CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10760/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17005/2019 del ruolo generale, proposto DA S ALERNO A NTONIO F RANCESCO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74E29 L026 U), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (KR) il 29 maggio 1974 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LO), [OSCURATO:PERSONA], n. 2, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70H16 C668 D) del Foro di Sciacca, domiciliato ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro temporee l’A GENZIA DELLE ENTRATE –R ISCOSSIONE (codice fiscale 13756881002), in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello I [OSCURATO:PERSONA] Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTI – NONCHÈ il C [OSCURATO:PERSONA] G ENOVA (codice fiscale 00856930102), in persona del Sindaco pro tempore, con sede alla [OSCURATO:PERSONA], n. 9 - [OSCURATO:PERSONA]- E la C [OSCURATO:PERSONA] C OMMERCIO DELL ’I NDUSTRIA E DELL ’A [OSCURATO:PERSONA] G ENOVA (codice fiscale 00796640100), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4. - INTIMATI – per la cassazione della sentenza n. 1499/1/2018 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 13 novembre 2018, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 6 dicembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto del contendere è l’ingiunzione di pagamento con cui l’agente della riscossione chiedeva il versamento dell’importo 346,45 € (oltre accessori) a titolo di diritti camerali non corrisposti, della somma di 5.767,99 € (oltre accessori) per tributi locali non versati al Comune di Genova e dell’importo di 32.880,08 (oltre accessori) per crediti erariali (Irpef, Iva, Irap) non onorati, il tutto sulla base di quindici cartelle esattoriali precedentemente notificate; 2. la Commissione tributaria regionale della Liguria –per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione – negava la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, del Comune di Genova e della Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato di Genova e rigettava l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n. 1740/4/2016 della Commissione tributaria provinciale di Genova, ritenendo che le cartelle di pagamento poste a base dell’atto impugnato fossero tutte correttamente notificate, con conseguenziale effetto interruttivo della prescrizione dei relativi crediti; 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato alle suindicate controparti il 13 maggio 2019, formulando quattro motivi di impugnazione; 4.l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione resistevano con controricorso notificato il 21 giugno 2019, chiedendo il rigetto del ricorso; 5. il Comune di Genova e la Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianati di Genova restavano intimati; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, quarto comma, cod. civ., per non avere la Commissione regionale rilevato l’intervenuta prescrizione dei menzionati crediti, né la nullità dell’intimazione impugnata con conseguenziale decadenza dall’esercizio del potere impositivo, tenuto anche conto della mancata notifica di gran parte delle cartelle di pagamento al contribuente, dichiarato fallito in data 23 novembre 2004, giacchè, dopo tale data, le stesse erano state notificate solo al curatore del fallimento; 2. con la seconda doglianza, l’istante ha eccepito la violazione o la falsa applicazione degli artt. 26 e 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per non avere la Commissione regionale rilevato la nullità dell’intimazione impugnata, in quanto non preceduta dalla notifica delle cartelle prodromiche; 3. con la terza censura, la contribuente ha, ancora una volta, denunciato la violazione dell’art. 2948, quarto comma, cod. civ., ponendo in evidenza che il Giudice regionale aveva errato nel non considerare comunque il decorso del termine di prescrizione quinquennale dalle date di notifica delle cartelle esattoriali richiamate dall’intimazione di pagamento impugnata; 4. con il quarto motivo di ricorso l’istante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per non aver la Commissione regionale rilevato la prescrizione quinquennale dei crediti relativi alle sanzioni ed agli interessi; 5.il ricorso va accolto nei termini che seguono; 6.occorre premettere che dall’esame del controricorso emerge che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dato conto nelle proprie difese che due cartelle di pagamento (la n. 048/2004/0006336508/000 e la n. 048/2003/0035872517/000) «sono state annullate ex art. DL 119/2018» (v. pagina n. 9 del controricorso), circostanza questa di cui, quindi, si prende atto e che determina in parte qua la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; 7. possono essere esaminati unitariamente i quattro motivi di impugnazione, siccome concernenti temi connessi, vale a dire la mancata notifica delle cartelle di pagamento al contribuente, la conseguenziale nullità dell’intimazione impugnata, nonché la prescrizione dei relativi crediti; e ciò, non senza aver subito avvertito che – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale - la notifica del ricorso anche all’Agenzia delle Entrate, considerata dal Giudice regionale priva di legittimazione passiva, non rende il ricorso inammissibile in parte qua, risultando detta notifica essere funzionale a garantire il rispetto del contraddittorio, consentendo la partecipazione in giudizio di tutte le parti coinvolte nei gradi di merito, tenuto conto che le ragioni dell’impugnazione, fondate sull’estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione anche di crediti erariali, hanno implicitamente posto in discussione la statuizione del Giudice d’appello, che aveva negato la legittimazione dell’Agenzia delle Entrate anche considerando (erroneamente, come emerge dalla natura dei crediti riportati nel ricorso) che la stessa non fosse ente creditore; 8. va ancora preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo per sua novità, avanzata dalla difesa erariale nella parte in cui ha posto in evidenza che il contribuente aveva dedotto solo in grado di appello che le notifiche delle cartelle erano state effettuate al solo curatore, giacchè – a tacer d’altro - dall’esame del controricorso emerge come la stessa Avvocatura dello Stato, nel riepilogare i contenuti dell’originario ricorso, abbia dato atto che con esso l’istante aveva eccepito la decadenza dall’esercizio del potere impositivo e la prescrizione dei credito «stante la mancata notifica, sia al contribuente sia al curatore del fallimento […] delle sottese cartelle di pagamento» (v. pagina n. 3 delle controdeduzioni), per cui – diversamente da quanto opinato dalla difesa dello Stato - non occorreva alcun motivo aggiunto al fine di lamentare l’inopponibilità delle menzionate notifiche (in quanto eseguite nei confronti del solo organo fallimentare), trattandosi di tema, di natura squisitamente giuridica, da ritenersi comunque compreso nel motivo dell’originaria impugnazione in cui veniva lamentata l’omessa notifica delle cartelle all’istante; 8.1. del pari, non ha fondamento l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dall’Avvocatura dello Stato sul rilievo secondo il quale con esso sarebbero state sottoposte alla Corte questioni di merito, in quanto l’impugnazione coinvolge, sulla base di elementi fattuali pacifici, il tema, come detto squisitamente giuridico, della prescrizione dei crediti in relazione alla dedotta inopponibilità delle notifiche effettuate nei riguardi del curatore fallimentare, nonché alla durata del relativo periodo, anche con riferimento alle sanzioni ed agli interessi; del tutto inconferente risulta, infine, nel contesto delle dedotte violazioni di legge, il richiamo alla cd. “doppia conforme”, che attiene al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., che nella specie non è stato invocato; 9. non è controversa la circostanza secondo la quale solo le cartelle di pagamento nn. 048/2003/0058514575/000 (indicata come notificata l’8 settembre 2003), 048/2004/0006336508/000 (indicata come notificata il 30 giugno 2004) e 048/2003/0035872517/000 (indicata come notificata il 3 marzo 2004) - oggetto queste ultime due, come detto, di annullamento ex legeai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 - siano state notificate all’istante prima della sua dichiarazione di fallimento (del 23 novembre 2004), come riconosciuto dallo stesso ricorrente (v. pagina n. 14 del ricorso), così come è pacifico che le altre cartelle sono state, invece, notificate al solo curatore; 10. alla luce di quanto precede, va allora dato seguito al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui «"In tema di contenzioso tributario, sebbene l'ente impositore od il concessionario non siano obbligati a pena di nullità a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare, tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti o nell'ambito della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato in bonis, ai fini della legittima prosecuzione della procedura esattoriale; ciò nel senso che la cartella di pagamento notificata unicamente al curatore fallimentare non è opponibile al fallito tornatoin bonis sicché, in caso di notifica a quest'ultimo di un preavviso di fermo che abbia tale cartella come atto presupposto, egli può sia limitarsi a far valere la nullità dell'atto successivo che gli è stato notificato, sia - qualora ne abbia ancora interesse - contestare anche la validità e fondatezza dell'atto prodromico che non gli è stato notificato (perché notificato al solo curatore in costanza di fallimento) e di cui sia venuto a conoscenza con l'atto successivo"» (così Cass. Sez. T, 31 gennaio 2022, n. 2857, ai cui più ampi contenuto si rinvia); 11. consegue a quanto precede che non possono computarsi ai danni del ricorrente le notifiche delle cartelle effettati nei confronti del curatore, il che comporta, sotto tale profilo, la nullità dell’ingiunzione impugnata, alla stregua del principio secondo cui «[…] la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria ([OSCURATO:PERSONA]. Sez. Un n. 16412 del 2007, e conformi Cass.n. 9762 del 2014; n. 10528 del 2017; n. 8295 del 2018)» (così ancora, tra le tante, Cass. Sez. T, 31 gennaio 2022, n. 2857); 12. deriva, altresì, dalla citata inopponibiltà al ricorrente delle notifiche effettuate al curatore fallimentare anche la fondatezza dell’eccepita prescrizione decennale (per i tributi erariali Irpef, Iva ed Irap, cfr., ex multis, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 4 aprile 2024, n. 8972; Cass., Sez. T, 29 novembre 2023, n. 33213) e quinquennale (per le imposte locali, Ici e Tarsu, nonché per i diritti camerali, cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 3 luglio 2020, n. 13683; Cass., Sez. T, 21 luglio 2022, n. 22897), trattandosi di pretese collocate temporalmente negli anni di imposta 1997/2003, come risulta dal riepilogo di cui al ricorso principale, rispetto alle quali la notifica dell’intimazione di pagamento impugnata (29 ottobre 2015) è intervenuta dopo la maturazione dei citati periodi di prescrizione, con ogni conseguenziale effetto sugli accessori (interessi e sanzioni); 13. allo stesso modo, con riferimento alla cartella n. 048/2003/0058514575/000 (relativa all’Irpef) notificata al contribuente in data 8 settembre 2003, il relativo credito risultava prescritto al momento della citata notifica dell’intimazione impugnata; 13.1. deve osservarsi sul punto che non può essere riconosciuto l’invocato effetto interruttivo della prescrizione in ragione dell’asserita ed imprecisata domanda di ammissione al passivo del credito di cui alla menzionata cartella, in quanto il rilievo, per come sbrigativamente formulato nel controricorso con il solo riferimento alla predetta insinuazione (v. pagina n. 14), si presenta del tutto generico, in termini tali da precludere ex actisanche la rilevabilità di ufficio dell’interruzione della prescrizione, considerando che non vi è stato alcun richiamo ad un’allegazione del predetto atto all’interno del fascicolo di parte (nel quale in effetti non risulta), non è stato indicato in quale momento del giudizio e sede processuale esso sia stato prodotto e non vi è stata alcuna ricapitolazione dello specifico contenuto dell’istanza di insinuazione allo stato passivo in modo da confrontarlo con il contenuto della citata cartella; 14. alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto in relazione ai crediti diversi da quelli di cui ai carichi annullati e, non essendo necessari accertamenti in fatto, non solo la sentenza impugnata va cassata, ma la causa va anche decisa nel merito, accogliendo l’originario ricorso ed annullando l’intimazione impugnata, le richiamate cartelle (come indicate nel ricorso in esame) e le relative iscrizioni a ruolo; 15. come già evidenziato nel precedente citato (v. Cass. Sez. T, 31 gennaio 2022, n. 2857) la questione ivi trattata si poneva come nuova, stantel'assenza di precedenti di legittimità, il che giustifica anche nel presente procedimento la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, tenuto conto che detto intervento della Corte è sopravvenuto alla proposizione del presente ricorso; P.Q.M. la Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai carichi di cui alle cartelle nn. 048/2004/0006336508/000, 048/2003/0035872517/000, accoglie, per il