CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 23680/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 24746-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, è elettivamente domiciliata ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 172 del 2024 della Corte d’appello di Torino, depositata il 13 maggio 2024 (RG 665/2023), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizioe regolando le spese, che devono essere poste a carico della parte ricorrente, tenendo conto del valore della controversia e dell’attività processuale svolta, e devono essere -2 - liquidate a favore della parte che ha tempestivamente resistito con controricorso depositato il 20 dicembre-23 dicembre 2024, con distrazione al procuratore antistatario; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, con distrazione a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Roma, 21agosto 2025 [OSCURATO:PERSONA]