CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 1978
Cassazione n. 13842/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art.73, V comma, DPR 309/1990. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. La Corte di appello, con motivazione esaustiva e non illogica, mette in luce la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti per reati gravi; la irrilevanza della non contestazione dell'addebito, in considerazione delle prove schiaccianti a suo carico; la mancanza di collaborazione con gli inquirenti, essendosi rifiutato di fornire chiarimenti in ordine a biglietto in suo possesso, oggetto di sequestro. I giudici di merito hanno quindi sottolineato l'assenza di elementi di segno positivo che potessero giustificare il beneficio. La decisione della Corte territoriale è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Costituisce inoltre approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.MJ6 ;2026 t MarZ,z4t .04