Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02636/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata; ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - relative alla violazione di legge e vizio della motivazione, che sarebbero asseritannente riscontrabili nel provvedimento indicato in epigrafe, mediante il quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del 06/11/2023 del Magistrato di sorveglianza della medesima città, che aveva disatteso l'istanza di liberazione anticipata, relativamente al semestre che va dal 14/08/2022 al 13/02/2023 (viene posta specificamente a fondamento della decisione reiettiva l'esistenza - a carico del condannato ed entro il suddetto arco temporale - di una condotta disciplinarmente rilevante, sanzionata con dieci giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive, per aver egli ricevuto denaro per altri detenuti, una volta ammesso al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 legge 26 luglio 1975 n. 354); ritenuto che le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione siano interamente versate in fatto (si deduce, infatti, il mancato confronto con le giustificazioni addotte, a propria discolpa, dallo stesso detenuto) e non si confrontino con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e che si impernia, appunto, sulla ritenuta gravità del sopra detto rilievo, valutato dai Giudici di sorveglianza quale fattore evocativo di una mancata adesione del condannato all'opera di rieducazione, posta a fondamento dell'invocato beneficio penitenziario ex art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (il Tribunale di sorveglianza, in particolare, ha precisato non esser state chiarite le ragioni poste a fondamento della ricezione del denaro - da parte del condannato - ed ha aggiunto come tale condotta possa essere spiegata quale tentativo di acquisire una posizione di potere e supremazia, in ambito carcerario); considerato, inoltre, che le censure difensive sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattesi con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà; ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata; ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - relative alla violazione di legge e vizio della motivazione, che sarebbero asseritannente riscontrabili nel provvedimento indicato in epigrafe, mediante il quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del 06/11/2023 del Magistrato di sorveglianza della medesima città, che aveva disatteso l'istanza di liberazione anticipata, relativamente al semestre che va dal 14/08/2022 al 13/02/2023 (viene posta specificamente a fondamento della decisione reiettiva l'esistenza - a carico del condannato ed entro il suddetto arco temporale - di una condotta disciplinarmente rilevante, sanzionata con dieci giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive, per aver egli ricevuto denaro per altri detenuti, una volta ammesso al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 legge 26 luglio 1975 n. 354); ritenuto che le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione siano interamente versate in fatto (si deduce, infatti, il mancato confronto con le giustificazioni addotte, a propria discolpa, dallo stesso detenuto) e non si confrontino con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e che si impernia, appunto, sulla ritenuta gravità del sopra detto rilievo, valutato dai Giudici di sorveglianza quale fattore evocativo di una mancata adesione del condannato all'opera di rieducazione, posta a fondamento dell'invocato beneficio penitenziario ex art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (il Tribunale di sorveglianza, in particolare, ha precisato non esser state chiarite le ragioni poste a fondamento della ricezione del denaro - da parte del condannato - ed ha aggiunto come tale condotta possa essere spiegata quale tentativo di acquisire una posizione di potere e supremazia, in ambito carcerario); considerato, inoltre, che le censure difensive sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattesi con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà; ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 02636/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris