CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10707/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il decreto del Tribunale di Benevento in RG n. 216/2015 depositatoil 06/11/2023;Numero registro generale 25113/2023Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 10707/2026Data pubblicazione 22/04/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso, con affermazione del principio di diritto di cui alla memoria scritta;udito per delega dei difensori del ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].1. — Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Benevento, su ricorso exart. 6 l. fall. del creditore [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., dichiarò il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (di seguito AV2), società partecipata dalConsorzio [OSCURATO:PERSONA] 2 (di seguito Consorzio Av2).1.1. — Il giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA]2, in cui sicostituì il creditore istante e spiegò intervento adesivo dipendente ilConsorzio AV2, si concluse con sentenza di rigetto della Corte d’appello diNapoli, che AV2 impugnò con ricorso per cassazione affidato a tre motivi,cui solo il Fallimento resistette con controricorso, mentre né [OSCURATO:PERSONA].n.c. né il Consorzio Av2 svolsero difese.1.2. — Con ordinanza n. 6323 del 2.3.2023, questa Corte accolse ilprimo motivo di ricorso per violazione del principio del contraddittorio, conconseguente nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, accertando(mediante riscontro della cancelleria del Tribunale di Benevento) che lanotificazione ex art. 15 l. fall. aveva avuto ad oggetto «unicamente ildecreto recante fissazione dell’udienza di convocazione in camera diconsiglio e non anche il ricorso ex art. 6 l.fall.». Di conseguenza, cassò lasentenza della Corte d’appello di Napoli e dispose il rinvio al Tribunale diBenevento, in diversa composizione, ai sensi degli artt. 383, comma 3, e354, comma 1, c.p.c.1.3. — Con ricorso del 18.5.2023 il curatore fallimentare ha riassunto ilgiudizio nei confronti di AV2 (che costituendosi ne ha eccepitopreliminarmente il difetto di legittimazione attiva), del creditore istanteIntonti Gomme (costituitosi in data 10.7.2023) e del pubblico ministero.Numero registro generale 25113/2023Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 10707/2026Data pubblicazione 22/04/20261.4. — Con decreto del 2.11.2023 il Tribunale di Benevento, esclusal’efficacia sanante della costituzione tardiva del creditore istante(intervenuta oltre il termine trimestrale ex art. 392 c.p.c. decorrente dallapubblicazione dell’ordinanza di cassazione con rinvio), ha dichiarato estintoil giudizio, stante l’inammissibilità della sua riassunzione da parte delcuratore di un Fallimento definitivamente caducato – e perciò con organoinvero cessato dalla carica – evidenziando la diversità rispetto all’ipotesidell’impugnazione della revoca della sentenza di fallimento (ove gli effettinon si stabilizzano sino alla definitività della pronuncia), stante laregressione -nella vicenda- alla fase antecedente l’apertura della proceduraconcorsuale. Il Tribunale ha poi escluso l’applicabilità della disciplina sullainsolvenza degli imprenditori commerciali (ove tale potesse qualificarsi ladebitrice), poiché «la legge speciale (art. 12, d.l. 195/2009, conv. conmodif. dalla l. 26/2010) prevede una procedura amministrativa diliquidazione dei consorzi campani di gestione dei rifiuti, entro cui sicollocano le società quale la resistente, con effetti altresì sulle societàconsorziate».2. — Avverso detto decreto il [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111,comma 7, Cost. affidato a tre motivi, illustrato da memoria, cui hannoresistito [OSCURATO:SOCIETA]. (già S.p.a.) in liquidazione e il Consorziosmaltimento rifiuti AV2 con unico controricorso illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazionedegli artt. 100, 392, 393 e 394 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 1e 15 l. fall., in quanto il tribunale, con provvedimento “abnorme”, avrebbedisposto l’estinzione del giudizio per difetto di legittimazione attiva delcuratore fallimentare a riassumerlo, sul presupposto che la caducazionedella sentenza di fallimento (e degli organi con essa nominati) per effettodell’ordinanza della Corte di cassazione fosse stata istantanea e definitiva,mentre il passaggio in giudicato della pronuncia sarebbe potuto derivareNumero registro generale 25113/2023Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 10707/2026Data pubblicazione 22/04/2026«soltanto dalla mancata riassunzione e/o errata riassunzione del giudizio dirinvio», che invece era stato tempestivamente riassunto dal curatore.Aggiunge il ricorrente che, all’esito del giudizio dinanzi alla Corte dicassazione (fase rescindente), si svolge, su impulso della parte interessata,un'ulteriore fase del processo di merito (fase rescissoria), destinata aconcludersi con una nuova sentenza, resa in ottemperanza al dictum dellaCassazione. In tale giudizio di rinvio in funzione prosecutoria del processooriginario – che in quanto disciplinato nella stessa Sezione III del Capodedicato al ricorso per Cassazione dovrebbe qualificarsi come «parteintegrante del giudizio di Cassazione» – le parti conserverebbero «la stessaposizione processuale che avevano nel procedimento che si è concluso conla sentenza cassata» (art. 394 c.p.c.). Non sussisterebbe allora il difetto dilegittimazione del curatore a riassumere il giudizio, allo stesso modo che «èammissibile il ricorso per cassazione proposto dal curatore fallimentareavverso la sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento, non essendoconfigurabile una carenza di legittimazione del curatore, nonostantel'intervenuta chiusura del fallimento e la cessazione del ricorrente dallacarica, atteso che il fallimento viene meno, con decadenza dei suoi organi,solo con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca» (Cass.4632/2009).2.2. — Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 1, 6, 10 e 15 l.fall. nonché dell’art. 12 l. reg. n. 195 del 2009(modificata dalla l. n. 26 del 2010), per «mancata conformazioneall’ordinanza di remissione della corte», stante la confusione fatta dalTribunale in merito alla affermata non fallibilità di AV2 (essendo in realtà ilConsorzio AV2 ad essere stato posto in liquidazione -non concorsuale- pereffetto della citata legge regionale) e la sussistenza dello stato di insolvenzae degli ulteriori requisiti soggettivi della dichiarazione di fallimento di AV2,avendo la Corte di cassazione in sede rescindente espressamente esclusola sua riconducibilità allo statuto dell’ente pubblico, o i connotati delfenomeno cd. in house providing, nonostante la natura pubblicisticadell’attività esercitata (ciclo integrato dei rifiuti urbani ex art. 23 d.lgs. n.Numero registro generale 25113/2023Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 10707/2026Data pubblicazione 22/04/202622/1997) e la detenzione dell’80% del capitale sociale da parte di unsoggetto pubblico (il Consorzio AV2, consorzio obbligatorio tra i Comuni del“bacino Av2”).2.3. — Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 307 e 393 c.p.c., con riguardo alla pronuncia sul merito della(non) fallibilità di AV2, che sarebbe stata preclusa dalla dichiarataimprocedibilità per estinzione del giudizio.3. — Ritiene il Collegio che l’odierno ricorso straordinario per cassazionesia inammissibile, con conseguente superfluità dell’esame dei singoli motivi.3.1. — Il provvedimento impugnato – con cui il Tribunale incomposizione collegiale, pronunciando in sede di rinvio, ha ritenutoimprocedibile il ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., in quantoinammissibilmente proposto dal curatore di un Fallimento ormai caducato,e, per l’effetto, dichiarato estinto il giudizio – non integra un provvedimento“abnorme”, come prospettato dal ricorrente, ma un provvedimento aventenatura di sentenza (ex art. 307, comma 4, c.p.c.), o comunque contenutodecisorio; esso è infatti idoneo a determinare la chiusura del processo inbase alla decisione di una questione pregiudiziale, e come tale impugnabilecon gli ordinari mezzi di impugnazione (cfr. Cass. 22917/2010, 2837/2016,20977/2018, 21586/2018, 23997/2019, 18499/2021); nel caso di specie,segnatamente, il reclamo ex art. 22 l. fall. (che risulta in effetti parimentiproposto dalla curatela fallimentare).3.2. — A fronte del consolidato indirizzo nomofilattico appenarichiamato, il più risalente arresto invocato dal ricorrente (Cass.1603/1982), in base al quale «nel giudizio di rinvio conseguente allacassazione di un decreto emesso dalla Corte di appello in sede di reclamoavverso un decreto del tribunale fallimentare, che deve svolgersi col ritocamerale a termini del combinato disposto degli artt. 394 c.p.c. e 22 l. fall.,l'ordinanza, con la quale il giudice di rinvio dichiari l'estinzione del processo,per inosservanza del termine di cui all'art. 392 c.p.c., integra unprovvedimento decisorio non altrimenti impugnabile, avverso il quale,Numero registro generale 25113/2023Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 10707/2026Data pubblicazione 22/04/2026pertanto, può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 111Cost.», risulta sostanzialmente isolato e recessivo.3.3. — Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il decreto diestinzione con gli ordinari rimedi impugnatori, piuttosto che con il ricorsostraordinario per cassazione, rispetto al quale difetta, in limine,l’imprescindibile requisito della definitività del provvedimento impugnato.4. — La vicenda merita comunque l’affermazione di un principio di dirittonell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, comma 1, c.p.c.4.1. — Il fatto che l’art. 392, comma 1, c.p.c. abiliti «ciascuna delleparti» alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio (purché nonoltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione)potrebbe indurre a ritenere che la sola qualità di parte processuale nelgiudizio rescindente di cassazione – nella specie pacificamente assunta dalcuratore fallimentare (e non anche dal creditore [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nédal Consorzio Av2) – sia sufficiente ad abilitarla alla riassunzione.In realtà, non possono non considerarsi le peculiarità del rinvio.4.2. — Come visto, questa Corte, con l’ordinanza n. 6323 del 2023,dopo aver dato atto di aver «acquisito riscontro dalla cancelleria delTribunale di Benevento che la notificazione ha riguardato unicamente ildecreto recante fissazione dell’udienza di convocazione in camera diconsiglio e non anche il ricorso ex art. 6 l.fall. per la dichiarazione difallimento proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c.», ha affermato che «laviolazione della regola-cardine del contraddittorio, cagionata dalla irritualeconvocazione del debitore in camera di consiglio, determina la nullità dellasentenza dichiarativa di fallimento», con la conseguenza che «la sentenzadella Corte d’appello di Napoli va cassata» e, «ai sensi degli artt. 383, 3°co., e 354, 1° co., cod. proc. civ. va disposto rinvio al Tribunale diBenevento, in composizione diversa da quella di cui alla sentenzadichiarativa di fallimento in data 3-4.2.2016». Di qui il dispositivo: «cassain relazione al primo motivo la sentenza n. 80 del 13/31.5.2016 della CorteNumero registro generale 25113/2023Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 10707/2026Data pubblicazione 22/04/2026d’Appello di Napoli e rinvia, ai sensi dell’art. 383, 3° co., cod. proc. civ., alTribunale di Benevento, in composizione diversa».4.3. — E’ allora evidente che, a seguito della dichiarazione di nullitàdella sentenza di fallimento, e del rinvio della causa direttamente al giudicedi primo grado, si viene a determinare uno scenario tale per cui: per unverso, il ruolo del curatore fallimentare viene automaticamente meno (e conesso le sue funzioni), in quanto eliminato dal mondo giuridico in uno allasentenza che lo aveva nominato (secondo il brocardo quod nullum estnullum producit effectum); per altro verso e decisivamente, il giudizio vieneretrocesso allo stadio iniziale del procedimento per dichiarazione difallimento ex art. 15 l. fall., anteriore alla sua invalida apertura, perciò senzache alla originaria iniziativa del creditore istante possa sostituirsi quella diun curatore fallimentare ormai non più giuridicamente operante, neiconfronti di un debitore da considerarsi mai fallito e ancora in bonis.4.4. — In altri termini, la peculiarità della vicenda risiede nel fatto chenon si ha, qui, un rinvio cd. prosecutorio (o proprio) ex art. 383, comma 1,c.p.c. (cassazione con rinvio) – come nel caso in cui la sentenza della corted’appello resa in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. venga cassata con rinvioallo stesso giudice d’appello, in diversa composizione – bensì un rinvio cd.restitutorio (o improprio) ex art. 383, comma 3, c.p.c. (rinvio al giudice diprimo grado per nullità del giudizio), in cui il processo, a causa della rilevatanullità per violazione del contraddittorio, deve appunto ricominciaredaccapo dinanzi al tribunale, per il combinato disposto degli artt. 383,comma 3, e 354 c.p.c., ai fini della valutazione della sussistenza o meno deipresupposti per addivenire ad una nuova declaratoria di fallimento, diversae autonoma rispetto a quella precedente, avente quindi, se del caso,efficacia ex nunc.Il rinvio al tribunale comporta invero che vi sia pronuncia sulla domanda difallimento, in un contesto istruttorio cui per definizione non può appartenereil curatore.5. — Viene affermato il seguente principio di diritto ex art. 363 c.p.c.:Numero registro generale 25113/2023Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 10707/2026Data pubblicazione 22/04/2026“Qualora nel giudizio di cassazione venga dichiarata la nullità della sentenzadichiarativa di fallimento, per violazione del contraddittorio, con rimessionedegli atti al tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, comma3, e 354 c.p.c., legittimati alla riassunzione del procedimento perdichiarazione di fallimento ex art. 15 l.fall., ai sensi dell’art. 392 c.p.c., sonoil debitore e le originarie parti ricorrenti (creditore o pubblico ministero), manon anche il curatore fallimentare, benché costituito nel citato giudizio dicassazione, essendo tale organo fallimentare venuto meno ab origine, inuno alla sentenza che ne aveva disposto la nomina”.6. — Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condannaalle spese, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali peril cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 31/03/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]