio ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, escludendone l'applicabilità ai compensi di appalti d'opera, essendo stata posta in risalto la mancanza, in quest'ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa, in quanto la 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24074/2015 Numero sezionale 843/2022 Numero di raccolta generale 14679/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare l'incidenza delle singole componenti, sicché deve ritenersi ragionevole la previsione di un trattamento differenziato» (Cass. 4383/2015; conf. Cass.20116/20210, 22210/2018, 38363/2021). 4.4. – Deve altresì precisarsi che l'art. 82, comma 3-bis, d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”) aggiunto dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 – laddove prevede che «Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220» – ha introdotto un ulteriore requisito formale e soggettivo (il superamento positivo della revisione, cui è equiparata la sua semplice richiesta), lasciando inalterati il requisito oggettivo e la base prestazionale di riferimento del privilegio (i corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti) rispetto ai quali continua a valere il formante giurisprudenziale sopra richiamato (Cass. 4184/2018). 5. – Il secondo motivo è inammissibile poiché la censura, oltre a non riguardare la decisione impugnata, bensì un preteso inadempimento del Commissario giudiziale (specificamente contestato nel controricorso), è anche inconferente, in quanto l’opponente avrebbe potuto effettuare con il ricorso ex art. 99 l.fall. tutte le deduzioni e produzioni in tesi impedite dalla mancata conoscenza della data dell’udienza di verifica del passivo. 6. – Il terzo motivo è inammissibile per un triplice ordine di ragioni. 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24074/2015 Numero sezionale 843/2022 Numero di raccolta generale 14679/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 6.1. – In primo luogo, l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione non è più censurabile né ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (introdotto dal d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 134/2012, e applicabile ratione temporis), né ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., il quale dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (ex plurimis Cass. Sez. U, nn. 8053 e 8054 del 2014; n. 34474 del 2019; n. 20867 del 2020). 6.2. – In secondo luogo, la censura non rispetta il paradigma del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che impone al ricorrente l’onere di indicare, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4), c.p.c., il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il dato (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e, soprattutto, la sua "decisività" (Cass. Sez. U, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020). Nel caso di specie, l’esistenza di un precedente specifico difforme dello stesso tribunale non riveste, evidentemente, né la natura di “fatto storico”, né il carattere della “decisività”. 6.3. – Infine, la pretesa sufficienza della documentazione asseritamente prodotta a dimostrare «effettivamente ed incontrovertibilmente» i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del privilegio invocato, dei quali si predica al tempo stesso l’inesistenza, è rimasta al livello di generica (e contraddittoria) affermazione, a fronte del preciso rilievo del tribunale per cui «l'opponente nulla ha dedotto e provato in ordine a tale fondamentale aspetto» (e cioè «che l'attività il cui svolgimento costituisce il titolo del vantato credito rappresenti effettivamente corrispettivo / remunerazione di attività lavorativa coerente con quella svolta dai soci dell'ente e non abbia invece caratteristiche di natura prevalentemente industriale / commerciale / finanziaria»). 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24074/2015 Numero sezionale 843/2022 Numero di raccolta generale 14679/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 7. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore della controricorrente, liquidate in dispositivo. 8. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17/03/2022 Il Presidente 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c
Decreto Cassazione n. 14679/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris