CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 12434/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2225/2025depositata il 18/07/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio delle parti rimasteintimate; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 28/04/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]