CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2021
Cassazione n. 36058/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Necessità - ORDINANZA Fondamento - Liberazione del sul ricorso 33600-2018 proposto da: debitore - Condizioni [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G FERRARI 4. presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 33600/2018 ce8 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Cron. - ricorrente - Rep. contro 03/02/202 I [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, cc VIALE G. MAZZINI, 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2021 AGNITELLI, che lo rappresenta e difende; 373 - controricorrente - avverso la sentenza n. 3254/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/6/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/2/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-'1RANO:[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 29/6/2018 la Corte d'Appello di Napoli ha respinto il gravame interposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pronunzia Trib. Benevento 13/1/2018, di accoglimento della Jif ,dot domanda nei suoi,(Proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] di decadenza dal 1/1 diritto di riscatto di terreno sito in Faicchio, in ragione del mancato pagamento del prezzo nel termine stabilito dal giudice. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Sansone propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. Resiste con controricorso il Napoletano. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1206, 1207, 1208, 1210 c.c., 8 L. n. 590 del 1965, in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 5, c.p.c. Si duole che il giudice del merito l'abbia erroneamente ritenuto decaduto dal diritto di riscatto, avendo «compiuto tutto quanto era nella sua sfera di azione, ovvero aveva offerto, mediante offerta reale ex art. 1209 c.c. realizzata con l'ausilio dell'[OSCURATO:PERSONA] di Benevento, la somma dovuta al creditore riluttante». Nel dedurre che «non condivide ... la motivazione» dell'impugnata sentenza, «dissentendo» dalla medesima in quanto «dal verbale redatto dall'[OSCURATO:PERSONA], esecutore dell'operazione di offerta, detentore dei tre assegni circolari portanti la somma dovuta a titolo di riscatto, emerge la espressa volontà del creditore [OSCURATO:PERSONA] di rifiutare le somme offertsgli dal [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dell'Unep di Benevento, adducendo quale motivazione del rifiuto quella di doversi consultare con il suo legale», lamenta che «mancando una disciplina diretta che contempli il i caso de quo», e dovendo pertanto «rifarci all'istituto della analogia legis mutuando per questo la disciplina operante per altri istituti giuridici che prevedono il diritto di riscatto», la S.C. «in un caso specifico» ha affermato che il venditore riscattante deve effettuare l'offerta reale delle somme dovute, ma «non anche provvedere successivamente al deposito ex art. 1210 c.c.». Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, al «ricorso ex art. 702 bis c.p.c.», alla sentenza del giudice di prime cure, all'«offerta reale ex art.1209 c.c. realizzata con l'ausilio dell'[OSCURATO:PERSONA] di Benevento», al «verbale redatto dall'[OSCURATO:PERSONA]», al «rifiuto espresso reso dal creditore, verbalizzato dall'[OSCURATO:PERSONA]» ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente ( per la parte strettamente d'interesse in questa sede ) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti ( es., parte della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di 10 grado, parte dall'atto di appello ), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ). Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). L'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono pertanto dall'odierna ricorrente non idoneamente censurati. E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Va per altro verso sottolineato come, al di là della formale intestazione dei motivi, il ricorrente deduca in realtà doglianze ( anche ) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e non già un vizio di motivazione ovvero l'omesso e a fortiori l'omessa o erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ). Non può d'altro canto sottacersi che nell'impugnata sentenza la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, e che va anche nel caso ribadito, secondo cui ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario occorre che si avveri la condizione sospensiva del versamento del prezzo di acquisto che, secondo quanto previsto dalla L. n. 2 del 1979, va effettuato nei termini indicati all'art. 8 L. n. 590 del 1965 per la prelazione, decorrenti dall'adesione del terzo acquirente alla dichiarazione di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto ( v. Cass., 2/3/2012, n. 324\8 ). Atteso che ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario, le norme che attengono agli adempimenti di cui all'art. 1208 c.c. ss. in tema di offerta reale vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi di buona fede e di cooperazione del creditore nell'adempimento (cfr. Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. A4975), va invero ribadito che ai fini del verificarsi della predetta condizione sospensiva, nell'ipotesi di rifiuto -ancorché pretestuoso- da parte del creditore di accettare l'indicato pagamento, è necessario -in difetto di norme specifiche sul punto- che il retraente effettui, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni, il deposito liberatorio della relativa somma, ai sensi dell'art. 1210 c.c., dovendo, invece, escludersi una equipollenza tra versamento del prezzo ed offerta non formale di esso, dal momento che l'art. 1220 c.c. ricollega alla seria e tempestiva offerta non formale della prestazione il solo venir meno della mora debendi, mentre la liberazione del debitore, solo evento equivalente al versamento del prezzo, consegue all'accettazione reale ovvero -in caso di mancata accettazione- all'accettazione della somma depositata, o, in difetto, all'accertata validità del deposito della offerta ex art. 1210 c.c. (v. Cass., 2/3/2012, n. 32458; Cass., 2/3/2012, n. 3248; Cass., 6/12/2005, n. 26688; Cass., 17/10/2003, n. 15547).A tale stregua, il ricorso è inammissibile anche ex art. 360 bis c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 1.400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso