CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 31640/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05QG3KI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa ai -sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in epigrafe indicata. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio, dolendosi della sproporzione della pena applicata in violazione dell'art. 133 cod. pen. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta .e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione, trattandosi di pena non illegale e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si reputa congruo il trattamento sanzionatorio, corrispondente a quello oggetto dell'accordo tra le parti, con valutazione insindacabile in questa sede. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore