CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09336/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado diCampania n. 3483/2024, depositata il 24/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 419/2025Numero sezionale 1770/2026Numero di raccolta generale 9336/2026Data pubblicazione 13/04/20261. In data 24/12/2021, l’Agenzia delle Entrate notificava alla societàPLVBB [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di liquidazione dell’imposta e contestualeirrogazione di sanzioni n. 2020/001/SC/000000218/0/001, dell’importocomplessivo pari ad euro 99.459,20 di cui euro 50.720,00 a titolo diimposta ed € 48.839,20 a titolo di sanzione, avviso riferito al mancatopagamento dell’imposta ipotecaria, dell’imposta catastale e dell’imposta diregistro relativa alla sentenza n. 218/2020 resa dal Tribunale di Napoli.2. Avverso tale avviso di liquidazione proponeva impugnazione la societàcontribuente innanzi alla CGT-1 di Napoli che, preso atto che la suindicatasocietà aveva già provveduto a versare parte delle imposte dovute comeda quietanza F24 del 08/07/2020, accoglieva parzialmente il ricorso,onerando l’ufficio di rideterminare le corrette sanzioni dovute inriferimento sia al contratto preliminare non registrato che all’imposta diregistro non versata e riferita alla sentenza emessa dal Tribunale diNapoli.3. La CGT-2 della [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe, pronunziandosull’appello proposto dall’ufficio, nel dare atto che l'Ufficio dovevascomputare dal totale liquidato con l'avviso impugnato, la somma versatapari ad euro 40.519,36, statuiva nel senso del parziale accoglimento delricorso.4. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base ditre motivi, la società contribuente.5. AdER ha resistito con controricorso.6. Formulata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la societàcontribuente depositava istanza di decisione e successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va osservato che, sulla scorta di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcunaincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daNumero registro generale 419/2025Numero sezionale 1770/2026Numero di raccolta generale 9336/2026Data pubblicazione 13/04/2026parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenzadegli stessi quali componenti del collegio.2. Deve, quindi, rilevarsi che con il primo motivo di ricorso la societàricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in merito alla eccepitaillegittimità dell’avviso di liquidazione impugnato per carente motivazionee per violazione dell’art. 7 del d.lgs. 212/2000.2.1. Il motivo è infondato.Occorre osservare che, nella specie, i profili di nullità dell’atto impositivoper difetto di motivazione devono ritenersi implicitamente disattesi daigiudici di appello e che, sulla scorta della medesima prospettazione di cuial ricorso, deve ritenersi insussistente la paventata nullità per carenzeformali dell’atto impositivo de quo alla luce dei principi fissati da questaCorte, che nell'adattare le prescrizioni relative alla liquidazionedell'imposta di registro sugli atti giudiziari ex art.37 d.P.R.131/86, hastabilito che: in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazioneemesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione ad unapplicata e l'imposta liquidata, ma non deve necessariamente recare, inallegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale, rispondendo l'obbligodi motivazione di cui all'art. 7 St. contr. all'esigenza di garantire il pienoed immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senzacostringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti odocumenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto delleinformazioni fornite garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e didiritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili"(Cass. n. 239/2021).Orbene nella specie risulta palese che la società contribuente è stata postanelle condizioni di comprendere e conoscere le ragioni della ripresa fiscale– nel suo complesso considerata - (provvedendo anche ad effettuare nelleNumero registro generale 419/2025Numero sezionale 1770/2026Numero di raccolta generale 9336/2026Data pubblicazione 13/04/2026more un pagamento parziale del dovuto), sicché l’avviso impugnatoappare pienamente legittimo, da ciò discendendo l’infondatezza delledoglianze della società contribuente formulate con il suddetto motivo.3. Con il secondo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. ha eccepito, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 69 del d.p.r. 131/1986, illegittima applicazione delle sanzioni,ferma restando l’eccezione preliminare di carenza di motivazione dell’attoimpugnato.4. Con il terzo motivo ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., omessa e/o contraddittoria valutazione di un fatto decisivo ai finidella decisione del giudizio rilevando l’illegittimità della pronuncia emessadal giudice di appello, nella parte in cui non ha valutato, ai fini delladeterminazione della sanzione, la circostanza che la odierna ricorrenteaveva tempestivamente versato le somme dovute a titolo di impostaipotecaria e catastale.5. Osserva il Collegio che tali censure, da esaminare congiuntamente inquanto fra loro connesse, appaiono fondate.5.1. Va premesso che i giudici di appello hanno così statuito: “… il calcolodelle sanzioni, per quanto possa apparire oneroso, è esattamentecalcolato in base a quanto previsto dalla normativa fiscale (d.P.R. 131/86in caso di omesso pagamento di imposte ed oneri accessori) …”.Tale statuizione, tuttavia, appare viziata ed illegittima nella parte in cui igiudici territoriali hanno ritenuto che gli importi calcolati a titolo di“sanzione imposta di registro” fossero stati correttamente individuati,senza tener conto della circostanza che l’odierna ricorrente avevatempestivamente versato le somme dovute a titolo di imposta ipotecaria ecatastale e che la sanzione applicata, come desumibile dallo stesso avvisodi liquidazione, che la classifica come “sanzione imposta di registro”,doveva fare riferimento solo ed esclusivamente, all’imposta di registro diNumero registro generale 419/2025Numero sezionale 1770/2026Numero di raccolta generale 9336/2026Data pubblicazione 13/04/2026cui si era omesso il pagamento, profilo questo, in alcun modo preso inesame dai giudici di secondo grado.6. In conclusione, accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, disattesoil primo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], la quale procederàanche alla liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cuirimette anche la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 febbraio 2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]