CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 45465/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del TRIBUNALE di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; letta la memoria conclusionale del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 8 giugno 2021 il Tribunale di Modena, in rito immediato derivante da conversione a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha giudicato responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la negligente custodia di alcune armi regolarmente detenute presso la propria abitazione (art. 20-bis I. 18 aprile 1975, n. 110), nonché il primo anche per aver esploso colpi di arma da fuoco nel cortile della propria abitazione (art. 703 cod. pen.), Fatti avvenuti I'll settembre 2018, e li ha condannati il primo alla pena di 750 euro di ammenda ed il secondo alla pena di 450 euro di ammenda. In particolare, le forze di polizia erano state allertate da un vicino di casa che aveva assistito ad una aggressione e sentito uno sparo. Le armi erano state trovate in casa degli imputati appoggiate su dei mobili. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria con riferimento alla condanna per il reato dell'art. 20-bis I. 18 aprile 1975, n. 110, in quanto le armi erano custodite in abitazione privata, e quindi nella custodia non dovevano essere usate cautele ulteriori alla normale prudenza. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria con riferimento alla condanna per il reato dell'art. 703 cod. pen., evidenziando che l'imputato si era trovato nella necessità di difendere sé e la sua famiglia da una aggressione patrimoniale e fisica. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Con memoria conclusionale il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento degli stessi. Considerato in diritto 1. Il primo motivo, riferito alla condanna per il reato dell'art. 20-bis I. 18 aprile 1975, n. 110, è infondato. In esso si deduce che le armi erano custodite in abitazione privata, e, che, quindi, nella custodia non dovevano essere usate cautele ulteriori rispetto a quelle poste in essere dagli imputati, e si cita a sostegno una pronuncia di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 16609 del 11/02/2013, Quaranta, Rv. 255682), che peraltro, letta per esteso, è di conferma di una condanna per una fattispecie molto simile a quella in esame.Nel caso oggetto di quella pronuncia il giudice di legittimità era pervenuto, infatti, alla conferma della condanna pronunciata nei gradi di merito con riferimento ad una "condotta consistente nell'aver lasciato le armi ancora funzionanti, seppur vetuste, in bella evidenza nell'abitazione in assenza di ulteriori accorgimenti e precauzioni". In quella pronuncia il giudice di legittimità aveva affermato che l'obbligo di custodia è adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit". Diverso dal caso in esame è, invece, quello su cui si è pronunciata Sez 1, sentenza n. 32592 del 01/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], n.m., citata nella memoria conclusionale del difensore, che ha avuto ad oggetto la condotta di una persona che aveva riposto due fucili regolarmente detenuti in un sacco, stivato in un ripostiglio della propria abitazione, e non chiuso a chiave; in quell'occasione la Suprema Corte ha ritenuto il fatto non integrare il reato. Le due cautele usate dall'agente nella vicenda oggetto della pronuncia [OSCURATO:PERSONA] (chiudere i fucili in un sacco, nascondere il sacco nel ripostiglio) non sono, peraltro, presenti nel caso in esame, in cui le armi erano a vista. In aderenza, pertanto, all'orientamento già espresso nella pronuncia Quaranta sopra citata, si ritiene non illogico che nel caso in esame i giudici del merito abbiano ritenuto non soddisfatto il criterio di normale prudenza nel comportamento degli imputati, atteso che le armi erano state rinvenute appoggiate su un mobile dell'appartamento, e che tale comportamento non è conforme a "normale prudenza", atteso che, in caso di detenzione delle armi all'interno di una abitazione, gli obblighi di custodia sono dettati anche a tutela di comportamenti impropri degli abitanti, e dei frequentatori abituali o occasionali della abitazione, e non solo nei confronti degli estranei. 2. Anche il secondo motivo, dedicato alla condanna per la contravvenzione dell'art. 703 cod. pen. inflitta al solo [OSCURATO:PERSONA], è infondato. Nel motivo si sostiene che l'imputato si era trovato a dover esplodere i colpi di arma da fuoco in uno stato di necessità per difendere sé e la sua famiglia da una potenziale aggressione patrimoniale e fisica. I giudici del merito hanno posto l'accento sulla circostanza che l'imputato, che avrebbe potuto chiamare le forze di polizia, si era volontariamente posto in una situazione di pericolosità, tenendo un comportamento inopportuno, e nelle sue conclusioni il Procuratore generale rileva che non è possiDile riconoscere la scriminante all'agente quando lo stesso ha lanciato o accettato una sfida.Nella memoria conclusionale il difensore sostiene, però, che il comportamento che i giudici del merito avrebbero voluto dall'agente è inesigibile per un padre di famiglia che doveva difendere la propria casa ed i propri congiunti. Il collegio non condivide e ritiene non possa essere considerata illogica la decisione dei giudici del merito che hanno ritenuto che l'imputato si trovava in una situazione in cui avrebbe potuto agevolmente proteggersi in altro modo, più efficace e meno pericoloso. Deve ritenersi, pertanto, che difettino vizi logici nella motivazione che ha escluso l'esistenza della scriminante, nella forma dell'eccesso c:olposo. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del