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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39796/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Guerra, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame cautelare personale, ha rigettato l'istanza di riesame presentata dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza 12 dicembre 2021 del GIP di Milano che aveva disposto a suo carico la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a fattispecie di rapina aggravata.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagato, TSIKORADZE Antoni, articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione degli articoli 143-294-302 codice di procedura penale nonché vizio di motivazione in punto omessa traduzione in lingua georgiana degli atti precedenti alla convalida dell'arresto.

Il ricorrente lamenta che la mancata traduzione nella lingua nazionale del ricorrente avrebbe determinato una violazione del contraddittorio.

Inoltre, nel verbale di udienza di convalida del dicembre 2021 lo stesso GIP aveva disposto la traduzione in lingua georgiana "benché l'indagato abbia dichiarato negli atti di dichiarare di comprendere la lingua inglese" rilevando che "in realtà la comprende con difficoltà".

Ciò avrebbe determinato una nullità di tutti gli atti precedenti con conseguente giuridica inesistenza dell'interrogatorio di garanzia e inefficacia sopravvenuta della misura cautelare (in ciò, il ricorrente si richiama la sentenza 29214/2021 di questa Corte.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

3.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che anche dopo l'attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del D. Lgs. 4 marzo 2014 n.32, la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio (sez. 2, Sentenza n. 26078 del 09/06/2016 Rv. 267157 — 01; Sez. 6, Sentenza n. 10444 del 19/01/2017 Rv. 269382 - 01).

La natura di tale nullità implica un duplice ordine di conseguenze, entrambi rilevanti nel caso concreto.

2.1. In primo luogo, il fatto (f 'che come nel caso in oggetto, abbia concorso a dare causa alla nullità (nel caso di specie affermando di comprendere la lingua inglese) non possa eccepirla (articolo 182 primo comma codice di procedura penale).2.2.

In secondo luogo, posto che la medesima parte ha assistito all'evento asseritamente generatore della nullità, l'eccezione avrebbe dovuto essere articolata prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non fosse stato possibile, immediatamente dopo (articolo 182, secondo comma, cod proc pen).

Ciò nel caso di specie non è avvenuto essendo la contestazione successiva allo svolgimento dell'interrogatorio avvenuto alla presenza di interprete di lingua inglese nominato seguendo le indicazioni dello stesso imputato e alla pronuncia della conseguente ordinanza.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

3.1. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. comma 1 ter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Guerra, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame cautelare personale, ha rigettato l'istanza di riesame presentata dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza 12 dicembre 2021 del GIP di Milano che aveva disposto a suo carico la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a fattispecie di rapina aggravata. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagato, TSIKORADZE Antoni, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli articoli 143-294-302 codice di procedura penale nonché vizio di motivazione in punto omessa traduzione in lingua georgiana degli atti precedenti alla convalida dell'arresto. Il ricorrente lamenta che la mancata traduzione nella lingua nazionale del ricorrente avrebbe determinato una violazione del contraddittorio. Inoltre, nel verbale di udienza di convalida del dicembre 2021 lo stesso GIP aveva disposto la traduzione in lingua georgiana "benché l'indagato abbia dichiarato negli atti di dichiarare di comprendere la lingua inglese" rilevando che "in realtà la comprende con difficoltà". Ciò avrebbe determinato una nullità di tutti gli atti precedenti con conseguente giuridica inesistenza dell'interrogatorio di garanzia e inefficacia sopravvenuta della misura cautelare (in ciò, il ricorrente si richiama la sentenza 29214/2021 di questa Corte. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che anche dopo l'attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del D. Lgs. 4 marzo 2014 n.32, la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio (sez. 2, Sentenza n. 26078 del 09/06/2016 Rv. 267157 — 01; Sez. 6, Sentenza n. 10444 del 19/01/2017 Rv. 269382 - 01). La natura di tale nullità implica un duplice ordine di conseguenze, entrambi rilevanti nel caso concreto. 2.1. In primo luogo, il fatto (f 'che come nel caso in oggetto, abbia concorso a dare causa alla nullità (nel caso di specie affermando di comprendere la lingua inglese) non possa eccepirla (articolo 182 primo comma codice di procedura penale).2.2. In secondo luogo, posto che la medesima parte ha assistito all'evento asseritamente generatore della nullità, l'eccezione avrebbe dovuto essere articolata prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non fosse stato possibile, immediatamente dopo (articolo 182, secondo comma, cod proc pen). Ciò nel caso di specie non è avvenuto essendo la contestazione successiva allo svolgimento dell'interrogatorio avvenuto alla presenza di interprete di lingua inglese nominato seguendo le indicazioni dello stesso imputato e alla pronuncia della conseguente ordinanza. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 3.1. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. comma 1 ter
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