CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2024
Cassazione n. 27040/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAclato-. - avviso aile parti;`, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 01 febbraio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord.pen. 2. Con riferimento all'ordinanza il detenuto [OSCURATO:PERSONA] ha depositato personalmente, presso la Direzione della Casa circondariale di Sassari, una dichiarazione della volontà di proporre ricorso in cassazione, delegando allo scopo il difensore di fiducia contestualmente nominato. 3. Deve dichiararsi "non luogo a provvedere" sull'atto trasmesso, in quanto esso, palesemente, non costituisce un ricorso, avendo il detenuto depositato, presso la Direzione del carcere, solo un atto di nomina di un difensore delegandolo a predisporre il ricorso in cassazione contro il provvedimento sopra indicato, indicando tale atto non come un "ricorso" ma solo come una istanza preparatoria "per ricorso in cassazione", come riportato nell'estratto del registro mod. IP1 trasmesso dalla Casa circondariale. P.Q.M. Non luogo a provvedere, non trattandosi di ricorso per cassazione, ma di mero atto di nomina del difensore per proporre ricorso in cassazione. Così deciso il 06 giugno 2024 Il Consigliere est