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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 17033/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DINANZA sul ricorso 9731/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Rovereto TN, piazza Podestà 10 presso lo studio, che lo rappresenta e difende. -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12 - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di Ancona, depositato il 5/02/2020, comunicato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Ancona, con decreto depositato il 5.02.2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, e, in via subordinata, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, in quanto tardivo.

2. Ha osservato, infatti, che il ricorso, con il quale era stato impugnato il provvedimento della C.T., era stato depositato il "2.5.2019, oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 35 bis, comma 2 d.

Igs. n. 25 del 2008, a fronte della notifica effettuata il 22.3.2019"(deve ritenersi che solo per mero errore materiale il tribunale abbia riportato la data del "22.4.2019").

Pertanto, prosegue il tribunale, "l'istanza di remissione in termini non può essere accolta poiché la causa del mancato deposito (mancata consegna per risposta di errore

5.0.1. formulata dal sistema telematico) risultava già nota alla parte il 23.4.2019 allorquando riceveva una pec che informava dell'errore tecnico.

Avverso il presente provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero con un motivo.

L'Amministrazione intimata non si è costituita depositando solo una memoria ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione delle norme relative all'art. 153, comma 2 c.p.c., per avere il giudice di merito dichiarato inammissibile il ricorso ritenendone tardivo il deposito.

2. Il ricorso è inammissibile, dovendosi rilevare, in via preliminare, l'invalidità della procura alle liti.

Infatti, come affermato da questa Corte con la pronuncia a S.U. n. 15177 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] l'art. 35 bis, comma 13 del d.

Igs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato" e che "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima" richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente.

Nel caso di specie la procura alle liti reca soltanto la certificazione del difensore dell'autenticità della sottoscrizione della parte.

3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite stante l'irrituale costituzione del Ministero.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso 9731/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Rovereto TN, piazza Podestà 10 presso lo studio, che lo rappresenta e difende. -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12 - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di Ancona, depositato il 5/02/2020, comunicato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Ancona, con decreto depositato il 5.02.2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, e, in via subordinata, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, in quanto tardivo. 2. Ha osservato, infatti, che il ricorso, con il quale era stato impugnato il provvedimento della C.T., era stato depositato il "2.5.2019, oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 35 bis, comma 2 d. Igs. n. 25 del 2008, a fronte della notifica effettuata il 22.3.2019"(deve ritenersi che solo per mero errore materiale il tribunale abbia riportato la data del "22.4.2019"). Pertanto, prosegue il tribunale, "l'istanza di remissione in termini non può essere accolta poiché la causa del mancato deposito (mancata consegna per risposta di errore 5.0.1. formulata dal sistema telematico) risultava già nota alla parte il 23.4.2019 allorquando riceveva una pec che informava dell'errore tecnico. Avverso il presente provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero con un motivo. L'Amministrazione intimata non si è costituita depositando solo una memoria ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione delle norme relative all'art. 153, comma 2 c.p.c., per avere il giudice di merito dichiarato inammissibile il ricorso ritenendone tardivo il deposito. 2. Il ricorso è inammissibile, dovendosi rilevare, in via preliminare, l'invalidità della procura alle liti. Infatti, come affermato da questa Corte con la pronuncia a S.U. n. 15177 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] l'art. 35 bis, comma 13 del d. Igs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato" e che "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima" richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente. Nel caso di specie la procura alle liti reca soltanto la certificazione del difensore dell'autenticità della sottoscrizione della parte. 3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite stante l'irrituale costituzione del Ministero. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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