CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 11331/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28401/2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella LOMBARDIAn. 129/2020, depositata in data 22 gennaio 2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto emesso ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 311/2004, l'Ufficio aveva proceduto al recupero di un credito IVA ceduto dalla società Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA]. alla contribuente, la società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuto inesistente e, pertanto, indebitamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n.241 del 1997, negli anni d'imposta 2015 e 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano aveva rigettato il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l'appello proposto dalla società contribuente, per quel che rileva in questa sede,sulla base delle seguenti considerazioni: -) sulla richiesta di sospensione del processo ex art. 39, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 546/1992, non sussisteva il vizio di omessa pronuncia, in relazione a una questione esplicitamente o anche implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza e che era, quindi, suscettibile di riesame nella successiva fase del giudizio, se riprospettata con specifica censura, come era accaduto nella vicenda in esame; -) l'istanza doveva essere rigettata poiché no n ricorr evano i requisiti richiesti dal comma 1 bis , dell'art. 39 del decreto n. 546 / 1992, in quanto non ci si trovava di fronte ad una controversia dalla cui definizione dipendeva la decisione della presente causa ; p eraltro, la sentenza afferente i ricorsi proposti dalla società Leonardo da Vinci risultavaessere stata depositata già in data 5 dicembre 2018, e quindi prima della proposizione dell'appello, e si eraconclusa con il rigetto dei ricorsi riuniti; non solo, ma nello specifico la Commissione avevadato atto del coinvolgimento nella frode dei soggetti che avevano«ridotto i propri debiti tributari compensando il credito iva acquistato dalla Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA] ad un prezzo notevolmente inferiore al valore nominale dello stesso»; inoltre, nella stessa sentenza impugnata dalla contribuente, la Commissione aveva richiamato in motivazione il complesso schema fraudolento emergente dal PVC della G uardia di Finanza di Varese e aveva evidenziato anche l'esclusione della buona fede da parte dell'appellante la quale, a fronte di un acquisto di un credito Iva di euro 200.000,00, aveva sborsato solo 50.000,00; -) l'atto tributario poteva essere motivato con la tecnica del richiamo agli elementi tratti dal processo verbale a carico del terzo, trascrivendolo nei suoi contenuti essenziali, come avvenuto nella fattispecie e, dunque, non sussisteva alcun vizio di motivazione dell'atto di recupero per la mancata allegazione del verbale redatto dalla Guardia di Finanza di Varese nei confronti della Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA].; -) nella fattispecie l'Ufficio aveva specificatamente indicato le ragioni della inesistenza del credito acquistato dalla Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA]. la quale aveva stipulato contratti di cessione del credito tributario con diversi soggetti:la [OSCURATO:PERSONA], negli anni 2014 e 2015, aveva effettuato acquisti imponibili Ivadi beni strumentali per la ristorazione e per l'edilizia, risultati oggettivamente inesistenti, per un importo complessivo di circa 633 milioni di euro, dalle società Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], qualificabili come vere e proprie società cartiere, poiché prive di qualsivoglia struttura organizzativa ed imprenditoriale; risultavano altri 13 soggetti che avevano acquistato il credito della [OSCURATO:PERSONA], e che la maggior parte di questi, si erano rivolti, per la redazione della d ichiarazione Iva 2015 , a llo stesso commercialista;-) ancheil credito di euro 25.383,00, che secondo la società appellante derivava da acquisti effettuati nelle annualità 2014 e 2015, non risultava debitamente provato, tanto più che il credito non era stato riconosciuto dall'Ufficio e, quanto alla asserita buona fede, correttamente i giudici di primo grado ne avevano escluso l'esisten za e la rilevanza,atteso che in ogni caso, stante l'inesistenza del credito, lo stesso non avrebbe potuto essere portato in compensazione. 4. La società [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi. 5. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 comma 1 bisdel decreto legislativo n. 546/92, in relazione all'art. 360 , comma primo, n. 3 , cod, proc. civ., nella parte in cui la C ommissione tributaria regionale aveva ritenuto di non essere di fronte ad una controversia dalla cui definizione dipendevala decisione della presente causa e, in relaz ione all'art. 360 , comma primo , n. 4, c od. proc. civ. , per essere la motivazione della sentenza impugnata solo apparente o comunque contraddittoria e inidonea a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento sull'assenza di pregiudizialità dell'esito del giudizio promosso dalla società cedente il credito ritenuto inesistente . La richiesta di sospensione del processo ai sensi dell'art 39,comma 1 bis del decreto legislativo n. 546/1992, avanzata avanti la Commissione tributaria di primo grado, non era stata esaminata. Secondo la Commissione tributaria regionale non sussisteva il vizio di omessa pronuncia e, in ogni caso, l'istanza era stata rigettata, con una motivazione viziata sia per la palese inosservanza della legge, sia sotto il profilo motivazionale, in quanto l'esito del giudizio promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] era, all'evidenza, pregiudiziale rispetto alla risoluzione della presente controversia, perché ne costituiva indispen sabile presupposto logico - giuridico. Invero, il credito Iva di cui si suppone va l'inesistenza, era stato acquistato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. proprio dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. società, che aveva maturato un ingente credito IVA nel periodo d'imposta 2015; la decisione di primo grado nel frattempo intervenuta e non ancora passata in giudicato per effetto dell'impugnazione proposta dalla Leonardo da Vincis.p.a., non fa ceva venire meno la pregiudizialità, perché se il credito Iva fosse stato riconosciutoesistente e non originato da false fatture, l'atto di recupero emesso nei confronti della società Magic s .r.l. doveva conseguentemente essere riconosciuto illegittimo. La sentenza era, altresì, viziata sotto il profilo motivazionale giacché i giudici dell a Commissione t ributaria r egionale non avevano spiegato il ragionamento attraverso il quale avevano stabilito l'inesistenza della pregiudizialità limitandosi ad affermare semplicemente che non ci si trovavadi fronte ad una controversia dalla cui definizione dipendeva la decisione della presente causa. 1.1Il motivo è infondato. 1.2 [OSCURATO:PERSONA] e ha affermato che il dovere del giudice dipronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., va riferito all'istanzacon la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto ingiudizio, sicché non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessaadozione, da parte del giudice, di un provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativo allasospensione necessaria delgiudizio ex art. 295 c od. proc. civ. (Cass., 16 agosto 2022, n. 24812; Cass., 2 marzo 2016, n. 4120; Cass., 10 marzo 2006, n. 5246), così nella fattispecie in esame, dove si discute parimenti di un provvedimento di carattere ordinatorio.1.3In ogni caso , la Commissione tributaria regionale, ha dato atto , a pag. 6 della sentenza impugnata, che la sentenza afferente i ricorsi proposti dalla società Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA]. risultava essere stata depositata in data 5 dicembre 2018 e, quindi, prima della proposizione dell'appello(depositato in data 16 maggio 2019) e che si era conclusa con il rigetto dei ricorsi riuniti;è, dunque, evidente l'insussistenza della violazione dell'art. 39 comma 1 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto detta norma limita l'ipotesi di sospensione necessaria alle ipotesi in cui «essa stessa od altra commissione tributaria deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa»(cfr. Cass., 26 aprile 2019, n. 11334 , in motivazione). 2.Il secondo mezzo deduce la violazione degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, n. 3, 4 e 61 del decreto legislativo n. 546 del 1992, nonché dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. c od. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per essere la motivazione della sentenza impugnata solo apparente o comunque contraddittoria e inidonea a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento sull'esistenza della buona fede del contribuente all'atto dell'acquisto del credito Iva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva sviluppatoin apprezzabile modo un'autonoma valutazione sul meritum causae ed in ogni caso aveva stabilitoun principio illogico secondo cui non aveva rilevanza la buona fede perché il credito era inesistente e, quindi , non avrebbe potuto essere portato in compensazione. Posto che non era in discussione il divieto di compensare crediti Iva inesistenti, ma la consapevolezza in capo al contribuente dell'inesistenza dei crediti, i giudici di secondo grado avevano ritenuto apoditticamente che non rilevava la buona fede a fronte di un credito I va inesistente, senza , peraltro,illustrare le ragioni in forza delle quali il contribuente sapeva dell'inesistenza del credito.3. Il terzo mezzo deduce la v iolazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 10 della legge n. 212/2000 e dell' art. 12 Reg. Cee n. 1697/79, così come modificato dal Reg. Cee n. 1854/89, in tema di cessione del credito IVA acquistato in buona fede, in relazione all'art. 360, comma primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il recupero della somma di euro 200.000,00 avevaavuto origine da una verifica fiscale della Guardia di Finanza di Varese nei confronti della società cedente il credito, la società Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale era stata contestata la violazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 74/2000. L'acquisto e la successiva compensazion e del credito tributario era avvenutoin assoluta buona fede e non da una condotta di natura fraudolenta, con l'intento di disattendere l'obbligo di pagamento di un suo debito.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva osservato diligentemente tutta la procedura di verifica ( 1) certificato di carichi pendenti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria datato 1 agosto 2016 rilasciato dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ove non si evince alcuna frode; 2) modello [OSCURATO:PERSONA] 2015 richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale per euro 11.346.000,00 importo chiesto a rimborso ed euro 700.000,00 importo da utilizzare in compensazione; 3) dati dichiarazione IVA 2016, ove si evinceva una richiesta a rimborso di euro 109.866.581,00; 4) verbale del [OSCURATO:PERSONA] sulla genesi credito IVA e attestazione regolarità contabile a seguito di controllo datato 27 luglio 2016). Dall'iterseguito dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] emergevala sua assoluta buona fede secondo i principi stabiliti anche dalla giurisprudenza sovranazionale (Corte Giust. 9 ottobre 2014, causa C - 492/13, Traum EOOD c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno -osiguriteina praktika » Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite). 3.1 Il secondo e il te rzo motivo, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono infondati.3.2Deve, innanzi tutto, affermarsi che la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass., 5 luglio 2022, n. 21302). 3.3 Nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale ha affermato, condividendo la motivazione dei giudici di primo grado che, non rilevava la buona fede in presenza di un credito inesistente. 3.4 Si tratta di una motivazione che, seppure stringata, è sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. 3.5 Non sussiste nemmeno la dedotta violazione dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000, dovendosi richiamare la giurisprudenza prevalente di questa Corte secondo cui « In tema di legittimo affidamento del contribuente, di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. La relativa tutela -pur tipizzata in talune ricorrenti ipotesi (come l'art. 10, comma 2, l.n. 212 cit.) - non è ancorata a schemi precostituiti ed al modello formale della validità/invalidità dell'atto, ma richiede una valutazione in concreto in relazione alla diversità delle fattispecie e delle situazioni» (Cass., 11 maggio 2021 , n. 12372 ; Cass., 1 aprile 2021, n. 9076; Cass., 14 novembre 2019, n. 29650). 3.6 Questa Corte, poi, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, ha precisato che in tema diIva, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'Iva e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., 18 ottobre 2021, n. 28628, in motivazione, citata; Cass., 5 luglio 2018, n. 17619). Infine, con specifico riferimento alla prova della consapevolezza di partecipare ad una frode, questa Corte ha più volte precisato che, in tema d'Iva, l'amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (Cass., 10 novembre 2020, n. 25113). 3.7 Nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale correttamente ha escluso la rilevanza della buona fede in capo alla società contribuente, richiamando la sentenza di primo grado, nella quale la Commissione tributaria provinciale aveva dato atto del coinvolgimento nella frode dei soggetti che avevano « ridotto i propri debiti tributari compensando il credito iva acquistato dalla Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA] ad un prezzo notevolmente inferiore al valore nominale dello stesso» e che aveva descritto il complesso schema fraudolento emergente dal PVCdella Guardia di Finanza di Varese , evidenziando che anche la società [OSCURATO:SOCIETA]., a fronte di un acquisto di un credito Iva di euro 200.000,00, avevacorrisposto soltanto la somma di solo 50.000,00. 4. Il quarto mezz o deduce la v iolazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art.7 della legge n. 212/2000, dell' art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 42 del d.P.R. n.600/1973 e dell'art. 56 del d.P.R. n. 633/1972, e dell'art. 24 della Costituzione per omessa mancata allegazione del P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza di Varese nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in relazione all'art. 360 , primo comma, n. 2 (rectius: n. 3), cod. proc. civ.. Con i motivi di appello il contribuente aveva contestato la sentenza di primo grado perché i giudici avevano ritenuto valido l'atto di recupero essendo stato riprodotto il contenuto essenziale del verbale della Guardia di Finanza e allegato uno stralcio. Inragione della complessità delle contestazioni formulate alla società [OSCURATO:SOCIETA]. si rendeva necessaria l'allegazione del PVC integralenon essendo sufficiente nel caso di specie un mero richiamo per relationem. Nell'atto notificato al sig . [OSCURATO:PERSONA], non era stato riprodotto il contenuto essenziale del PVC, né le modalità della frodee, in particolare, « non era stato possibile comprendere se i cedenti fossero dei meri soggetti interposti, per lo svolgimento dell'attività; non emergeva la prova dell'interposizione fittizia delle società "cartiere" nelle operazioni commerciali effettivamente poste in essere dalla società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non c'era l'indicazione dettagliata delle modalità con cui sarebbe stata realizzata la presunta frode e se esistevano precedenti, più o meno notori, di frode fiscale dell'amministratore della società Italiana [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., non era indicato se vi fossero stati accertamenti bancari atti a supportare adeguatamente le proposte contenute nell'atto di recupero, nel rispetto del generale principio di motivazione; non era indicato cosa fosse stato promesso alle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. affinché realizzassero il reatodi cui all'art. 8 del D.LGS n.74/2000, non era dimostrato attraverso le indagini finanziarie neanche per presunzione l'eventuale ritorno del pagamento; non era dimostrata la consapevolezza da parte dei cessionari che le operazioni compiute fossero iscritte in un fenomeno criminoso, intendendosi per consapevolezza anche la mera conoscibilità delle condotte evasive poste in essere dal cedente, da desumere mediante l'impiego della specifica diligenza professionale; ancorché ne avesse avuto l'onere non aveva l'Ufficio prove anche indiziarie sintomatiche della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l'assenza della minima dotazione personale e strumentale, l'immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneità allo svolgimento dell'attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell'operazione». La motivazione dei giudici di secondo grado, sul punto, era viziata per erronea applicazione della legge. 4.1 Il motivo è infondato. 4.2L'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, prevede che gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati con la specifica indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione e contiene la precisazione che, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. 4.3 Questa Corte, in proposito, ha precisato che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente, ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass., 25 marzo 2011, n. 6914), o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (Cass., 25 luglio 2012, n. 13110; Cass., 4 luglio 2014, n. 15327; Cass., 29 settembre 2020, n. 20579). 4.4 C iò posto, nella vicenda in esame, con riferimento specifico alla mancata allegazione del p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza di Varese nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la questione di risolve pur sempre sotto il profilo della completezza motivazionale dell'avviso di accertamento impugnato. Ed invero, avendo il giudice del gravame precisato che l'atto tributario p oteva essere motivato con la tecnica del richiamo agli elementi tratti dal processo verbale a carico del terzo, trascrivendolo nei suoi contenuti essenziali, come era avvenuto nella fattispecie e, dunque, non sussisteva alcun vizio di motivazione dell'atto di recupero, ha espresso, con un accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, la propria valutazione in ordine alla sufficienza motivazionale dell'avviso di accertamento; più specificamente, i giudici di secondo grado hanno affermato che l'Ufficio aveva specificatamente indicato le ragioni della inesistenza del credito acquistato dalla Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA]. la quale aveva stipulato contratti di cessione del credito tributario con diversi soggetti; che la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , negli anni 2014 e 2015, aveva effettuato acquisti imponibili Ivadi beni strumentali per la ristorazione e per l'edilizia, risultati oggettivamente inesistenti, per un importo complessivo di circa 633 milioni di euro, dalle società Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], qualificabili come vere e proprie società cartiere, poiché prive di qualsivoglia struttura organizzativa ed imprenditoriale e che, inoltre, risultavano altri 13 soggetti che avevano acquistato il credito della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , e che la maggior parte di questi, si erano avvalsi, nella redazione della dichiarazione Iva 2015 dello stesso commercialista; non vi era, dunque, alcun difetto di motivazione dell'atto impositivo, essendo stati specificamente individuati i presupposti di fatto e di diritto sui quali si era fondato il recupero a tassazione del credito Iva ceduto dalla società Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA]alla società [OSCURATO:SOCIETA].. 5.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Agenzia controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, co