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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 14445/2026

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decreto impugnatoRITENUTO IN FATTO1.

Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiaratoinammissibilel'istanza di concessione della detenzione domiciliare speciale, avanzata aisensi degli artt. 47-quinquies e 4-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), daXXXXXXXXXXXXXXX, con riferimento alla sua situazione di padre di prole di età nonsuperiore adieci anni ovvero affetta da grave handicap, stante il requisito – ritenuto ostativo– della condanna per un reato (art 609-bis cod. pen.) previsto nel catalogo di quelli di cuiall’art. 4-bisOrd.

Pen. e del mancato decorso del termine di un anno di osservazionescientifica della personalità.

2. Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, denuncia l'erronea applicazione della legge penale riguardo agli artt.4-bis e 47-quinquiesOrd. pen.

Evidenzia, in primo luogo, il mancato rispetto della disposizione di cui all’art. 4-bis,comma 1-quater, Ord. pen. citato che, nell’ultimo periodo, esclude l’applicabilitàdell’osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno all’ipotesi in cuila condanna sia intervenuto per l’ipotesi attenuate dell’art. 609-bis cod. pen.

Precisa che ifatti oggetto di contestazione, esauritisi nel 2017, non possono neppure ritenersi sussuntinella fattispecie, introdotta dalla legge n. 69 del 2019, di cui all’art. 609-ter, quinto comma,cod. pen., la cui applicabilità retroattiva è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità.

In secondo luogo, deduce che il Tribunale avrebbe trascurato i plurimi interventi dellaCorte costituzionale con declaratorie di illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquiesOrd.pen., beneficio sicuramente spettante al ricorrente, in quanto padre e unico caregiver di unragazzo affetto da deficit cognitivo grave.

Il Tribunale avrebbe trascurato il significato propriodell’art. 47-quinquies Ord. pen., ossia quello di prendersi cura del minore affetto da patologiaanche dal punto di vista psicologico e affettivo.

Secondo il Giudice delle Leggi, come chiaritoanche da ultimo dalla sentenza n. 52 del 2025, gli interessi sottesi all’esecuzioneintramuraria della pena devono, di regola, cedere di fronte all’esigenza di assicurare aiminori (e a maggior ragione al portatore di handicap) una relazione diretta con almeno unodei genitori.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 12 dicembre 2025, ha prospettato l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni che s’indicano di seguito.

2. Va, in premessa ricordato che l’esigenza di tutelare l’essenziale rapporto tra lemadri condannate a una pena detentiva e i figli minori attraverso misure extracarcerarie ègarantita, innanzitutto, dall’ipotesi di detenzione domiciliare ordinaria prevista dall’art. 47-ter,comma 1, lett. a), Ord. pen., concernente il caso della donna incinta o madre di prole di etàinferiore a dieci anni con lei convivente.

Tale fattispecie, tuttavia, può essere applicatasoltanto quando la madre debba scontare la pena della reclusione non superiore a quattroanni, anche se costituente parte residua di maggior pena, oppure la pena dell’arresto.2.1.

In considerazione di tali limiti applicativi, il legislatore ha introdotto, con l’art. 3,comma 1, della legge 8 marzo 2001, n. 40, l’istituto della detenzione domiciliare speciale,disciplinata dall’art. 47-quinquies Ord. pen., la quale, diversamente dalla forma ordinaria,non incontra alcun limite di durata della pena.

Ai sensi della citata disposizione, infatti,«quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate madri di prole dietà non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione diulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essereammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora,ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e allaassistenza dei figli»; e ciò dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopol’espiazione di almeno 15 anni nel caso di condanna all’ergastolo.

Peraltro, il comma 1-bisdella disposizione in esame consente, nei casi in cui la madre non sia stata condannata pertaluno dei delitti indicati nell’art. 4-bis, che l’espiazione della pena detentiva pari ad almenoun terzo di quella inflitta o ad almeno 15 anni in caso di condanna all’ergastolo avvenga nellapropria abitazione o in altro luogo di privata dimora, sempre che non sussista un concretopericolo di fuga.

Pertanto, anche le madri condannate a pene detentive superiori a 4 anni, oche devono ancora scontare più di 4 anni di reclusione, possono beneficiare di una misuradetentiva extracarceraria, a condizione che i figli non abbiano superato i dieci anni di etàovvero, a seguito, della sentenza n. 18 del 2020 della Corte costituzionale , a condizione cheil figlio convivente, anche se di età superiore ai 10 anni, sia portatore di una disabilitàtotalmente invalidante (ipotesi, quest’ultima, per la quale è ammessa anche la detenzionedomiciliare ordinaria a seguito della sentenza n. 350 del 2003 della Corte costituzionale).2.2.

Entrambe le ipotesi di detenzione domiciliare in esame sono primariamenteindirizzate a consentire la cura e l’assistenza dei figli e a preservarne l’essenziale rapportocon la madre (così le sentenze n. 211 del 2018 e n. 177 del 2009 della Corte costituzionale).In particolare, con riferimento alla detenzione domiciliare ordinaria, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermatoche essa, nell’ipotesi prevista dalla lett. a) dell’art. 47-ter, comma 1, ha lo scopo di favorire«le esigenze di sviluppo e formazione del bambino, il cui soddisfacimento potrebbe esseregravemente pregiudicato dall’assenza della figura genitoriale» (sentenza n. 350 del 2003);mentre con riferimento alla detenzione domiciliare speciale, essa ha evidenziato che,nell’istituto in parola, «assume rilievo prioritario la tutela di un soggetto debole, distinto dalcondannato e particolarmente meritevole di protezione, qual è il minore» (così le sentenze n.76 del 2017 e n. 239 del 2014), il cui interesse è qualificato come «preminente» dalle fontisovranazionali (cfr. ancora le sentenze n. 187 del 2019 e n. 239 del 2014).2.3.

Con riferimento alla detenzione domiciliare ordinaria, la sentenza n. 215 del 1990di questa Corte aveva esteso anche al padre – nel caso in cui la madre manchi o siaassolutamente impossibilitata a espletare il compito di cura e assistenza del minore –l’accesso alla misura ex art. 47-ter, comma 1, n. 1), Ord. pen. (ora lett. a); estensione che èstata normativamente recepita dall’art. 7, comma 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251, che hacontemplato l’ipotesi in parola alla lett. b) del comma 1 dell’art. 47-ter.

Analogamente, ilcomma 7 dell’art. 47- quinquies, Ord. pen., ha fin dall’origine previsto che la misura delladetenzione domiciliare speciale potesse essere applicata al padre detenuto «se la madre èdeceduta o impossibilitata e non vi è modo di af fidare la prole ad altri che al padre».Le due disposizioni, pur omologhe dal punto di vista funzionale e per molti aspettisovrapponibili quanto ai requisiti strutturali di fattispecie, presentavano, tuttavia, delledifferenze, la più importante delle quali era che l’impossibilità della madre di prendersi curadella prole era, nella detenzione domiciliare ordinaria, qualificata come «assoluta», laddovetale specificazione non era, invece, presente nella detenzione domiciliare speciale.Quest’ultima, tuttavia, bilanciava, per così dire, questa mancanza con la previsione di unrequisito che, per converso, non era contemplato dalla detenzione domiciliare ordinaria,ovvero che la detenzione domiciliare fosse applicabile ove non vi fosse «modo di affidare laprole ad altri che al padre».2.4.

Dunque, l'ammissione del detenuto, padre o madre di figli di età inferiore a diecianni ovvero affetti da handicap grave, alla detenzione domiciliare trova la sua disciplinapositiva nell'art. 47-quinquiesOrd.

Pen.

Detta disposizione, introdotta dalla legge 8 marzo 2001 n. 40 e modificata dalla legge2 aprile 2011, n. 62, è stata oggetto di diversi interventi da parte della Corte costituzionale, inprimo luogo, per quanto qui d’interesse, con le pronunce d'illegittimità costituzionale n. 239del 2014, n. 76 del 2017 e n. 18 del 2020.

Con la menzionata sentenza n. 239 del 2014, la Corte costituzionale aveva dichiaratol'illegittimità dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. nella parte in cui il legislatore aveva intesovietare la detenzione domiciliare speciale in favore delle madri di minori di dieci annicondannate per i gravi delitti previsti nel catalogo contenuto nella citata disposizione,sottolineando l'illegittima applicazione della disciplina preclusiva a situazioni in cui il regimedi rigore finiva per riverberarsi negativamente nei confronti di un terzo estraneo al rapportoesecutivo, ovvero il figlio infradecenne, i cui diritti sono tutelati da previsioni di rangocostituzionale, e la cui compressione, dunque, non può essere lasciata a un automatismonormativo (occorrendo, pertanto, che la sussistenza e la consistenza delle esigenze diprotezione «venga verificata [...] in concreto [...] e non già collegata ad indici presuntivi») ealla detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47- quinquies Ord. pen., la Corte avevaesteso il proprio intervento, attraverso il meccanismo della "illegittimità consequenziale",anche alla detenzione domiciliare ordinaria prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lett. a) e b),Ord. pen.

Per effetto della sentenza n. 239 del 2014, è ora possibile l'accesso alla detenzionedomiciliare ordinaria ex art. 47-ter, comma 1, Ord. pen. e alla detenzione domiciliarespeciale di cui all'art. 47-quinquiesOrd. pen. in relazione alla pena inflitta per qualsiasi delitto,ivi comprese le fattispecie elencate all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (così Sez. 1, n.35817 del 10/5/2016, Troia, in motivazione), riguardo alle quali il dispositivo della pronunciain questione richiede l'accertamento che non ricorra il pericolo di recidiva, che peraltro, comechiarito dallo stesso Giudice delle leggi costituisce un requisito implicito della detenzionedomiciliare ordinaria e, per vero, di ogni ipotesi di misura alternativa.

Con la seconda e più recente sentenza la Corte Costituzionale ha dichiaratol'illegittimità del primo comma, nella parte in cui non prevede la concessione delladetenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap graveai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, rilevando che il limite di età di dieci anni,previsto per l'accesso alla misura alternativa dalla disposizione censurata, contrasta, quandosi tratti di figlio gravemente disabile, con i principi di eguaglianza e di protezione e pienosviluppo dei soggetti deboli, e di tutela della maternità, cioè del legame tra madre e figlio chenon si esaurisce dopo le prime fasi di vita del bambino: la detenzione domiciliare speciale,finalizzata principalmente a tutelare il figlio, terzo incolpevole e bisognoso del rapportoquotidiano e delle cure del genitore detenuto, deve estendersi al figlio portatore di disabilitàgrave, il quale si trova sempre in condizioni di particolare vulnerabilità fisica e psichicaindipendentemente dall'età.

Con la sentenza n. 76 del 2017, la [OSCURATO:PERSONA] aveva già eliminato l'ulteriore condizioneostativa originariamente prevista al comma 1-bis dell'art. 47-quinquiesOrd. pen., statuendol'illegittimità della norma nella parte in cui impedisce in assoluto alle madri condannate pertaluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, anche in presenza di collaborazione con lagiustizia, di espiare la frazione iniziale di pena detentiva secondo le modalità ivi previste(presso un istituto a custodia attenuata, o, ricorrendone le condizioni, nel domicilio o pressoluoghi di cura, assistenza o accoglienza), censurando l'irragionevolezza della previsione diun automatismo preclusivo dell'accesso alla detenzione domiciliare speciale, primariamentevolta a salvaguardare il rapporto della madre col minore, e tale da inibire al giudice diverificare la sussistenza in concreto, nelle singole situazioni, delle esigenze di difesa socialesottese alla necessaria espiazione della pena in regime di ordinaria detenzione carceraria eda sacrificare totalmente l'interesse del minore a instaurare un rapporto quanto più possibilenormale con la madre.

Per tale via, anche nel caso di condanna per un reato incluso nel catalogo dell'art. 4-bisOrd. pen., le madri (o, eventualmente, i padri che si trovino nelle condizioni di cui alsuccessivo comma 7 dell'art. 47-quinquies) di bambini di età pari o inferiore ai dieci annipossono ora essere ammessi alla detenzione domiciliare speciale senza dover prima esseresottoposti all'esecuzione della pena detentiva in carcere, anche in caso di pene molto alte efinanche in caso di condanna all'ergastolo.

Fermo restando, ha precisato la stessa Cortecostituzionale, che «ai condannati per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del1975 resta pur sempre applicabile il complesso e articolato regime previsto da taledisposizione per la concessione dei benefici penitenziari, in base, però, alla ratio dellasentenza n. 239 del 2014 (...) secondo la quale la mancata collaborazione con la giustizianon può ostare alla concessione di un beneficio primariamente finalizzato a tutelare ilrapporto tra la madre e il figlio minore».

In applicazione delle citate statuizioni della Corte costituzionale, questa Corte dilegittimità ha quindi affermato il principio - che deve essere qui ribadito - per cui «ladetenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquiesOrd. pen. può essereconcessa, anche in caso di condanna per uno dei delitti indicati dall'art. 4-bisOrd. pen. esenza necessità di previa collaborazione con la giustizia, alla madre, o eventualmente alpadre ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, di prole infradecenne o affetta da gravedisabilità a prescindere dall'età anagrafica, che abbia riportato condanna per uno di talidelitti, senza necessità di previa espiazione della pena detentiva per un periodo pari adalmeno un terzo della pena inflitta o, nell'ipotesi di condanna all'ergastolo, ad almenoquindici anni di reclusione, ove ai sensi del comma 1-bis «non sussiste un concreto pericolodi commissione di ulteriori delitti o di fuga» (Sez.1, n.7452 del09/12/2020, dep. 2021, ForteClizia, Rv. 280557;Sez. 1, n. 1029 del 31/10/2018, dep. 2019, Pastura, Rv. 274791).2.5. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 52 del 10 marzo 2025, è nuovamente intervenutasulla materia ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 7,Ord. pen. con riferimento alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che alpadre».Tale pronuncia ha ridefinito il perimetro della fattispecie attraverso l’eliminazione diuno dei requisiti necessari per la sua integrazione e sottolineato alcuni aspetti funzionalidell’istituto: richiamando la propria sentenza n. 219 del 2023, resa con riferimentoall’omologa fattispecie di detenzione domiciliare ordinaria, la Corte costituzionale haaffermato che il generale principio dell’interesse «preminente» del minore ben può esserebilanciato con l’interesse, pure di rilievo costituzionale, all’esecuzione della pena, il quale,tuttavia, deve «di regola, cedere di fronte all’esigenza di assicurare che i minori in tenera etàpossano godere di una relazione diretta almeno con uno dei due genitori», salvo che ilgenitore condannato sia socialmente pericoloso, posto che, in questo caso, gli interessi delbambino devono necessariamente essere assicurati in forma diversa dall’affidamento a unodei genitori.

In tale contesto, la scelta del legislatore di assicurare in via primaria il rapportodel bambino con la madre, attribuendo al padre il compito di occuparsi del bambino allorchéla madre non sia in condizioni di provvedervi, è stata giudicata immune da censure dicostituzionalità sotto il profilo della sua idoneità ad assicurare il rapporto del minore con unoalmeno dei genitori, senza che in essa potesse ravvisarsi alcun significato discriminatoriorispetto al padre condannato, tenuto conto che l’art. 31, secondo comma, Cost. impone allaRepubblica di tutelare «la maternità» e, dunque, legittima l’adozione di misure calibrate sullafigura materna e non su quella paterna e che l’art. 4, paragrafo 2, della Convenzionesull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, rilevantenell’ordinamento nazionale in forza dell’art. 117, primo comma, Cost., prevede che la«adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presenteConvenzione, tendenti a proteggere la maternità non è considerato un atto discriminatorio».Inoltre, con riguardo al divieto di discriminazione secondo il sesso nel godimento del dirittoalla vita familiare, tutelato dagli artt. 8 e 14 CEDU, la [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che la CorteEDU, muovendo dal riconoscimento a ciascuno Stato di un ampio margine diapprezzamento nella definizione della propria politica in materia sanzionatoria penale, haritenuto giustificate talune disparità di trattamento tra condannati uomini e donne, ancheconsiderato che vari strumenti di diritto internazionale riconoscono lo speciale bisogno ditutela della donna detenuta in relazione alla gravidanza e alla maternità (sentenzaKhamtokhu e Aksenchik contro [OSCURATO:PERSONA], § 82).

Pertanto, la scelta del legislatore di assicurarela presenza della madre condannata a una pena detentiva, pur ove il padre sia in condizionedi farsi carico della cura e dell’educazione del minore, è stata ritenuta il frutto di unbilanciamento non irragionevole tra l’interesse all’esecuzione della pena detentiva el’interesse del minore alla relazione genitoriale, senza che ciò configuri una discriminazioneingiustificata o irragionevole.Tuttavia, con riferimento all’inciso «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che alpadre», la Corte costituzionale ha ritenuto che esso contrastasse con gli artt. 3, 30 e 31,secondo comma, Cost., considerato che la detenzione domiciliare ordinaria, istitutoomogeneo sul piano della ratio alla fattispecie censurata, non prevede un analogo requisitoe che solo nel caso della detenzione domiciliare speciale i minori si trovavano privati dellapossibilità di vivere una relazione continuativa con l’unico genitore ancora in vita ocomunque in condizioni di assolvere le proprie responsabilità di cura.

Pertanto, la Corte hadichiarato l’incostituzionalità di tale periodo, di modo che il padre condannato può ora essereammesso alla misura allorché la madre sia deceduta o impossibilitata a prendersi cura dellaprole, indipendentemente dalla circostanza che altre persone siano in grado di accudirla.Per quanto, poi, attiene al significato da attribuire al requisito della «impossibilità» diprendersi cura della prole da parte della madre, si è detto che rispetto all’omologa fattispeciedi detenzione domiciliare ordinaria (e rispetto alla corrispondente fattispecie prevista, inmateria cautelare, dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen.), non è richiesto che l’impossibilitàsia «assoluta», ma deve essere comunque riferita a una situazione, personale oambientale, che «determina il rischio concreto per la prole di un grave deficit assistenziale edi un’irreversibile compromissione del suo processo evolutivo ed educativo» (così Sez. 1, n.4796 del 10/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280789 - 01).

Pertanto, essa deve in ogni casomisurarsi con la presenza di situazioni nelle quali «l’eccezionalità del carico connesso aidoveri di cura renda inesigibile che la sola madre vi faccia efficacemente fronte» (così lasentenza n. 52 del 2025 della Corte costituzionale, la quale, a titolo esemplificativo, cita le«gravi patologie di cui il minore soffra» e le «sue necessità di continua assistenza»).

Unavalutazione, questa, che, secondo il condivisibile ammonimento della stessa Cortecostituzionale, deve essere compiuta, da parte della magistratura della sorveglianza, ancheverificando se il ripristino della convivenza con i figli minori risponda effettivamente ai lorointeressi, alla cui tutela è finalizzata la misura alternativa in esame, apparendo essenzialeche si eviti «ogni impropria strumentalizzazione dei minori al solo scopo di ottenere ilbeneficio da parte di un padre in realtà non idoneo alla cura degli stessi» (così, ancora, lasentenza n. 52 del 2025).[OSCURATO:PERSONA] condivide e riafferma il principio di diritto recentemente espresso da Sez. 5,n. 34049 del 12/09/2025, G., Rv. 288704 – 01, secondo cui «La detenzione domiciliarespeciale ex art. 47-quinquies ord. pen., nel testo vigente a seguito della dichiarazione diillegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte cost. con sentenza n. 52 del 2025, puòessere concessa al padre detenuto in carcere solo se ricorre l'impossibilità della madre aprendersi cura della prole, condizione la quale, pur non dovendo essere assoluta,presuppone comunque l'esistenza di una situazione, personale o ambientale, tale dadeterminare il rischio concreto per la prole di un grave "deficit" assistenziale sul piano psico-affettivo o di una irreversibile compromissione del processo evolutivo ed educativo dellastessa, e sempre che, inoltre, non sussista un'accertata pericolosità del richiedente ilbeneficio».2.6.

Sotto altro, connesso profilo, deve rilevarsi che, in definitiva, nessuna dellesentenze della Corte costituzionale ha inciso sugli altri requisiti previsti, restano sicchérestano ferme le previsioni dell'art. 47-quinquies, comma 1, Ord. pen., che stabiliscono chele detenute possono essere ammesse alla detenzione domiciliare nella propria abitazione, oin altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, solo «senon sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti» (ovvero, nei casi previstidall'art. 47-quinquies, comma 1-bis, Ord. pen., solo «se non sussiste un concreto pericolo dicommissione di ulteriori delitti o di fuga»).Dunque, se per un verso è stato superato, come detto, a seguito dell’intervento dellaCorte costituzionale (v. le sentenze n. 239 del 2014, n. 76 del 2017 e n. 18 del 2020), ildivieto di concedere la detenzione domiciliare speciale per i reati contemplati dall’art. 4-bisOrd. pen. (così Sez. 1, n. 7451 del 09/12/2020, dep. 2021, Forte, Rv. 280557 – 01 Sez. 1, n.1029 del 31/10/2018, dep. 2019, Pastura, Rv. 274791 - 01), per altro verso nessun beneficiopotrà essere accordato, pur in presenza di un riscontrato interesse del minore allapreservazione della relazione con il genitore, in caso di accertata pericolosità del richiedentela misura.

In tal caso, infatti, come ricordato dalla Corte costituzionale, potrà legittimamenteessere accordata prevalenza al contrapposto interesse, anch’esso di rilievo costituzionale,all’esecuzione della pena in regime carcerarioIn sede di valutazione in concreto dei presupposti di concessione della detenzionedomiciliare e di determinazione delle concrete modalità del suo svolgimento, il Tribunale disorveglianza sarà chiamato a contemperare ragionevolmente tutti i beni in gioco: le esigenzedi cura del disabile, così come quelle parimenti imprescindibili della difesa sociale e dicontrasto alla criminalità.

D'altra parte, sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisatola necessità dei provvedimenti, che valutano le istanze di detenzione domiciliare della madrecondannata, di operare una «verifica comparativa complessa», bilanciando in concreto leesigenze della sicurezza e della difesa sociale con quelle del soggetto debole diverso dalcondannato e particolarmente bisognoso di assistenza da parte della madre (Sez. 1, n.26681 del 27.3.2019, Valenti, non mass.; Sez. 1, n. 53426 del 10.2.2017, Bonasera nonmass.).

3. Tanto premesso in termini di ricostruzione sistematica dell'istituto, nel caso che cioccupa il Tribunale ha respinto l’istanza sulla base di un presupposto errato, contenendo ilprovvedimento un riferimento non perspicuo alla condanna per un delitto previsto dalcatalogo dell'art. 4-bisOrd. pen.Si è, invero, trascurata la disposizione di cui all’art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen.che, nell’ultimo periodo, esclude l’applicabilità dell’osservazione scientifica della personalitàcondotta per almeno un anno all’ipotesi in cui la condanna sia intervenuto per l’ipotesi4.

Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale disorveglianza di Roma per nuovo giudizio, da effettuarsi – con piena libertà valutativa, manell'alveo dei principi sin qui richiamati.Ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti,in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza diRomaCosì è deciso, 15/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
decreto impugnatoRITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiaratoinammissibilel'istanza di concessione della detenzione domiciliare speciale, avanzata aisensi degli artt. 47-quinquies e 4-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), daXXXXXXXXXXXXXXX, con riferimento alla sua situazione di padre di prole di età nonsuperiore adieci anni ovvero affetta da grave handicap, stante il requisito – ritenuto ostativo– della condanna per un reato (art 609-bis cod. pen.) previsto nel catalogo di quelli di cuiall’art. 4-bisOrd. Pen. e del mancato decorso del termine di un anno di osservazionescientifica della personalità. 2. Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, denuncia l'erronea applicazione della legge penale riguardo agli artt.4-bis e 47-quinquiesOrd. pen. Evidenzia, in primo luogo, il mancato rispetto della disposizione di cui all’art. 4-bis,comma 1-quater, Ord. pen. citato che, nell’ultimo periodo, esclude l’applicabilitàdell’osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno all’ipotesi in cuila condanna sia intervenuto per l’ipotesi attenuate dell’art. 609-bis cod. pen. Precisa che ifatti oggetto di contestazione, esauritisi nel 2017, non possono neppure ritenersi sussuntinella fattispecie, introdotta dalla legge n. 69 del 2019, di cui all’art. 609-ter, quinto comma,cod. pen., la cui applicabilità retroattiva è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità. In secondo luogo, deduce che il Tribunale avrebbe trascurato i plurimi interventi dellaCorte costituzionale con declaratorie di illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquiesOrd.pen., beneficio sicuramente spettante al ricorrente, in quanto padre e unico caregiver di unragazzo affetto da deficit cognitivo grave. Il Tribunale avrebbe trascurato il significato propriodell’art. 47-quinquies Ord. pen., ossia quello di prendersi cura del minore affetto da patologiaanche dal punto di vista psicologico e affettivo. Secondo il Giudice delle Leggi, come chiaritoanche da ultimo dalla sentenza n. 52 del 2025, gli interessi sottesi all’esecuzioneintramuraria della pena devono, di regola, cedere di fronte all’esigenza di assicurare aiminori (e a maggior ragione al portatore di handicap) una relazione diretta con almeno unodei genitori.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 12 dicembre 2025, ha prospettato l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s’indicano di seguito. 2. Va, in premessa ricordato che l’esigenza di tutelare l’essenziale rapporto tra lemadri condannate a una pena detentiva e i figli minori attraverso misure extracarcerarie ègarantita, innanzitutto, dall’ipotesi di detenzione domiciliare ordinaria prevista dall’art. 47-ter,comma 1, lett. a), Ord. pen., concernente il caso della donna incinta o madre di prole di etàinferiore a dieci anni con lei convivente. Tale fattispecie, tuttavia, può essere applicatasoltanto quando la madre debba scontare la pena della reclusione non superiore a quattroanni, anche se costituente parte residua di maggior pena, oppure la pena dell’arresto.2.1. In considerazione di tali limiti applicativi, il legislatore ha introdotto, con l’art. 3,comma 1, della legge 8 marzo 2001, n. 40, l’istituto della detenzione domiciliare speciale,disciplinata dall’art. 47-quinquies Ord. pen., la quale, diversamente dalla forma ordinaria,non incontra alcun limite di durata della pena. Ai sensi della citata disposizione, infatti,«quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate madri di prole dietà non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione diulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essereammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora,ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e allaassistenza dei figli»; e ciò dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopol’espiazione di almeno 15 anni nel caso di condanna all’ergastolo. Peraltro, il comma 1-bisdella disposizione in esame consente, nei casi in cui la madre non sia stata condannata pertaluno dei delitti indicati nell’art. 4-bis, che l’espiazione della pena detentiva pari ad almenoun terzo di quella inflitta o ad almeno 15 anni in caso di condanna all’ergastolo avvenga nellapropria abitazione o in altro luogo di privata dimora, sempre che non sussista un concretopericolo di fuga. Pertanto, anche le madri condannate a pene detentive superiori a 4 anni, oche devono ancora scontare più di 4 anni di reclusione, possono beneficiare di una misuradetentiva extracarceraria, a condizione che i figli non abbiano superato i dieci anni di etàovvero, a seguito, della sentenza n. 18 del 2020 della Corte costituzionale , a condizione cheil figlio convivente, anche se di età superiore ai 10 anni, sia portatore di una disabilitàtotalmente invalidante (ipotesi, quest’ultima, per la quale è ammessa anche la detenzionedomiciliare ordinaria a seguito della sentenza n. 350 del 2003 della Corte costituzionale).2.2. Entrambe le ipotesi di detenzione domiciliare in esame sono primariamenteindirizzate a consentire la cura e l’assistenza dei figli e a preservarne l’essenziale rapportocon la madre (così le sentenze n. 211 del 2018 e n. 177 del 2009 della Corte costituzionale).In particolare, con riferimento alla detenzione domiciliare ordinaria, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermatoche essa, nell’ipotesi prevista dalla lett. a) dell’art. 47-ter, comma 1, ha lo scopo di favorire«le esigenze di sviluppo e formazione del bambino, il cui soddisfacimento potrebbe esseregravemente pregiudicato dall’assenza della figura genitoriale» (sentenza n. 350 del 2003);mentre con riferimento alla detenzione domiciliare speciale, essa ha evidenziato che,nell’istituto in parola, «assume rilievo prioritario la tutela di un soggetto debole, distinto dalcondannato e particolarmente meritevole di protezione, qual è il minore» (così le sentenze n.76 del 2017 e n. 239 del 2014), il cui interesse è qualificato come «preminente» dalle fontisovranazionali (cfr. ancora le sentenze n. 187 del 2019 e n. 239 del 2014).2.3. Con riferimento alla detenzione domiciliare ordinaria, la sentenza n. 215 del 1990di questa Corte aveva esteso anche al padre – nel caso in cui la madre manchi o siaassolutamente impossibilitata a espletare il compito di cura e assistenza del minore –l’accesso alla misura ex art. 47-ter, comma 1, n. 1), Ord. pen. (ora lett. a); estensione che èstata normativamente recepita dall’art. 7, comma 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251, che hacontemplato l’ipotesi in parola alla lett. b) del comma 1 dell’art. 47-ter. Analogamente, ilcomma 7 dell’art. 47- quinquies, Ord. pen., ha fin dall’origine previsto che la misura delladetenzione domiciliare speciale potesse essere applicata al padre detenuto «se la madre èdeceduta o impossibilitata e non vi è modo di af fidare la prole ad altri che al padre».Le due disposizioni, pur omologhe dal punto di vista funzionale e per molti aspettisovrapponibili quanto ai requisiti strutturali di fattispecie, presentavano, tuttavia, delledifferenze, la più importante delle quali era che l’impossibilità della madre di prendersi curadella prole era, nella detenzione domiciliare ordinaria, qualificata come «assoluta», laddovetale specificazione non era, invece, presente nella detenzione domiciliare speciale.Quest’ultima, tuttavia, bilanciava, per così dire, questa mancanza con la previsione di unrequisito che, per converso, non era contemplato dalla detenzione domiciliare ordinaria,ovvero che la detenzione domiciliare fosse applicabile ove non vi fosse «modo di affidare laprole ad altri che al padre».2.4. Dunque, l'ammissione del detenuto, padre o madre di figli di età inferiore a diecianni ovvero affetti da handicap grave, alla detenzione domiciliare trova la sua disciplinapositiva nell'art. 47-quinquiesOrd. Pen. Detta disposizione, introdotta dalla legge 8 marzo 2001 n. 40 e modificata dalla legge2 aprile 2011, n. 62, è stata oggetto di diversi interventi da parte della Corte costituzionale, inprimo luogo, per quanto qui d’interesse, con le pronunce d'illegittimità costituzionale n. 239del 2014, n. 76 del 2017 e n. 18 del 2020. Con la menzionata sentenza n. 239 del 2014, la Corte costituzionale aveva dichiaratol'illegittimità dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. nella parte in cui il legislatore aveva intesovietare la detenzione domiciliare speciale in favore delle madri di minori di dieci annicondannate per i gravi delitti previsti nel catalogo contenuto nella citata disposizione,sottolineando l'illegittima applicazione della disciplina preclusiva a situazioni in cui il regimedi rigore finiva per riverberarsi negativamente nei confronti di un terzo estraneo al rapportoesecutivo, ovvero il figlio infradecenne, i cui diritti sono tutelati da previsioni di rangocostituzionale, e la cui compressione, dunque, non può essere lasciata a un automatismonormativo (occorrendo, pertanto, che la sussistenza e la consistenza delle esigenze diprotezione «venga verificata [...] in concreto [...] e non già collegata ad indici presuntivi») ealla detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47- quinquies Ord. pen., la Corte avevaesteso il proprio intervento, attraverso il meccanismo della "illegittimità consequenziale",anche alla detenzione domiciliare ordinaria prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lett. a) e b),Ord. pen. Per effetto della sentenza n. 239 del 2014, è ora possibile l'accesso alla detenzionedomiciliare ordinaria ex art. 47-ter, comma 1, Ord. pen. e alla detenzione domiciliarespeciale di cui all'art. 47-quinquiesOrd. pen. in relazione alla pena inflitta per qualsiasi delitto,ivi comprese le fattispecie elencate all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (così Sez. 1, n.35817 del 10/5/2016, Troia, in motivazione), riguardo alle quali il dispositivo della pronunciain questione richiede l'accertamento che non ricorra il pericolo di recidiva, che peraltro, comechiarito dallo stesso Giudice delle leggi costituisce un requisito implicito della detenzionedomiciliare ordinaria e, per vero, di ogni ipotesi di misura alternativa. Con la seconda e più recente sentenza la Corte Costituzionale ha dichiaratol'illegittimità del primo comma, nella parte in cui non prevede la concessione delladetenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap graveai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, rilevando che il limite di età di dieci anni,previsto per l'accesso alla misura alternativa dalla disposizione censurata, contrasta, quandosi tratti di figlio gravemente disabile, con i principi di eguaglianza e di protezione e pienosviluppo dei soggetti deboli, e di tutela della maternità, cioè del legame tra madre e figlio chenon si esaurisce dopo le prime fasi di vita del bambino: la detenzione domiciliare speciale,finalizzata principalmente a tutelare il figlio, terzo incolpevole e bisognoso del rapportoquotidiano e delle cure del genitore detenuto, deve estendersi al figlio portatore di disabilitàgrave, il quale si trova sempre in condizioni di particolare vulnerabilità fisica e psichicaindipendentemente dall'età. Con la sentenza n. 76 del 2017, la [OSCURATO:PERSONA] aveva già eliminato l'ulteriore condizioneostativa originariamente prevista al comma 1-bis dell'art. 47-quinquiesOrd. pen., statuendol'illegittimità della norma nella parte in cui impedisce in assoluto alle madri condannate pertaluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, anche in presenza di collaborazione con lagiustizia, di espiare la frazione iniziale di pena detentiva secondo le modalità ivi previste(presso un istituto a custodia attenuata, o, ricorrendone le condizioni, nel domicilio o pressoluoghi di cura, assistenza o accoglienza), censurando l'irragionevolezza della previsione diun automatismo preclusivo dell'accesso alla detenzione domiciliare speciale, primariamentevolta a salvaguardare il rapporto della madre col minore, e tale da inibire al giudice diverificare la sussistenza in concreto, nelle singole situazioni, delle esigenze di difesa socialesottese alla necessaria espiazione della pena in regime di ordinaria detenzione carceraria eda sacrificare totalmente l'interesse del minore a instaurare un rapporto quanto più possibilenormale con la madre. Per tale via, anche nel caso di condanna per un reato incluso nel catalogo dell'art. 4-bisOrd. pen., le madri (o, eventualmente, i padri che si trovino nelle condizioni di cui alsuccessivo comma 7 dell'art. 47-quinquies) di bambini di età pari o inferiore ai dieci annipossono ora essere ammessi alla detenzione domiciliare speciale senza dover prima esseresottoposti all'esecuzione della pena detentiva in carcere, anche in caso di pene molto alte efinanche in caso di condanna all'ergastolo. Fermo restando, ha precisato la stessa Cortecostituzionale, che «ai condannati per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del1975 resta pur sempre applicabile il complesso e articolato regime previsto da taledisposizione per la concessione dei benefici penitenziari, in base, però, alla ratio dellasentenza n. 239 del 2014 (...) secondo la quale la mancata collaborazione con la giustizianon può ostare alla concessione di un beneficio primariamente finalizzato a tutelare ilrapporto tra la madre e il figlio minore». In applicazione delle citate statuizioni della Corte costituzionale, questa Corte dilegittimità ha quindi affermato il principio - che deve essere qui ribadito - per cui «ladetenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquiesOrd. pen. può essereconcessa, anche in caso di condanna per uno dei delitti indicati dall'art. 4-bisOrd. pen. esenza necessità di previa collaborazione con la giustizia, alla madre, o eventualmente alpadre ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, di prole infradecenne o affetta da gravedisabilità a prescindere dall'età anagrafica, che abbia riportato condanna per uno di talidelitti, senza necessità di previa espiazione della pena detentiva per un periodo pari adalmeno un terzo della pena inflitta o, nell'ipotesi di condanna all'ergastolo, ad almenoquindici anni di reclusione, ove ai sensi del comma 1-bis «non sussiste un concreto pericolodi commissione di ulteriori delitti o di fuga» (Sez.1, n.7452 del09/12/2020, dep. 2021, ForteClizia, Rv. 280557;Sez. 1, n. 1029 del 31/10/2018, dep. 2019, Pastura, Rv. 274791).2.5. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 52 del 10 marzo 2025, è nuovamente intervenutasulla materia ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 7,Ord. pen. con riferimento alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che alpadre».Tale pronuncia ha ridefinito il perimetro della fattispecie attraverso l’eliminazione diuno dei requisiti necessari per la sua integrazione e sottolineato alcuni aspetti funzionalidell’istituto: richiamando la propria sentenza n. 219 del 2023, resa con riferimentoall’omologa fattispecie di detenzione domiciliare ordinaria, la Corte costituzionale haaffermato che il generale principio dell’interesse «preminente» del minore ben può esserebilanciato con l’interesse, pure di rilievo costituzionale, all’esecuzione della pena, il quale,tuttavia, deve «di regola, cedere di fronte all’esigenza di assicurare che i minori in tenera etàpossano godere di una relazione diretta almeno con uno dei due genitori», salvo che ilgenitore condannato sia socialmente pericoloso, posto che, in questo caso, gli interessi delbambino devono necessariamente essere assicurati in forma diversa dall’affidamento a unodei genitori. In tale contesto, la scelta del legislatore di assicurare in via primaria il rapportodel bambino con la madre, attribuendo al padre il compito di occuparsi del bambino allorchéla madre non sia in condizioni di provvedervi, è stata giudicata immune da censure dicostituzionalità sotto il profilo della sua idoneità ad assicurare il rapporto del minore con unoalmeno dei genitori, senza che in essa potesse ravvisarsi alcun significato discriminatoriorispetto al padre condannato, tenuto conto che l’art. 31, secondo comma, Cost. impone allaRepubblica di tutelare «la maternità» e, dunque, legittima l’adozione di misure calibrate sullafigura materna e non su quella paterna e che l’art. 4, paragrafo 2, della Convenzionesull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, rilevantenell’ordinamento nazionale in forza dell’art. 117, primo comma, Cost., prevede che la«adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presenteConvenzione, tendenti a proteggere la maternità non è considerato un atto discriminatorio».Inoltre, con riguardo al divieto di discriminazione secondo il sesso nel godimento del dirittoalla vita familiare, tutelato dagli artt. 8 e 14 CEDU, la [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che la CorteEDU, muovendo dal riconoscimento a ciascuno Stato di un ampio margine diapprezzamento nella definizione della propria politica in materia sanzionatoria penale, haritenuto giustificate talune disparità di trattamento tra condannati uomini e donne, ancheconsiderato che vari strumenti di diritto internazionale riconoscono lo speciale bisogno ditutela della donna detenuta in relazione alla gravidanza e alla maternità (sentenzaKhamtokhu e Aksenchik contro [OSCURATO:PERSONA], § 82). Pertanto, la scelta del legislatore di assicurarela presenza della madre condannata a una pena detentiva, pur ove il padre sia in condizionedi farsi carico della cura e dell’educazione del minore, è stata ritenuta il frutto di unbilanciamento non irragionevole tra l’interesse all’esecuzione della pena detentiva el’interesse del minore alla relazione genitoriale, senza che ciò configuri una discriminazioneingiustificata o irragionevole.Tuttavia, con riferimento all’inciso «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che alpadre», la Corte costituzionale ha ritenuto che esso contrastasse con gli artt. 3, 30 e 31,secondo comma, Cost., considerato che la detenzione domiciliare ordinaria, istitutoomogeneo sul piano della ratio alla fattispecie censurata, non prevede un analogo requisitoe che solo nel caso della detenzione domiciliare speciale i minori si trovavano privati dellapossibilità di vivere una relazione continuativa con l’unico genitore ancora in vita ocomunque in condizioni di assolvere le proprie responsabilità di cura. Pertanto, la Corte hadichiarato l’incostituzionalità di tale periodo, di modo che il padre condannato può ora essereammesso alla misura allorché la madre sia deceduta o impossibilitata a prendersi cura dellaprole, indipendentemente dalla circostanza che altre persone siano in grado di accudirla.Per quanto, poi, attiene al significato da attribuire al requisito della «impossibilità» diprendersi cura della prole da parte della madre, si è detto che rispetto all’omologa fattispeciedi detenzione domiciliare ordinaria (e rispetto alla corrispondente fattispecie prevista, inmateria cautelare, dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen.), non è richiesto che l’impossibilitàsia «assoluta», ma deve essere comunque riferita a una situazione, personale oambientale, che «determina il rischio concreto per la prole di un grave deficit assistenziale edi un’irreversibile compromissione del suo processo evolutivo ed educativo» (così Sez. 1, n.4796 del 10/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280789 - 01). Pertanto, essa deve in ogni casomisurarsi con la presenza di situazioni nelle quali «l’eccezionalità del carico connesso aidoveri di cura renda inesigibile che la sola madre vi faccia efficacemente fronte» (così lasentenza n. 52 del 2025 della Corte costituzionale, la quale, a titolo esemplificativo, cita le«gravi patologie di cui il minore soffra» e le «sue necessità di continua assistenza»). Unavalutazione, questa, che, secondo il condivisibile ammonimento della stessa Cortecostituzionale, deve essere compiuta, da parte della magistratura della sorveglianza, ancheverificando se il ripristino della convivenza con i figli minori risponda effettivamente ai lorointeressi, alla cui tutela è finalizzata la misura alternativa in esame, apparendo essenzialeche si eviti «ogni impropria strumentalizzazione dei minori al solo scopo di ottenere ilbeneficio da parte di un padre in realtà non idoneo alla cura degli stessi» (così, ancora, lasentenza n. 52 del 2025).[OSCURATO:PERSONA] condivide e riafferma il principio di diritto recentemente espresso da Sez. 5,n. 34049 del 12/09/2025, G., Rv. 288704 – 01, secondo cui «La detenzione domiciliarespeciale ex art. 47-quinquies ord. pen., nel testo vigente a seguito della dichiarazione diillegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte cost. con sentenza n. 52 del 2025, puòessere concessa al padre detenuto in carcere solo se ricorre l'impossibilità della madre aprendersi cura della prole, condizione la quale, pur non dovendo essere assoluta,presuppone comunque l'esistenza di una situazione, personale o ambientale, tale dadeterminare il rischio concreto per la prole di un grave "deficit" assistenziale sul piano psico-affettivo o di una irreversibile compromissione del processo evolutivo ed educativo dellastessa, e sempre che, inoltre, non sussista un'accertata pericolosità del richiedente ilbeneficio».2.6. Sotto altro, connesso profilo, deve rilevarsi che, in definitiva, nessuna dellesentenze della Corte costituzionale ha inciso sugli altri requisiti previsti, restano sicchérestano ferme le previsioni dell'art. 47-quinquies, comma 1, Ord. pen., che stabiliscono chele detenute possono essere ammesse alla detenzione domiciliare nella propria abitazione, oin altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, solo «senon sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti» (ovvero, nei casi previstidall'art. 47-quinquies, comma 1-bis, Ord. pen., solo «se non sussiste un concreto pericolo dicommissione di ulteriori delitti o di fuga»).Dunque, se per un verso è stato superato, come detto, a seguito dell’intervento dellaCorte costituzionale (v. le sentenze n. 239 del 2014, n. 76 del 2017 e n. 18 del 2020), ildivieto di concedere la detenzione domiciliare speciale per i reati contemplati dall’art. 4-bisOrd. pen. (così Sez. 1, n. 7451 del 09/12/2020, dep. 2021, Forte, Rv. 280557 – 01 Sez. 1, n.1029 del 31/10/2018, dep. 2019, Pastura, Rv. 274791 - 01), per altro verso nessun beneficiopotrà essere accordato, pur in presenza di un riscontrato interesse del minore allapreservazione della relazione con il genitore, in caso di accertata pericolosità del richiedentela misura. In tal caso, infatti, come ricordato dalla Corte costituzionale, potrà legittimamenteessere accordata prevalenza al contrapposto interesse, anch’esso di rilievo costituzionale,all’esecuzione della pena in regime carcerarioIn sede di valutazione in concreto dei presupposti di concessione della detenzionedomiciliare e di determinazione delle concrete modalità del suo svolgimento, il Tribunale disorveglianza sarà chiamato a contemperare ragionevolmente tutti i beni in gioco: le esigenzedi cura del disabile, così come quelle parimenti imprescindibili della difesa sociale e dicontrasto alla criminalità. D'altra parte, sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisatola necessità dei provvedimenti, che valutano le istanze di detenzione domiciliare della madrecondannata, di operare una «verifica comparativa complessa», bilanciando in concreto leesigenze della sicurezza e della difesa sociale con quelle del soggetto debole diverso dalcondannato e particolarmente bisognoso di assistenza da parte della madre (Sez. 1, n.26681 del 27.3.2019, Valenti, non mass.; Sez. 1, n. 53426 del 10.2.2017, Bonasera nonmass.). 3. Tanto premesso in termini di ricostruzione sistematica dell'istituto, nel caso che cioccupa il Tribunale ha respinto l’istanza sulla base di un presupposto errato, contenendo ilprovvedimento un riferimento non perspicuo alla condanna per un delitto previsto dalcatalogo dell'art. 4-bisOrd. pen.Si è, invero, trascurata la disposizione di cui all’art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen.che, nell’ultimo periodo, esclude l’applicabilità dell’osservazione scientifica della personalitàcondotta per almeno un anno all’ipotesi in cui la condanna sia intervenuto per l’ipotesi4. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale disorveglianza di Roma per nuovo giudizio, da effettuarsi – con piena libertà valutativa, manell'alveo dei principi sin qui richiamati.Ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti,in quanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza diRomaCosì è deciso, 15/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Decreto Cassazione n. 14445/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris