CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35057/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a AGNONE il 05/11/1971 avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, con asserzioni all'evidenza generiche, replica profili di censura - diretti a contestare la configurabilità 336 cp sotto il versante della comprovata sussistenza di una condotta intimidatoria rivolta ai soggetti qualificati- già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logichea rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M