CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i: 24/07,11962 avverso la sentenza del 14/06/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso i propri difensori, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 giugno 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, cod. pen.). Secondo la ricostruzione operata ri sent,:. za, nella sua qualità di direttore dei lavori dell'appalto pubblico per la realizzazione di alcune opere civili ed impiantistiche nell'area di 'Expo 2015", egll avrebbe favorito l'impresa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", aggiudicataria della commessa, promuovendo e sottoscrivendo con la stessa un atto di sottomissione, con cui venivano previsti ulteriori lavori in variante, tuttavia non eseguiti secondo quanto stabilito, e veniva concessa una proroga per l'ultimazione dei lavori di 255 giorni, a fronte dei 49 consentiti dal contratto d'appalto: con il duplice effetto favorevole, per detta impresa, di ottenere un corrispettivo ingiustificatamente maggiore di 84.000 euro rispetto a quello dovutole, nonché di evitarle il pagamento delle penali per il ritardo nei lavori. In cambio, Comini avrebbe ricevuto due "tangenti" da 4.000 euro ognuna in contanti ed un trasporto, con un elicottero, di materiale edile presso la batta del proprio fratello Enrico, per il quale quest'ultimo avrebbe pagato soltanto 1.500 euro, a fronte di un maggior costo pari ad oltre 10.000 euro, gravato per la porzione residua su altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso rassegna tre docilianze. 2.1. Con la prima, ripercorrendo le argomentazioni della sentenza, ne censura la manifesta illogicità in punto di prova delle avvenute dazioni, della contrarietà dell'atto di sottomissione rispetto ai doveri d'ufficio e dell'esistenza di un patto corruttivo. 2.1.1. Quanto ai primo profilo, la sentenza avrebbe valorizzato, intrecciandole, alcune annotazioni rinvenute nella contabilità occulta della ragioniera Gusmeroli e nell'agenda del geom. Zoaldi, rispettivamente contabile e tecnico di fiducia nei rapporti con le stazioni appaltanti per conto del dominus della società, [OSCURATO:PERSONA] di Sannazzaro. Si tratterebbe, tuttavia, di una valutazione erronea, fondata su un travisamento del dato probatorio, in quanto la Gusmeroli non ha fatto mai riferimento a Comini, pur non ricorrendo mai ad un linguaggio cifrato in quei suoi appunti; né, per altro verso, risulta che siano mai avvenuti gli incontri tra io stesso Comini e Zoaidi di cui si legge nell'agenda di quest'ultimo. Peraltro, !a Corte d'appello sottolinea il fatto che Zoaldi non abbia mai negato tali dazioni, non considerando, però, che questi non è mai stato sentito in dibattimento e non potendo valutare contra reum scelte processuali legittime, come appunto quella, da iut compiuta, di non sottoporsi ad esame. La difesa contesta, inoltre, la valorizzazione della vicenda dell'uso dell'elicottero, rilevando che le annotazioni della Gusmeroli, che costituiscono la prova a carico e secondo le quali il velivolo avrebbe volato per otto ore, sarebbero smentite da considerazioni di ordine tecnico sulle caratteristiche del mezzo, sull'entità del materiale occorrente per i lavori presso quella batta e sull'incompatibilità di quei tempi con !e ore di luce disponibili, sì da far ritenere che detto appunto si riferisse ad ulteriori servizi analoghi effettuati più o meno in concomitanza. In relazione a tale vicenda, inoltre, confutando gli argomenti spesi in sentenza, il ricorso osserva: che il silenzio del [OSCURATO:PERSONA] sulla stessa non può essere valutato a carico del Comini, trattandosi di esercizio di una facoltà legittima; che non spetta alla difesa offrire la dimostrazione dell'ipotesi alternativa, essendo sufficiente che quest'ultima sia plausibile; che la fornitura dell'elicottero non è avvenuta a ridosso dell'atto di sottomissione, bensì circa un anno prima; che [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputato, ha offerto una ricostruzione della vicenda nient'affatto generica, bensì molto dettagliata. 2.1.2. Riguardo al secondo dei suddetti profili controversi, la difesa respinge il giudizio di contrarietà della stipulazione dell'atto di sottomissione ai doveri d'ufficio dell'imputato, in quanto: a; l'impiego, per la realizzazione delle opere, di materiale diverso e più costoso di quello previsto nel capitolato d'appalto non era stato disposto dal Comini bensì dali —[OSCURATO:PERSONA]"; b) lo strumento dell'atto di sottomissione, con il quale l'appaltatore s'impegna ad eseguire le varianti decise unilateralmente dalla stazione appaitante, nei limiti di un'oscillazione di prezzo non eccedente il quinto del corrispettivo originario, nonché l'impiego, concordato con l'impresa, di un materiale meno costoso, ma in maggiori quantitativi, rispetto a quello previsto n tale atto, rappresentava l'unico strumento possibile per evitare la stipulazione di un atto negoziale aggiuntivo, con nuove pattuizioni di prezzo e con conseguente pregiudizio per la stazione appaltante, in ragione dei prevedibili aggravi di costi e degli ulteriori ritardi nell'esecuzione dei lavori; c) i calcoli sulla base dei quali la Corte d'appello ha stimato l'ammontare del corrispettivo asseritamente non dovuto alla ditta esecutrice, compiuti dall'ing. Venza, succeduto all'imputato nella direzione di quei lavori, sarebbero erronei sotto diversi aspetti (applicazione delle condizioni contrattuali originarie a lavorazioni e materiali diversi, calcolo "a misura" anziché "a corpo", ed altro ancora), tant'è che la stessa "Expo" non ha mosso alcun addebito al Comini. Inoltre, il ricorso lamenta: - l'individuazione del vantaggio oggetto del patto illecito nella concessione delle proroghe, quando invece la sentenza di primo grado ne aveva escluso l'incongruità, in tal modo essendo rimasto compresso i diritto di difesa; - il riferimento, quale elemento a carico, a non meglio indicate intercettazioni ambientali, benché le stesse siano state dichiarate inutilizzabili, ad eccezione di una di esse, tuttavia non considerata da! primo giudice e nella quale Comini, a differenza di altri, non è indicato tra i percettori di danaro ma solo come destinatario di un dono natalizio: talché la stessa sarebbe stata fraintesa; - l'attribuzione alla difesa dell'onere della prova a discarico, non potendo comunque esser tale quella così ritenuta in sentenza, ovvero la produzione del libro giornale dei lavori. 2.1.3. Riguardo, invece, al patto corruttivo, mancherebbe il necessario rapporto sinallagmatico tra l'asservimento della pubblica funzione e l'utilità data o promessa dal beneficiato. Nella presente vicenda, infatti, non sarebbe dimostrato che Comini si sia determinato a redigere la relazione tecnica di variante, poi confluita nell'atto di sottomissione, in adempimento di una promessa alla società appaltatrice: tale documento, infatti, è stato poi condiviso anche dai progettisti, approvato dal responsabile del procedimento e riproposto dal direttore operativo per il contratto, essendo stata perciò condivisa da tutti costoro la variazione deliberata. 2.2. Il secondo motivo denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto, potendo lo stesso integrare ; al più, una corruzione per l'esercizio della funzione, a norma dell'art. 318, cod. pen.. In proposito, il ricorso denuncia la vaghezza della sentenza nell'individuazione dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, indicato ora nelle proroghe, ora nelle varianti contenute nell'atto di sottomissione, altresì evidenziando come la relazione tecnica redatta dall'imputato non fosse un mero parere (sì come ritenuto dalla prima sentenza) né una scelta di comodo, bensì rientrasse tra le sue specifiche competenze istituzionali, a norma dell'art. 161, comma 3, d.P.R. n. 207 del 2010, e fosse quindi un atto conforme ai suoi doveri. 2.3. Il terzo motivo consiste nel vizio di motivazione e nella violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La Corte distrettuale, infatti, lo ha giustificato sulla base di un presupposto fallace, ovvero per l'assenza, da parte dell'imputato, di qualsiasi resipiscenza ed il conseguente difetto di iniziative restitutorie, quando invece quegli ha risarcito il danno alla parte civile "[OSCURATO:PERSONA]", che ha perciò revocato la costituzione in giudizio come parte civile. Inoltre, anche sotto l'aspetto in esame, la difesa si duole della valorizzazione in chiave accusatoria della scelta processuaie compiuta dagli originari coimputati [OSCURATO:PERSONA] di Sannazzaro e Zoaldi (i quali hanno concordato la pena in appello), ritenendola non consentita. 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rimanendone assorbiti gli altri.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e dev'essere, perciò, respinto. 2. Val la pena ribadire, preliminarmente ed in via generale, quali siano i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti. Il compito della Corte di cassazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Peraltro, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocuii, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Da tanto consegue che non sono censurabili nel giudizio di legittimità, se non entro i limiti appena esposti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. Minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono, dunque, dar luogo all'annullamento della sentenza, non costituendo vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. E' solo l'esame del complesso probatorio, infatti, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (si vedano, a puro titolo d'esempio tra molte altre in termini, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).In conclusiva sintesi, allora, al giudice di legittimità spetta verificare che la relativa motivazione sia: a) effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; h) non manifestamente illogica, e cioè sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente contraddittoria, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente incompatibile con atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno fondamentali incoerenze, così da vanificare radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. Dal suo canto, il ricorrente che deduca tale incompatibilità non può limitarsi a rappresentare l'esistenza di atti del processo non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, nonché dare la prova della verità degli elementi o dei dati invocati e dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicando le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo !a tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708). Non costituisce, cioè, travisamento della prova - vizio, questo sì, rilevabile in Cassazione - l'eventuale errore dei giudice di merito nella valutazione del significato dimostrativo di un elemento di prova; occorre, invece, una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco di tale elemento e quello tratto dal giudice, di modo che tale fraintendimento si presenti idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, in quanto rende illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento male inteso o ignorato (tra le tantissime: Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv, 272406; Sez. 4, n. 1219 dei 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702). 3. Così definito il perimetro del presente giudizio, non può che concludersi per l'inesistenza del vizio di motivazione denunciato con il primo motivo di ricorso, in relazione a tutti i profili evidenziati dal ricorrente, nessuno dei quali si rivela capace di disarticoiare il discorso giustificativo della sentenza impugnata.3.1. Quanto agli appunti della rag. Gusmeroli e del geom. Zoaldi, è ben vero che gli stessi non possono ritenersi intrinsecamente univoci. Ciò non di meno, essi presentano indiscutibilmente una forte carica suggestiva: i loro contenuti, infatti, s'incastrano senza forzature; il primo, inoltre, coincide perfettamente, sul piano cronologico, con la deliberazione dell'atto di sottomissione; la società "[OSCURATO:PERSONA]", a quel momento, non aveva altri lavori in corso per "Expo 2015" (pag. 26, sent. Trib.); e í dati dei tabulati telefonici, infine, non risultano incompatibili con la possibilità di un incontro tra Zoaldi e Comini per il versamento della "tangente", poiché, essendo dimostrato che costoro si sono sentiti telefonicamente più volte in quel tíno di tempo, non è possibile ragionevolmente escludere che detto incontro sia avvenuto in un momento diverso da quello segnato come appuntamento in agenda dal geometra. Riguardo, poi, alla vicenda dell'elicottero, anche in questo caso gli appunti della Gusmeroli si rivelano piuttosto chiari (pagg. 24 s., sent. Trib.). Inoltre, sull'entità dei lavori, i tempi di volo occorrenti e gli altri elementi di fatto evidenziati in ricorso, le allegazioni difensive non risultano sostenute da emergenze specifiche (in sentenza, a pag. 11, la Corte d'appello dà atto di una richiesta di acquisizione di un elaborato tecnico, avanzata dalla difesa ex art. 603, cod. proc. pen., del cui esito, però, nulla è dato di sapere). Ed ancora: anche tale episodio coincide cronologicamente con uno snodo significativo della procedura, perché la consegna dei lavori era appena avvenuta, gli stessi erano stati perciò sospesi e, con il riconoscimento delle varianti, sarebbero potuti proseguire, con conseguente utilità per l'impresa appaltatrice; per i lavori presso la baita, per altro verso, non v'è alcuna documentazione tecnico-amministrativa di conforto; la relativa fattura di 1.500 euro è stata trovata a casa dell'imputato e non di suo fratello, in teoria destinatario della medesima; e, infine, tal ultima somma è stata pagata solo dopo le perquisizioni a carico dell'imputato e della Gusmeroli. Da ultimo, se certamente il silenzio dei coimputati non può essere reputato decisivo (ciò che, invero, la Corte d'appello non fa), nulla esclude, tuttavia, che esso possa essere utilizzato quale elemento logico di riscontro erga alios. 3.2. Per quel che riguarda, poi, la questione della contrarietà o meno ai doveri d'ufficio della stipulazione dell'atto di sottomissione, le obiezioni difensive si fondano su questioni di fatto (come la correttezza dei calcoli tecnici), che esulano dalla valutazione consentita in questa sede, oppure su considerazioni puramente congetturali, quali quelle sul pregiudizio economico per la stazione appaltante. Il dato di fatto incontroverso, piuttosto, è quello per cui l'imputato, nella sua qualità di direttore dei lavori, non potendo sottrarsi all'indicazione formulata dall'Osservatorio ambientale per l'uso di un dato materiale per la realizzazione del massetto del fondo stradale, lo ha previsto nella relazione e poi recepita tal quale nell'atto di sottomissione - ma, d'accordo con l'impresa, ne ha fatto utilizzare uno diverso e meno costoso. E, quanto, poi, al guadagno derivato per l'impresa da tale operazione clandestina, i conti del direttore dei lavori subentrato al ricorrente non solo non sono specificamente contestati con adeguata prova tecnica, ma trovano logica e sostanziale conferma nell'intervenuta soccombenza dell'azienda nel giudizio civile con il quale quest'ultima aveva azionato il suo preteso maggior credito per quei lavori (vds. pag. 28, sent. Trib., e pag. 23, sent. d'appello). Le restanti considerazioni difensive sul punto sono mere spigolature, prive di qualsiasi rilevanza. Nessun vulnus del diritto di difesa, infatti, si è verificato in conseguenza della più precisa individuazione del vantaggio conseguito dall'impresa, essendo stato il ricorrente posto in condizione di difendersi compiutamente su tutti gli aspetti della vicenda, nonché essendo fisiologica una più definita ricostruzione della medesima con il progredire dei confronto processuale tra le parti. Alle intercettazioni, poi, la sentenza impugnata opera soltanto un generico riferimento incidentale (pag. 20), di nessun significato nell'economia della decisione. Così come nessun aggravio dell'onere della prova liberatoria la Corte distrettuale ha imposto all'imputato, essendosi limitata piuttosto ad indicare, a mero titolo esemplificativo, una documentazione che avrebbe potuto ipoteticamente dar sostegno alle allegazioni difensive (v. sempre pag. 20). 3.3. Non ha fondamento, poi, neppure l'obiezione relativa all'assenza del patto corruttivo, in ragione dell'inesistenza dei sinallagma tra l'attività del pubblico ufficiale contraria ai propri doveri d'ufficio e le utilità da lui ricevute od a lui promesse. Tale necessaria correlazione - secondo la difesa - non sussisterebbe, ir quanto l'atto in ipotesi contrario a quei doveri, ovvero la redazione della relazione tecnica poi trasfusa nell'atto di sottomissione, non sarebbe stato un prodotto esclusivo del Comini, ma sarebbe stato ratificato e condiviso da tutte le figure tecniche successivamente intervenute nel procedimento: così da doversi escludere che esso fosse stato - e, ancor prima, potesse essere - promesso dal ricorrente all'impresa. In realtà, dietro lo schermo di apparente regolarità della procedura, la relazione sinallagmatica tra il comportamento del Comini infedele ai propri doveri istituzionali e le prestazioni erogategli dalla "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. si scorge con chiarezza nella ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.Indiscutibilmente suggestivi, in tal senso, si rivelano i tempi della prima dazione e del trasporto di merce con l'elicottero, entrambi - come s'è visto - legati a snodi essenziali della vicenda contrattuale. E l'atto contrario ai doveri d'ufficio, più ancora che nella redazione in sé della relazione tecnica, va individuato nell'opzione - tutta riferibile all'imputato e non spiegabile logicamente se con un accordo occulto tra lui e la società - di procedere con l'atto di sottomissione, anziché con un contratto aggiuntivo, accompagnata dalla sottostante intesa di non rispettarlo, in tal modo consentendo all'impresa appaltatrice di assicurarsi introiti maggiori e più rapidi, senza il rischio di defatiganti rinegoziazioni dei prezzi, altrimenti inevitabili. E' in questo scambio di favori che va individuato, dunque, il patto corruttivo, del quale la redazione della relazione ha rappresentato piuttosto il primo momento esecutivo, nella ragionevole convinzione di entrambe le parti interessate, fondata sull'esperienza, che, provenendo dal direttore dei lavori, essa avrebbe verosimilmente superato indenne il vaglio, essenzialmente formale, degli altri organi tecnici addetti alle successive fasi della procedura: sul punto, in merito, cioè, al ruolo decisivo del Comini nell'ambito del procedimento ed all'irrilevanza delle ratifiche del suo operato da parte di altri organi, la sentenza è ampiamente persuasiva ed il ricorso non si confronta criticamente (vds. pag. 23, che rinvia alle pagg. 28 s. di quella di primo grado). 4. Quanto appena esposto conduce necessariamente al rigetto anche del secondo motivo, con cui il ricorrente, in via subordinata, invoca ia riqualificazione del fatto come corruzione per un atto dell'ufficio, appunto sul presupposto della legittimità della sua relazione tecnica sotto il profilo amministrativo. Dovendo ritenersi che il pactum sceleris tra Comini e la "[OSCURATO:PERSONA]" si sia perfezionato a monte della redazione di quel documento, e cioè con la scelta di procedere con un atto di sottomissione e con l'accordo di non rispettarlo, risulta evidente che la legittimità o meno di tale relazione non incide sulla contrarietà del complessivo comportamento dell'imputato ai suoi doveri funzionali„ trattandosi di un atto - in ipotesi legittimo, tuttavia posto in essere in esecuzione di un accordo illecito, perché pregiudizievole per l'interesse pubblico ed indebitamente favorevole per i privato appaltatore. 5. E' manifestamente infondato, infine, ii terzo motivo, in tema di circostanze attenuanti generiche. In proposito, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini dei riconoscimento o dell'esclusione. Nello specifico, a differenza di quanto prospettato in ricorso, la Corte d'appello non si è limitata alla valorizzazione - in ipotesi erronea - dell'assenza di qualsiasi iniziativa risarcitoria da parte dell'imputato, ma ha fondato il proprio giudizio su una serie di aspetti indiscutibilmente significativi e non contestati dall'interessato, quali l'entità del danno da lui arrecato all'amministrazione, il suo grado apicale nella struttura organizzativa dell'ente, il contesto di forte interesse per la collettività, la presenza a suo carico di un precedente penale analogo. 6. Al rigetto del ricorso, segue per legge la condanna del proponente al pagam