CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16467/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona del legale rappresentante protempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza n.401/13/2022 della Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado della Campania depositata il 10.1.2022, non notifi-cata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania veniva accolto l’appello principale proposto dall’Agen-zia delle entrate e rigettato l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. avversola sentenza n. 267/9/2021 della Commissione tributaria provinciale diCaserta che aveva accolto il ricorso introduttivo della contribuenteavente ad oggetto la cartella di pagamento emessa per un recupero dicredito di imposta relativo all’anno 2016.2. Il giudice di prime cure annullava l'atto impugnato sulla base delfatto che la società aveva presentato precedentemente un ricorso con-tro l’avviso di recupero e quel processo era stato oggetto di sospen-sione da parte del giudice, poiché la contribuente aveva presentatoquerela di falso all’AGO ritenendo che i modelli F-24 alla base dellacontestazione da parte dell’Agenzia di fruizione di crediti di impostainesistenti fossero stati presentati da un soggetto non autorizzato. Ilgiudice riteneva che la sospensione inibisse all'Agenzia di procedereall'iscrizione a ruolo straordinaria e di emettere la cartella in assenzadi un fondato pericolo per la riscossione.Numero registro generale 18906/2022Numero sez3ion ale 4062/2026Numero di raccolta generale 16467/2026Data pubblicazione 27/05/20263. Appellava l’Agenzia, deducendo, tra l’altro, che nel giudizio scaturitodall’impugnazione dell’avviso il giudice si era limitato a disporre la so-spensione del giudizio ex art. 39 del d.lgs. 546/1992 in quanto erastata presentata querela di falso in relazione agli F24 mediante i qualierano stati utilizzati crediti d’imposta inesistenti e, perciò, non le era inalcun modo inibito di procedere all’iscrizione a ruolo delle somme di cuiall’avviso. Ribadiva anche che il ruolo straordinario formato ai sensidell’art. 15 bis del d.P.R. 602/1973 e l’avvio della procedura di riscos-sione coattiva si imponevano ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.l.78/2010, per il concreto pericolo di non riuscire ad ottenerne il recu-pero del credito agendo secondo la normale tempistica nella quale ve-nivano recuperati i crediti fiscali e in presenza di una condotta dellacontribuente che aveva utilizzato crediti di imposta inesistenti.4. Tali argomentazioni erano condivise dal giudice d’appello, il qualenel riformare la sentenza di primo grado osservava che nel processorelativo all’avviso sottostante non era stata disposta la sospensionedell’esecuzione dell’atto ex art.47 del d.lgs. n.546/1992, ma solo lasospensione del processo ex art. 39 del d.lgs. n. 546/1992, e rigettaval’appello incidentale sulle spese.5. Propone ricorso per cassazione principale la società, affidato a duemotivi, cui ha replicato l’Agenzia con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso, in relazione all’art.360, primocomma, n.3, cod. proc. civ., viene dedotta l’illegittimità della sentenzaper violazione degli artt. 39 e 42, d.lgs. n. 546/92 e 295 e 298 cod.proc. civ.. Secondo la società sarebbe stato violato il disposto dellenorme sulla sospensione necessaria del processo da parte del giudice,il quale ha ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo e l’emissione della car-tella di pagamento relativa ad un atto di recupero il cui processo è statoNumero registro gen4era le 18906/2022Numero sezionale 4062/2026Numero di raccolta generale 16467/2026Data pubblicazione 27/05/2026dichiarato sospeso per “pregiudizialità esterna” ex art. 39, d.lgs. n.546/92.2. Il motivo è infondato.2.1. A norma del primo comma dell’art.39, d.lgs. n. 546/92, «Il pro-cesso è sospeso quando è presentata querela di falso o deve esseredecisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità dellepersone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio».Il disposto dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile rationetemporis (attualmente sostituito dall'art. 88, comma 1, del d.lgs. n.175 del 2024), impone di sospendere il giudizio dinanzi alle commis-sioni tributarie, oggi Corti di giustizia di primo grado, fino al passaggioin giudicato o della decisione in ordine a una querela di falso oppurequando dev’essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo statoo sulla capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di starein giudizio. È condivisa l’interpretazione (cfr. Cass. n.11535 del 2025)secondo cui la ragione della sospensione ex lege del processo è che sitratta di un caso nel quale l’accertamento pregiudiziale è riservato adun’altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscereneppure incidenter tantum.2.2. Al contrario, il giudice tributario può e deve conoscere della que-stione della temporanea sospensione del provvedimento in primogrado, con le modalità previste dall’art.47 del d.lgs. n. 546 del 1992ove siano state azionate dalla parte.Ai sensi del sesto comma dell’art.47 citato, nel testo vigente rationetemporis, gli effetti della sospensione cautelare, ove concessa dal giu-dice, cessano dalla data di pubblicazione della sentenza, e va data con-tinuità alla più recente giurisprudenza della Sezione in tema di esecu-zione esattoriale (cfr. Cass. n.21824 del 2023 e giurisprudenza ivi ci-tata; conforme, Cass. n.26801 del 2024). La sospensione giudiziale exNumero registro gen5era le 18906/2022Numero sezionale 4062/2026Numero di raccolta generale 16467/2026Data pubblicazione 27/05/2026art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 arresta temporaneamente la possibi-lità per il creditore di agire in executivis e preclude all'Amministrazionefinanziaria e all'agente della riscossione la notificazione della cartella dipagamento e il compimento di ogni ulteriore atto diretto a far prose-guire l'esecuzione, la quale deve medio tempore arrestarsi (v. pureCass. n.40047 del 2021).3. Il precipitato di quanto sopra ricostruito è che, qualora l'iscrizione aruolo sia avvenuta anteriormente a detta sospensione, non va datocorso agli atti successivi, inclusa la notifica della cartella che veicola ilruolo o la presa in carico, dovendo l'Amministrazione viceversa adot-tare tutti i provvedimenti interni di segno e direzione contrari alla pro-secuzione dell'esecuzione, in attesa della pronuncia sul merito della liteo della revoca della sospensione giudiziale.Infatti, l’art.47 del d.lgs. n.546/1992 inibisce l’attività esecutiva dopola concessione della sospensione, precludendo all’Amministrazione fi-nanziaria il compimento di ogni ulteriore atto diretto a realizzare o farproseguire l’esecuzione.3.1. Inoltre, dev’essere chiarito in diritto che tale effetto sospensivonon può essere surrettiziamente raggiunto, in assenza di presentazionedell’istanza di sospensione del provvedimento ex art.47 del d.lgs. n.546/92 e di accoglimento dell’istanza da parte del giudice tributario,tutt’altro effetto, ossia a regolare il tempestivo accertamento su que-stione pregiudiziale circa lo stato o la capacità delle persone (salvo chesi tratti della capacità di stare in giudizio) da parte di altra giurisdizione,Dall’applicazione di tale principio deriva la reiezione della censura poi-ché, in punto di fatto, è pacifico che l’atto impositivo sotteso alla car-Numero registro generale 18906/2022Numero sez6ion ale 4062/2026Numero di raccolta generale 16467/2026Data pubblicazione 27/05/2026tella impugnata nel presente processo non è stato oggetto di sospen-sione da parte del giudice ex art.47, come accertato dal giudice con lasentenza impugnata.4. Con il secondo motivo del ricorso, in relazione all’art.360, primocomma, n.3, cod. proc. civ., viene dedotta l’illegittimità della sentenzaanche per violazione degli artt.11 e 15-bis, d.P.R. n. 602/73, perché ilgiudice ritiene legittima l’iscrizione a ruolo straordinario in assenza diun fondato pericolo per la riscossione.5. Il motivo è infondato. La censura nemmeno mira a sovvertire, di-mostrando il contrario, il preciso e circostanziato accertamento del giu-dice secondo cui l’«ufficio (…) ha legittimamente agito in forza del com-binato disposto degli art. 15 bis del d.P.R. n.602/1975 e 27 comma 19del d.l. n.185/08 in relazione alle ingenti compensazioni di debiti tribu-tari che nella specie, come da processo penale iniziato dal P.M. pressoil Tribunale di Napoli, avevano interessato 500 soggetti, di cui 413 inCampania, ivi inclusa la [OSCURATO:SOCIETA], giusta indagini espletate dalla com-petente Guardia di Finanza» (cfr. p.2 sentenza).Le circostanze accertate dal giudice sono certamente idonee a rendereconcreto il pericolo di non riuscire ad ottenerne la riscossione del cre-dito erariale derivante dalla contestata utilizzazione da parte della con-tribuente di crediti di imposta contestati come inesistenti.6. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite se-guono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Numero registro gen7era le 18906/2022Numero sezionale 4062/2026Numero di raccolta generale 16467/2026Data pubblicazione 27/05/2026Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2026La PresidenteGiulia Iofrida