CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 12540/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4311/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria civile della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 1382/2018 della CORTE D'APPELLO di Palermo, depositata il 27/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 1382/2018, depositata il 27/6/2018, in controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità, rispettivamente, di legale rappresentante e fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] srl, nonché di garante e terzo datore di ipoteca della stessa società, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] spa, per sentire accertare il saldo contabile di conti correnti accesi presso tale Istituto di Credito, previa declaratoria di nullità delle clausole contemplanti interessi anatocistici, usurai, spese, nonché del contratto di finanziamento e delle operazioni di garanzia, con domanda riconvenzionale della banca convenuta (in punto di condanna della società e dei fideiussori in solido al pagamento della somma di C 31.888,79, oltre interessi, a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente, regolato da apertura di credito, sul quale accedeva un finanziamento), ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto tutte le domande. La Corte d'appello ha respinto, per quanto qui interessa, l'appello della [OSCURATO:PERSONA], in punto di rigetto della domanda riconvenzionale, a fronte dell'omessa produzione in giudizio degli originali dei contratti finanziari inter partes, e dell'inutilizzabilità delle fotocopie dei contratti, stante l'intervenuto e tempestivo disconoscimento da parte degli attori della conformità all'originale delle copie prodotte del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito, effettuato alla prima udienza di comparizione, avendo poi gli stessi, nelle successive memorie, ex art.183, 6° comma, c.p.c., solo precisato di avere richiesto, invano, la consegna della documentazione richiesta alla banca. Avverso detta sentenza, CERVED [OSCURATO:PERSONA] spa, quale mandataria del [OSCURATO:PERSONA] spa, incorporante per Ric. 2019 n. 4311 sez. M1 - ud. 03/03/2022 -2- fusione la credito [OSCURATO:SOCIETA], propone ricorso per cassazione, notificato via PEC il 22/1/2019, affidato a tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che non svolgono difese). E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2719 c.c., 126, 214 e 215 c.p.c., nonché la nullità della sentenza e del procedimento, ex art.360 n. 4 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che gli attori avessero validamente e tempestivamente disconosciuto, alla prima udienza del 12/4/2012, la documentazione prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] spa sin dalla tempestiva costituzione in giudizio, il 29/3/2012; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c., nonché la nullità della sentenza e del procedimento, ex art.360 n. 4 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto valido ed efficace il disconoscimento effetto per la prima volta dagli attori con la memoria ex art.183, comma 6 n. 2, c.p.c., malgrado esso fosse stato operato in maniera del tutto generica; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2719, 2727 e 2729 c.c., nonché 214 e 215 , 116 e 132 c.p.c., nonché la nullità della sentenza e del procedimento, ex art.360 n. 4 c.p.c., per avere la Corte d'appello erroneamente assimilato gli effetti del disconoscimento a quelli previsti dall'art.215, comma 2, c.p.c., omettendo altresì di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova. Ric. 2019 n. 4311 sez. M1 - ud. 03/03/2022 -3- 2. La prima censura è fondata. La Corte d'appello ha affermato che, a fronte della produzione documentale effettuata dalla banca in sede di costituzione nel giudizio di primo grado (in particolare, i contratti di conto corrente e di finanziamento), gli attori avevano, sin dalla prima udienza di comparizione delle parti, «tempestivamente, formalmente ed inequivocamente», disconosciuto l'autenticità e/o conformità all'originale della documentazione prodotta in copia dalla banca, precisando poi, in sede di seconda memoria ex art.183 VI comma c.p.c., che essi avevano chiesto, senza esito, alla banca la consegna della suddetta documentazione e che essi disconoscevano «la conformità all'originale delle copie del contratto ordiario e del contratto di apertura del credito eventualmente depositato da controparte». La ricorrente, riproducendo estratto del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (atto allegato sub n. 5/12), dinanzi al Tribunale di Marsala, ha rilevato che il difensore degli attori presente per delega si era invece limitato a opporsi «al deposito dei documenti prodotti da controparte poiché irrituali», formula generica e comunque priva di una puntuale negazione della conformità dei documenti prodotti in copia dalla banca all'originale, ai sensi degli artt.2719 c.c. e 214 e 215 c.p.c. . Questa Corte ha già chiarito che l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella Ric. 2019 n. 4311 sez. M1 - ud. 03/03/2022 -4- sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass. 19680/2008; Cass.21339/2011; Cass. 4053/2018; Cass. 3540 e 18074 del 2019). Quindi il disconoscimento della conformità all'originale della copia prodotta deve avvenire, al pari del disconoscimento dell'autografia della sottoscrizione della scrittura privata, alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla relativa produzione; va rammentato altresì che la contestazione della conformità della copia all'originale, tendendo esclusivamente ad impedire che alla prima sia riconosciuta la stessa efficacia probatoria del secondo, non preclude alla parte, che ha prodotto la copia, l'utilizzabilità del documento come mezzo di prova, mentre il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione, invece, preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento come mezzo di prova qualora la parte che l'ha prodotto ne chieda la verificazione e la relativa procedura abbia esito sfavorevole per l'istante. E' peraltro vero che la tardività del disconoscimento, comportando una decadenza di natura sostanziale dalla facoltà di disconoscere la scrittura stessa, non opera d'ufficio ma è rilevabile solo ad istanza di parte, non essendo posto in modo esplicito, nè essendo desumibile dal sistema a tutela di un interesse generale, cosicché esso non segue in modo automatico al mancato disconoscimento della scrittura privata alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass. 1300/2002; Cass. 6968/2006; Cass.15676/2020). Ora la banca deduce, in seno al presente ricorso per cassazione, di avere, a fronte del disconoscimento («tardivo») Ric. 2019 n. 4311 sez. M1 - ud. 03/03/2022 -5- effettuato da controparte nella memoria ex art.183 VI comma c.p.c., replicato, nella propria memoria, ex art.183 Vi comma n. 3 c.p.c., di essere disposta «a sostituire le copie dei documenti eventualmente disconosciuti con i loro originali» e comunque di avere, in ogni atto difensivo, richiamato, ai fini dell'accoglimento della propria domanda riconvenzionale, la documentazione dalla stessa ritualmente prodotta, con ciò negando la difformità di tale documentazione all'originale. Ma, in realtà, il motivo pone, anzitutto, la questione della forma, richiesta a pena di inefficacia, del disconoscimento ex art.2719 c.c., che viene prima di quella della sua tempestività. E, in effetti, questa Corte ha da tempo chiarito che l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, «va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive»( Cass.28096/2009; Cass.7775/2014; Cass. 7105/2016; Cass. 29993/2017 ; Cass.27633/2018; Cass. 16557/2019; il principio è stato costantemente ribadito: cfr. Cass. 10912/2003; Cass.7496/1995). Ora, non vi è stato nel termine di legge, difformemente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, alcun efficace disconoscimento della conformità all'originale di tutti i documenti prodotti dalla banca in sede di costituzione in giudizio (estratti conto, contratti di conto corrente del 2003, di apertura di credito del 2007, modifica delle condizioni Ric. 2019 n. 4311 sez. M1 - ud. 03/03/2022 -6- contrattuali del 2009, contratto di finanziamento del 2007, estratto del debito al marzo 2012, prospetti delle singole rate con i conteggi per estinzione al 12/3/2012, contratti di fideiussione). 3. Le ulteriori censure sono assorbite, state in ogni caso la piena utilizzabilità dei documenti prodotti dalla banca. 4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, nella camera di consi