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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13140/2026

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sentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate-riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore,-intimata-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaLombardia n. 211/2025 depositata il 20/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15314/2025Numero sezionale 3612/2026Numero di raccolta generale 13140/2026Data pubblicazione 07/05/2026La controversia trae origine dal controllo automatizzato, ai sensi dell’art.54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, della comunicazione relativa allaliquidazione periodica IVA afferente al II trimestre dell’anno d’imposta2021, dal quale emergeva l’omesso versamento dell’IVA a debito relativaal mese di aprile 2021 (euro 67.117,03).

A seguito di previacomunicazione d’irregolarità (cd. avviso bonario), veniva emessa neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. la cartella di pagamento n. 068202300799541,recante l’iscrizione a ruolo dell’importo complessivo di euro 93.018,69,comprensivo di imposta, sanzioni e interessi.

La società contribuenteimpugnava la cartella deducendo, in sintesi, che, avendo presentato indata 4 ottobre 2021 domanda di ammissione al concordato preventivo (poiomologato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 1° febbraio 2023), le sarebbestata preclusa la possibilità di pagare debiti anteriori e, quindi, nonsarebbero state irrogabili le sanzioni.

Rappresentava, inoltre, di averechiesto all’Agente della riscossione la rateizzazione delle somme portatedalla cartella (istanza respinta con provvedimento del 26 settembre2023), precisando di non contestare la debenza dell’imposta, bensìl’applicazione delle sanzioni e il diniego di dilazione.La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n.857/17/2024, depositata il 21 febbraio 2024, respingeva il ricorso,ritenendo che il divieto di cui all’art. 168 l. fall. riguardi l’inizio o laprosecuzione di azioni esecutive e cautelari, ma non impedisca la notificadella cartella, quale atto non esecutivo.

La società proponeva appello,riproponendo le medesime argomentazioni; l’Ufficio si costituivaeccependo, tra l’altro, l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto dispecificità e insistendo per il rigetto.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, consentenza n. 211/06/2025, depositata il 20 gennaio 2025, in riforma delladecisione di primo grado, accoglieva l’appello, ritenendo che, in pendenzadi concordato preventivo, la notifica della cartella di pagamento scaturenteNumero registro generale 15314/2025Numero sezionale 3612/2026Numero di raccolta generale 13140/2026Data pubblicazione 07/05/2026da controllo automatizzato sia colpita da nullità in ragione dei limiti di cuiall’art. 168 l. fall., reputando non necessaria la notifica della cartella ai finidella partecipazione al concorso, essendo sufficiente l’estratto di ruolo.Condannava l’Amministrazione alle spese di entrambi i gradi.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delleentrate, affidandolo a un motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Agenzia delle entrate-Riscossione sono rimaste intimate.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate censura, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 168 l. fall. e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, dolendosiche la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia ritenuto invalida,perché asseritamente preclusa dal divieto di cui all’art. 168 l. fall., lanotifica della cartella di pagamento emessa a seguito di controlloautomatizzato, reputando altresì sufficiente, ai fini della partecipazione alconcorso, la sola produzione dell’estratto di ruolo.Il motivo è fondato.Giova richiamare, in primo luogo, il percorso argomentativo seguito dallaCorte territoriale, la quale – dopo avere affermato che «la materia delcontendere afferisce alla materia dell’irrogabilità delle sanzioni tributarienei confronti di un soggetto ammesso alla procedura di ConcordatoPreventivo» – ha tuttavia ritenuto che «la notifica di una cartella dipagamento scaturente dal controllo automatizzato […] in ragione dei limitidi cui all’Art. 168, co. 1, della Legge fallimentare […] comporta la suanullità».A sostegno di tale conclusione, la sentenza impugnata richiama Cass. n.13831 del 3 maggio 2022, indicandola come «in senso conforme».Occorre tuttavia precisare che il principio espresso da tale arresto – nellaparte in cui valorizza l’incompatibilità, in sede concorsuale,Numero registro generale 15314/2025Numero sezionale 3612/2026Numero di raccolta generale 13140/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’intimazione a adempiere propria della cartella quale attocorrispondente al precetto – non può essere inteso nel senso di unageneralizzata inibizione o invalidità dell’emissione e della notificazionedella cartella medesima.

Questa Corte ha infatti chiarito che detta“inibizione” opera unicamente in relazione all’efficacia esecutiva dellacartella (e, dunque, alla sua idoneità a fungere da presupposto per l’avviodell’esecuzione individuale), ma non anche in relazione all’intrinsecocontenuto accertativo del credito ivi incorporato e alla funzione diopponibilità dello stesso ai fini concorsuali (Cass. 1° febbraio 2023, n.3014).In tale prospettiva, questa Corte ha opportunamente ribadito che lacartella di pagamento «incorpora in sé sia funzioni di titolo esecutivo, siadi precetto di pagamento ma non determina necessariamente l'inizio dellaprocedura esecutiva» e che, pertanto, «non rientra nel divieto di cuiall'art. 168 l. fall.» (Cass. n. 3014 del 2023, la quale richiamaespressamente Cass. n. 31560 del 2022).Tale affermazione trova fondamento nella distinzione strutturale efunzionale tra il momento della formazione del titolo e quello dell’eserciziodella coercizione esecutiva, atteso che la cartella di pagamento, purcontenendo un’intimazione ad adempiere, non determina di per sé alcunaaggressione coattiva del patrimonio del debitore, né comportaspossessamento, vincolo o prelievo forzoso di beni, elementi checonnotano l’inizio dell’esecuzione forzata, la quale, anche nel sistema dellariscossione tributaria, prende avvio solo con gli atti esecutivi in sensoproprio, ed in particolare con il pignoramento.D’altronde, la ritenuta sufficienza dell’estratto di ruolo per lapartecipazione al concorso riguarda «la facoltà attribuitaall’Amministrazione finanziaria di rendere opponibile agli altri creditori ilproprio credito» e non implica l’illegittimità della cartella (Cass. n. 3014del 2023 cit.).Numero registro generale 15314/2025Numero sezionale 3612/2026Numero di raccolta generale 13140/2026Data pubblicazione 07/05/2026La previsione di una modalità alternativa di dimostrazione del credito insede concorsuale attiene, infatti, esclusivamente al piano dell’opponibilitàe dell’insinuazione, senza incidere sulla validità, legittimità o notificabilitàdella cartella di pagamento, né potendo trasformare un atto prodromico enon esecutivo in un atto vietato dall’ordinamento concorsuale.In definitiva, l’“inibizione” giustamente affermata da n. 13831 del 2022opera soltanto in relazione all’efficacia esecutiva della cartella, ma nonanche in relazione all’intrinseco contenuto accertativo del credito iviincorporato.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha, peraltro, argomentato che «nonè necessaria la notifica della cartella di pagamento per partecipare allaprocedura concordataria, essendo sufficiente la produzione dell’estratto diruolo», richiamando l’art. 33 del d.lgs. n. 46 del 1999 (nella sentenzaindicato come d.lgs. n. 122/1999).

Anche tale rilievo – pur concernendo ildiverso profilo delle modalità di insinuazione del credito erariale – nonvale, tuttavia, a fondare una regola di invalidità della cartella: la(eventuale) non indispensabilità dell’atto ai fini concorsuali non lotrasforma in atto vietato, né consente di attrarlo nell’area delle azioniesecutive o cautelari interdette dall’art. 168 l. fall., poiché il divieto iviprevisto è circoscritto alle iniziative idonee a determinare un’esecuzioneindividuale sul patrimonio del debitore e non può essere esteso agli atti diaccertamento, liquidazione o formazione del titolo, che restanoontologicamente estranei alla fase esecutiva.Occorre premettere che l’art. 168 l. fall., nel testo applicabile rationetemporis, vieta ai creditori anteriori l’inizio o la prosecuzione di azioniesecutive e cautelari sul patrimonio del debitore dalla pubblicazione delricorso nel registro delle imprese e sino al passaggio in giudicato dellasentenza di omologazione (ovvero, secondo il testo novellato, sino alladefinitività del decreto di omologa).

Tale divieto – funzionale alla tuteladella par condicio creditorum e alla concentrazione delle pretese nelNumero registro generale 15314/2025Numero sezionale 3612/2026Numero di raccolta generale 13140/2026Data pubblicazione 07/05/2026concorso – non si estende agli atti che, pur potendo assumere rilievonell’ambito della riscossione, non integrano l’avvio dell’esecuzioneindividuale; in particolare, la cartella di pagamento, pur svolgendo anchela funzione di intimazione ad adempiere, non determina di per sé l’iniziodella procedura esecutiva e conserva una concorrente funzione di attorecettizio/accertativo e di opponibilità del credito.La mera notificazione della cartella, in assenza di successivi atti esecutivi,non altera la garanzia patrimoniale comune né incide sull’assettoconcorsuale, rimanendo confinata ad una fase prodromica che precede econdiziona, senza coincidere con essa, l’eventuale esecuzione forzata.Ne consegue che la pendenza del concordato preventivo non comporta, diper sé, la nullità della notificazione della cartella, potendo al più rilevaresul diverso piano della improcedibilità delle azioni esecutive e cautelarisuccessive e dell’inefficacia della cartella quale presupposto perl’aggressione individuale del patrimonio, secondo la distinzione chiarita daquesta Corte (v.

Cass. n. 3014 del 2023 cit.).Ne discende che la pendenza della procedura di concordato preventivo nondetermina, di per sé, invalidità della cartella per il solo fatto della suanotificazione, potendo semmai incidere sulla possibilità di intraprendere oproseguire la successiva attività esecutiva (che, nell’esecuzione tributaria,prende avvio con gli atti esecutivi successivi alla notifica della cartella, e inparticolare con il pignoramento), rispetto alla quale opera il divietostabilito dall’art. 168 l. fall.; né, per quanto sopra, la sufficienzadell’estratto di ruolo ai fini concorsuali consente di qualificare la cartellacome atto vietato, rilevando unicamente sul diverso profilo della nonnecessità della sua previa notificazione per l’ammissione del credito nelconcorso.La sentenza impugnata, nel ritenere che il divieto di cui all’art. 168 l. fall.comporti la nullità della notifica della cartella emessa a seguito di controlloautomatizzato, si pone dunque in contrasto con il richiamato principio,Numero registro generale 15314/2025Numero sezionale 3612/2026Numero di raccolta generale 13140/2026Data pubblicazione 07/05/2026avendo indebitamente ampliato l’ambito operativo della protezione sino aricomprendervi un atto che, per struttura e funzione, non realizza alcunaaggressione individuale al patrimonio del debitore, né determinaspossessamento o prelievo coattivo.Resta fermo che, nel giudizio di merito, la società contribuente hadichiarato di non contestare la debenza dell’imposta, ma di dolersidell’applicazione delle sanzioni e del diniego di dilazione, assumendo che,dopo il deposito della domanda di concordato preventivo, le sarebbe statoprecluso il pagamento dei debiti anteriori.

Trattasi, tuttavia, di profili che,a fronte dell’annullamento della cartella pronunciato dalla Corte territorialeper una (ritenuta) nullità della notificazione, non risultano scrutinatisecondo un itinerario logico-giuridico coerente con i principi soprarichiamati e dovranno essere oggetto di nuovo esame, alla luce dellacorretta delimitazione tra: (i) effetti protettivi dell’art. 168 l. fall. (divietodi azioni esecutive e cautelari) e (ii) regime degli atti di gestione e deipagamenti del debitore in concordato (art. 167 l. fall.).Giova in ultima analisi affermare il seguente principio di diritto:“In tema di concordato preventivo, il divieto di cui all’art. 168 l. fall. diiniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio deldebitore non comporta la nullità della cartella di pagamento emessa enotificata dall’Amministrazione finanziaria, anche se successiva al depositodella domanda di concordato, atteso che tale atto, pur incorporandoun’intimazione ad adempiere, non determina di per sé l’avviodell’esecuzione forzata, che si realizza solo con gli atti esecutivi in sensoproprio; l’“inibizione” prevista dalla norma opera esclusivamente sul pianodell’efficacia esecutiva della cartella e non incide sulla sua validità, né sullafunzione di accertamento e di opponibilità del credito ai fini concorsuali”.Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e lacausa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaNumero registro generale 15314/2025Numero sezionale 3612/2026Numero di raccolta generale 13140/2026Data pubblicazione 07/05/2026Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spesedel giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate-riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore,-intimata-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaLombardia n. 211/2025 depositata il 20/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15314/2025Numero sezionale 3612/2026Numero di raccolta generale 13140/2026Data pubblicazione 07/05/2026La controversia trae origine dal controllo automatizzato, ai sensi dell’art.54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, della comunicazione relativa allaliquidazione periodica IVA afferente al II trimestre dell’anno d’imposta2021, dal quale emergeva l’omesso versamento dell’IVA a debito relativaal mese di aprile 2021 (euro 67.117,03). A seguito di previacomunicazione d’irregolarità (cd. avviso bonario), veniva emessa neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. la cartella di pagamento n. 068202300799541,recante l’iscrizione a ruolo dell’importo complessivo di euro 93.018,69,comprensivo di imposta, sanzioni e interessi. La società contribuenteimpugnava la cartella deducendo, in sintesi, che, avendo presentato indata 4 ottobre 2021 domanda di ammissione al concordato preventivo (poiomologato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 1° febbraio 2023), le sarebbestata preclusa la possibilità di pagare debiti anteriori e, quindi, nonsarebbero state irrogabili le sanzioni. Rappresentava, inoltre, di averechiesto all’Agente della riscossione la rateizzazione delle somme portatedalla cartella (istanza respinta con provvedimento del 26 settembre2023), precisando di non contestare la debenza dell’imposta, bensìl’applicazione delle sanzioni e il diniego di dilazione.La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n.857/17/2024, depositata il 21 febbraio 2024, respingeva il ricorso,ritenendo che il divieto di cui all’art. 168 l. fall. riguardi l’inizio o laprosecuzione di azioni esecutive e cautelari, ma non impedisca la notificadella cartella, quale atto non esecutivo. La società proponeva appello,riproponendo le medesime argomentazioni; l’Ufficio si costituivaeccependo, tra l’altro, l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto dispecificità e insistendo per il rigetto.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, consentenza n. 211/06/2025, depositata il 20 gennaio 2025, in riforma delladecisione di primo grado, accoglieva l’appello, ritenendo che, in pendenzadi concordato preventivo, la notifica della cartella di pagamento scaturenteNumero registro generale 15314/2025Numero sezionale 3612/2026Numero di raccolta generale 13140/2026Data pubblicazione 07/05/2026da controllo automatizzato sia colpita da nullità in ragione dei limiti di cuiall’art. 168 l. fall., reputando non necessaria la notifica della cartella ai finidella partecipazione al concorso, essendo sufficiente l’estratto di ruolo.Condannava l’Amministrazione alle spese di entrambi i gradi.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delleentrate, affidandolo a un motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Agenzia delle entrate-Riscossione sono rimaste intimate.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate censura, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 168 l. fall. e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, dolendosiche la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia ritenuto invalida,perché asseritamente preclusa dal divieto di cui all’art. 168 l. fall., lanotifica della cartella di pagamento emessa a seguito di controlloautomatizzato, reputando altresì sufficiente, ai fini della partecipazione alconcorso, la sola produzione dell’estratto di ruolo.Il motivo è fondato.Giova richiamare, in primo luogo, il percorso argomentativo seguito dallaCorte territoriale, la quale – dopo avere affermato che «la materia delcontendere afferisce alla materia dell’irrogabilità delle sanzioni tributarienei confronti di un soggetto ammesso alla procedura di ConcordatoPreventivo» – ha tuttavia ritenuto che «la notifica di una cartella dipagamento scaturente dal controllo automatizzato […] in ragione dei limitidi cui all’Art. 168, co. 1, della Legge fallimentare […] comporta la suanullità».A sostegno di tale conclusione, la sentenza impugnata richiama Cass. n.13831 del 3 maggio 2022, indicandola come «in senso conforme».Occorre tuttavia precisare che il principio espresso da tale arresto – nellaparte in cui valorizza l’incompatibilità, in sede concorsuale,Numero registro generale 15314/2025Numero sezionale 3612/2026Numero di raccolta generale 13140/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’intimazione a adempiere propria della cartella quale attocorrispondente al precetto – non può essere inteso nel senso di unageneralizzata inibizione o invalidità dell’emissione e della notificazionedella cartella medesima. Questa Corte ha infatti chiarito che detta“inibizione” opera unicamente in relazione all’efficacia esecutiva dellacartella (e, dunque, alla sua idoneità a fungere da presupposto per l’avviodell’esecuzione individuale), ma non anche in relazione all’intrinsecocontenuto accertativo del credito ivi incorporato e alla funzione diopponibilità dello stesso ai fini concorsuali (Cass. 1° febbraio 2023, n.3014).In tale prospettiva, questa Corte ha opportunamente ribadito che lacartella di pagamento «incorpora in sé sia funzioni di titolo esecutivo, siadi precetto di pagamento ma non determina necessariamente l'inizio dellaprocedura esecutiva» e che, pertanto, «non rientra nel divieto di cuiall'art. 168 l. fall.» (Cass. n. 3014 del 2023, la quale richiamaespressamente Cass. n. 31560 del 2022).Tale affermazione trova fondamento nella distinzione strutturale efunzionale tra il momento della formazione del titolo e quello dell’eserciziodella coercizione esecutiva, atteso che la cartella di pagamento, purcontenendo un’intimazione ad adempiere, non determina di per sé alcunaaggressione coattiva del patrimonio del debitore, né comportaspossessamento, vincolo o prelievo forzoso di beni, elementi checonnotano l’inizio dell’esecuzione forzata, la quale, anche nel sistema dellariscossione tributaria, prende avvio solo con gli atti esecutivi in sensoproprio, ed in particolare con il pignoramento.D’altronde, la ritenuta sufficienza dell’estratto di ruolo per lapartecipazione al concorso riguarda «la facoltà attribuitaall’Amministrazione finanziaria di rendere opponibile agli altri creditori ilproprio credito» e non implica l’illegittimità della cartella (Cass. n. 3014del 2023 cit.).Numero registro generale 15314/2025Numero sezionale 3612/2026Numero di raccolta generale 13140/2026Data pubblicazione 07/05/2026La previsione di una modalità alternativa di dimostrazione del credito insede concorsuale attiene, infatti, esclusivamente al piano dell’opponibilitàe dell’insinuazione, senza incidere sulla validità, legittimità o notificabilitàdella cartella di pagamento, né potendo trasformare un atto prodromico enon esecutivo in un atto vietato dall’ordinamento concorsuale.In definitiva, l’“inibizione” giustamente affermata da n. 13831 del 2022opera soltanto in relazione all’efficacia esecutiva della cartella, ma nonanche in relazione all’intrinseco contenuto accertativo del credito iviincorporato.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha, peraltro, argomentato che «nonè necessaria la notifica della cartella di pagamento per partecipare allaprocedura concordataria, essendo sufficiente la produzione dell’estratto diruolo», richiamando l’art. 33 del d.lgs. n. 46 del 1999 (nella sentenzaindicato come d.lgs. n. 122/1999). Anche tale rilievo – pur concernendo ildiverso profilo delle modalità di insinuazione del credito erariale – nonvale, tuttavia, a fondare una regola di invalidità della cartella: la(eventuale) non indispensabilità dell’atto ai fini concorsuali non lotrasforma in atto vietato, né consente di attrarlo nell’area delle azioniesecutive o cautelari interdette dall’art. 168 l. fall., poiché il divieto iviprevisto è circoscritto alle iniziative idonee a determinare un’esecuzioneindividuale sul patrimonio del debitore e non può essere esteso agli atti diaccertamento, liquidazione o formazione del titolo, che restanoontologicamente estranei alla fase esecutiva.Occorre premettere che l’art. 168 l. fall., nel testo applicabile rationetemporis, vieta ai creditori anteriori l’inizio o la prosecuzione di azioniesecutive e cautelari sul patrimonio del debitore dalla pubblicazione delricorso nel registro delle imprese e sino al passaggio in giudicato dellasentenza di omologazione (ovvero, secondo il testo novellato, sino alladefinitività del decreto di omologa). Tale divieto – funzionale alla tuteladella par condicio creditorum e alla concentrazione delle pretese nelNumero registro generale 15314/2025Numero sezionale 3612/2026Numero di raccolta generale 13140/2026Data pubblicazione 07/05/2026concorso – non si estende agli atti che, pur potendo assumere rilievonell’ambito della riscossione, non integrano l’avvio dell’esecuzioneindividuale; in particolare, la cartella di pagamento, pur svolgendo anchela funzione di intimazione ad adempiere, non determina di per sé l’iniziodella procedura esecutiva e conserva una concorrente funzione di attorecettizio/accertativo e di opponibilità del credito.La mera notificazione della cartella, in assenza di successivi atti esecutivi,non altera la garanzia patrimoniale comune né incide sull’assettoconcorsuale, rimanendo confinata ad una fase prodromica che precede econdiziona, senza coincidere con essa, l’eventuale esecuzione forzata.Ne consegue che la pendenza del concordato preventivo non comporta, diper sé, la nullità della notificazione della cartella, potendo al più rilevaresul diverso piano della improcedibilità delle azioni esecutive e cautelarisuccessive e dell’inefficacia della cartella quale presupposto perl’aggressione individuale del patrimonio, secondo la distinzione chiarita daquesta Corte (v. Cass. n. 3014 del 2023 cit.).Ne discende che la pendenza della procedura di concordato preventivo nondetermina, di per sé, invalidità della cartella per il solo fatto della suanotificazione, potendo semmai incidere sulla possibilità di intraprendere oproseguire la successiva attività esecutiva (che, nell’esecuzione tributaria,prende avvio con gli atti esecutivi successivi alla notifica della cartella, e inparticolare con il pignoramento), rispetto alla quale opera il divietostabilito dall’art. 168 l. fall.; né, per quanto sopra, la sufficienzadell’estratto di ruolo ai fini concorsuali consente di qualificare la cartellacome atto vietato, rilevando unicamente sul diverso profilo della nonnecessità della sua previa notificazione per l’ammissione del credito nelconcorso.La sentenza impugnata, nel ritenere che il divieto di cui all’art. 168 l. fall.comporti la nullità della notifica della cartella emessa a seguito di controlloautomatizzato, si pone dunque in contrasto con il richiamato principio,Numero registro generale 15314/2025Numero sezionale 3612/2026Numero di raccolta generale 13140/2026Data pubblicazione 07/05/2026avendo indebitamente ampliato l’ambito operativo della protezione sino aricomprendervi un atto che, per struttura e funzione, non realizza alcunaaggressione individuale al patrimonio del debitore, né determinaspossessamento o prelievo coattivo.Resta fermo che, nel giudizio di merito, la società contribuente hadichiarato di non contestare la debenza dell’imposta, ma di dolersidell’applicazione delle sanzioni e del diniego di dilazione, assumendo che,dopo il deposito della domanda di concordato preventivo, le sarebbe statoprecluso il pagamento dei debiti anteriori. Trattasi, tuttavia, di profili che,a fronte dell’annullamento della cartella pronunciato dalla Corte territorialeper una (ritenuta) nullità della notificazione, non risultano scrutinatisecondo un itinerario logico-giuridico coerente con i principi soprarichiamati e dovranno essere oggetto di nuovo esame, alla luce dellacorretta delimitazione tra: (i) effetti protettivi dell’art. 168 l. fall. (divietodi azioni esecutive e cautelari) e (ii) regime degli atti di gestione e deipagamenti del debitore in concordato (art. 167 l. fall.).Giova in ultima analisi affermare il seguente principio di diritto:“In tema di concordato preventivo, il divieto di cui all’art. 168 l. fall. diiniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio deldebitore non comporta la nullità della cartella di pagamento emessa enotificata dall’Amministrazione finanziaria, anche se successiva al depositodella domanda di concordato, atteso che tale atto, pur incorporandoun’intimazione ad adempiere, non determina di per sé l’avviodell’esecuzione forzata, che si realizza solo con gli atti esecutivi in sensoproprio; l’“inibizione” prevista dalla norma opera esclusivamente sul pianodell’efficacia esecutiva della cartella e non incide sulla sua validità, né sullafunzione di accertamento e di opponibilità del credito ai fini concorsuali”.Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e lacausa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaNumero registro generale 15314/2025Numero sezionale 3612/2026Numero di raccolta generale 13140/2026Data pubblicazione 07/05/2026Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13140/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris