CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08818/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione all'art. 35-ter, comma 2, Ord. pen. è manifestamente infondato perché non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. Il ricorrente, in particolare, non si è confrontato criticamente con l'argomento decisivo posto a fondamento della decisione, ossia la mancata impugnazione nei termini di legge delle ordinanze ex art. 35-ter, comma 2, Ord, pen. che non avevano liquidato l'indennizzo per i giorni di ingiusta detenzione in disavanzo rispetto a quelli ritenuti rilevanti per la riduzione della pena detentiva Ord. pen. Tali ordinanze sono divenute irrevocabili "rebus sic stantibus", sicché le loro statuizioni non possono essere modificate ostandovi la preclusione del c.d. giudicato esecutivo/ superabile solo con l'allegazione di ulteriori elementi non valutati o perché emersi successivamente all'adozione del provvedimento divenuto definitivo ovvero, se preesistenti, da questo non presi in considerazione. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 202