CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 11669/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'appello di Trentodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione delle circostanze attenuantigeneriche, risulta, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti e già adeguatamenteesaminati e disattesi dalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), anchemanifestamente infondato;che, infatti, tenuto conto che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del meritoesprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchésia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione»(così: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01), deve sottolinearsi come,nel caso di specie, i giudici di appello abbiano congruamente argomentato il diniego delleinvocate diminuenti, (si veda pag. 6 in ordine alla presenza di precedenti a caricodell’imputato e le pagg. 7 e 8 in ordine alla assenza di elementi positivamente valorizzabili eda cui desumere una sua effettiva resipiscenza), facendo corretta applicazione dei principi didiritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 6, n. 57565 del15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 26061);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11669/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4570/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39415/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'appello di Trentodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione delle circostanze attenuantigeneriche, risulta, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti e già adeguatamenteesaminati e disattesi dalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), anchemanifestamente infondato;che, infatti, tenuto conto che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del meritoesprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchésia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione»(così: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01), deve sottolinearsi come,nel caso di specie, i giudici di appello abbiano congruamente argomentato il diniego delleinvocate diminuenti, (si veda pag. 6 in ordine alla presenza di precedenti a caricodell’imputato e le pagg. 7 e 8 in ordine alla assenza di elementi positivamente valorizzabili eda cui desumere una sua effettiva resipiscenza), facendo corretta applicazione dei principi didiritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 6, n. 57565 del15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 26061);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]