CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 maggio 2025
Cassazione n. 20888/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclusoper l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello diCatanzaro ha confermato la condannadi [OSCURATO:PERSONA] ex art. 385 cod. pen per essersi allontanato senza giustificato motivodal luogo in cui era posto i n detenzione domiciliare . 2. Nel ricorso presentato daldifensore di Gallo si chiede l’annullamento del la sentenzaperché l’avviso del la citazione dell’imputato pe r comparire all’ udienza del 25 novembre20 24 è stato notificato all’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Crotone, il quale non è mai stato nominato difensore di fiducia di Gallo , e non, invece, al difensoredi fiducia─ già risultante tale nel decreto di citazione a giudizio emessodalla Procura della Repubblica di Crotone ─ avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Crotone, sicchél’udienza, conclusasi con la sentenza, si è svolta senza che il difensore di fiducia ne fosse stato informato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve rilevarsi che nel decreto di citazione a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] è indicato come difensore di fiducia l ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] i ati , il cui nome è riportato, menzionandolocome difensore di fiducia, anche nella intestazione delal sentenza, sebbene nel verbaledi udienza come tale sia in dica to l ’avvocato [OSCURATO:PERSONA], al qualeè stato notificato l’avviso del la citazione dell’imputato pe r comparireall’udienza del 2 5 novembre 2 0 24 davanti alla Corte di appello , senza che risulti una revoca della nomina dell ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] iati e/o la nomina dell’avvocato come difensore di fiducia. 2.L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannatointegra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, perchéviene leso il diritto dell'imputato a essere assistitoda un difensore di sua scelta , riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020 , Rv. 279722). Pertanto, la sentenza impugnatava annullata con rinvio per un nuovogiudizio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Cosìdeciso il 22/05/2025 Il Consigliere est