CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17869/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1018/2018proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] C. OHG, nella persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di soci della società [OSCURATO:PERSONA] C. OHG, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] n tecamozzo e dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA], anche disgiuntamente tra loro, con domicilio eletto presso lo studioFantozzi Associati , sito in Roma, via Sicilia , n.66. -controricorrenti - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtù di procura speciale in calce al controricorso e memoria di costituzione di nuovo d ifensore , dagli Avv.ti Renate von Guggenberg, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Po, n. 22. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzanon. 50/2017, depositata in data22 maggio 2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l'8 giugno 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria di primo grado di Bolzano, con sentenza n. 162 del 201 5 , aveva accolto il ricorso proposto da i contribuenti avverso gli avvisi di accertamento nn. TBA02A101507, TBA02A101508 e TBA02A1015079, relativ i all'anno di imposta 20 09 , con i qual i l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione il contributo provinciale di euro 3.481.362,59, corrisposto per il servizio di trasporto pubblico locale, ritenendo che il contributo provinciale non costituisse corrispettivo imponibile sia ai fini delle imposte dirette, che ai fini Iva, con la conseguente ricaduta sulla posizione tributaria dei soci.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dall'Agenzia delle Entrate, ha respintol'appello, ritenendo, per quel che rileva in questa sede,che l a legge provinciale n. 16 del 1985 rifletteva sostanzialmente quanto legiferato successivamente in campo nazionale con il decreto legge n. 833 del 1987,che escludeva espressamente l'imposizione dei contributi corrisposti alle imprese di trasporto, e che i principi ivi indicati potessero essere estesi anche in campo provinciale, sebbene i trasporti pubblici costituivano materia di competenza primaria della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, anche perché la Corte di Cassazione si era espressa per l'applicabilità di tali disposizioni anche in favore delle Regioni a statuto speciale e specificamente della Sicilia, oltre che in favore di quelle a statuto ordinario. 3. I giudici di secondo grado hanno precisato , quindi, che tale orientamento assorbiva le doglianze espresse dall'Ufficio in ordine alla equivalenza tra contratto di servizio pubblico e concessione amministrativa e alla nozione di contratto di servizio pubblico adottata dal legislatore europeo, fondate sul Regolamento CE n. 1370/2007 e sulla comunicazione CE n. 2014/C92/01 del 29 marzo 2014, postume sia rispetto alla legge provinciale, che al decreto legge nazionale; peraltro, l'art. 8 del Regolamento CE n. 1370/2007 stabiliva che l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto decorreva dal 3 dicembre 2019, per cui non poteva richiamarsi la disciplina comunitaria per sconfessare la natura giuridica di provvedimenti concessori validi qualiquelli in vigore ai sensi della legge provinciale n. 16 del 1985. 4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, infine, ha ritenuto che la qualifica da parte del legislatore provinciale dei contributi come contributi in conto esercizio significava che detti contributi concorrevano a determinare il solo contributo integrativo (nel senso che per la determinazione del contributo integrativo si doveva tenere conto del contributo originario già corrisposto) e non anche alla formazione dei corrispettivi da assoggettare a imposizione fiscale e che l'art. 3 del decreto legge n. 833 del 1986aveva escluso espressamente dalla base imponibile i detti contributi sia ai fini delle imposte dirette, che ai fini Iva. 5.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi. 6. La società [OSCURATO:PERSONA] C. OHG e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistonocon controricorso e memoria . 7.Anche la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di autosufficienza, sollevata nel controricorso, ai sensi dell'art. 336, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la ricostruzione dei fatti di causa aveva omesso di riportare le argomentazioni addotte dalla società, dai soci e dalla Provincia di Bolzano che giustificavano la qualificazione del rapporto con la Provincia di Bolzano come una concessione e la qualificazione dei ripianamenti a copertura dei disavanzi come contributi non rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva. 1.1Risulta rispettato, infatti, nel caso in esame, alle pagine 2 - 8 del ricorso, il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in ossequio del quale il ricorso per cassazione deve contenere in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass., 3 novembre 2020, n. 24432; Cass. 28 maggio 2018, n. 13312; Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926). 2.Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; 36, comma 2, n. 4, 53 e 61 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata era nulla in quanto si fondava su affermazioni intrinsecamente contraddittorie e sprovviste di supporto motivazionale; in particolare, i giudici di secondo grado dopo avere affermato che la disciplina provinciale in materia di trasporto pubblico rifletteva il contenuto del decreto legge n. 833 del 2016, avevanorespinto l'appello dell'Ufficio, in quanto la coincidenza deicontenuti rendeva applicabili le disposizioni contenute nel decreto legge, anche se la disciplina nazionale era successiva e il trasporto pubblico locale rientrava nella cosiddetta legislazione esclusiva provinciale; ancora i giudici di secondo grado avevano ritenuto applicabili alla vicenda in esame i principi esposti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25624 del 2020, omettendo di verificare se vi era corrispondenza tra le disposizioni di legge della Regione Sicilia e quelle della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano. 2.1Il motivo è, innanzi tutto, ammissibile, in quanto non coinvolge valutazioni di merito, ma lamenta il vizio di motivazione contraddittoria e apparente. 2.2Il motivo, ammissibile, è, tuttavia, infondato. 2.3Secondo il costante orientamento di questa Corte, anche a sezioni unite, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottopostaal suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Cass., 9 agosto 2017, n. 17477; Cass., Sez. U., 27 dicembre 1997, n. 13045). 2.4Nel caso di specie, si è senz'altro al di fuori di tale ipotesi estrema perchè il giudice di appello ha spiegato, attraverso un percorso logicamente coerente, le ragioni per cui ha rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo, per quel che rileva avuto riguardo alla censura formulata, che la legge provinciale n. 16 del 1985 rifletteva sostanzialmente quanto legiferato successivamente in campo nazionale con il decreto legge n. 833 del 1987, che escludeva espressamen te l'imposizione dei contributi corrisposti alle imprese di trasporto, e che i principi indicati dal legislatore nazionale potevano essere estesi anche in campo provinciale, sebbene i trasporti pubblici costituivano materia di competenza primaria della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, anche perché la Corte di Cassazione si era espressa per l'applicabilità di tali disposizioni pure in favore del le Regioni a statuto speciale e che dovevano ritenersi, di conseguenza, assorbite le ulteriori doglianze sulla equivalenza tra contratto di servizio pubblico e concessione amministrativa e sullanozione di contratto di servizio pubblico adottata dal legislatore europeo. 3. Con il secondo motivo l 'Agenzia ricorrente deduce , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 111, 114, 116 e 117 Cost.; 12 e 14 delle c.d. preleggi; 115 e 116 cod. proc. civ.; 1322, 1325 e 1362 cod. civ. ; 8 e 73 del d.P.R. n. 670 del 1972; 3 del decreto legge n. 833 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 1987; 14 e 17 della legge provinciale di Bolzano n. 16 del 1985; 5 e 85 del d.P.R. n. 917 del 1986; 38, 39, 40 e 41 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973; 30 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 8 e 12 del Reg. n. 1370 del 2007; della Direttiva n. 2004/18/CE; 3, 4 e 17 del d.P.R. n. 633 del 1972; 2, 24 e 25 della Direttiva n. 2006/112/CE, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria. La sentenza impugnata si poneva in contrasto con le norme richiamate, in quanto i contributi di cui si tratta dovevano essere qualificati come ricavi sia sotto il profilo contabile e/o finanziario, sia dal punto di vista tributario, nel senso che gli stessi costituivano una manifestazione di ricchezza ed erano corrisposti in considerazione ed a causa del servizio espletato, tanto da escludere, in quanto connessa ed originata dallo svolgimento dell'attività di trasporto, la necessità, in rapporto ai costi di esercizio, di un ulteriore intervento pubblico; la sentenza impugnata era pure errata laddove aveva ritenuto applicabile la previsione dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 833 del 1986, che faceva riferimento a contributi previsti da un'altra disposizione di legge rivolta alle sole Regioni a statuto ordinario, senza peraltro chiarire i motivi dell'applicazione analogica di un'agevolazione tributaria e di una norma di stretta interpretazione; la decisione di secondo grado era pure erronea per avere escluso la rilevanza ai fini Iva dei contributi in parola, la cui applicazione richiedevaunicamente l'esistenza di un nesso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi e il corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo. I giudici di secondo grado avevano errato nel ritenere che l'art. 8 del Reg. n. 1370/07/CE fosse privo di rilevanza, anche ai fini interpretativi, sebbene fosse entrato in vigore, giusta le previsioni dell'art. 12 del medesimo Regolamento, in data 3 dicembre 2009; nell'avere escluso la praticabilità di un'interpretazione comunitariamente orientata del rapporto in essere tra la società contribuente e l'Amministrazione provinciale, alla luce delle direttive comunitarie n. 2004/18/CE e n. 2006/112/CE, data la natura di tributo c.d. armonizzato dell'imposta sul valore aggiunto; nell'avere escluso l'imponibilità ai fini Iva dei contributi in questione, per l'asserita inconfigurabilità di un contratto di appalto, senza considerare che, ai fini dell'assoggettabilità ad Iva di una prestazione di servizi, non era affatto necessario che essa trovasse la propria fonte legittimamente in un vincolo contrattuale ex artt. 1322 e 1325 cod. civ., essendo pacifica l'esistenza di un rapporto obbligatorio. 4. In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibi lità ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., sollevata nel controricorso, in quanto la sentenza impugnatasarebbe stata res a in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame del motivo non offr iva elementi per mutare l'orientamento espresso con le sentenze n. 25624 del 2010 e n. 24012 del 2013. 4.1L'eccezione è infondata. 4.2 Questa Corte, al riguardo, ha affermato che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360 bisn. 1 cod. proc. civ., sussiste solo nell’ipotesi di una giurisprudenzadi legittimità consolidata nella materia oggetto di controversia, contraria alla tesi della parte ricorrente(Cass., 2 agosto 2017, n. 19190) , che è circostanza, nella specie, insussistente. 5.Il motivo, ammissibile, è anche fondato, nei limiti di seguito indicati .5.1Sul punto non può non richiamarsi la sentenza di questa Corte che, di recente, ha condivisibilmente affermato , con riferimento ad una fattispecie analoga,che « I contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e, pertanto, sono sottratti ad imposizione diretta»e che «nella valutazione dell'imponibilità dei contrib uti pubblici ai fini IVA, ciò che rileva è la funzione del contributo ed in particolare la sua diretta connessione col prezzo dell'operazione; il che accade se esso sia versato all'operatore beneficiato perché questi fornisca un bene o presti un servizio determinati e ne diminuisca proporzionalmente il prezzo»(Cass., 18 novembre 2021, n. 35154, ma cfr. anche Cass., 30 luglio 2018, n,. 20111; Cass., 23 ottobre 2013, n. 24012; Cass., 17 dicembre 2010, n. 25624). 5.2 La Corte, nella sentenza richiamata (la n. 35154 del 2021) , con specifico riferimento all'imposta sul valore aggiunto,ha precisato, che è necessario verificare se, oggettivamente, il fatto che sia stato versato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano un contributo al prestatore gli consenta di fornire il servizio a un prezzo inferiore a quello che, in mancanza di quella somma, avrebbe dovuto richiedere. 5.3 In particolare, questa Corte , nell’ordinanza richiamata, ha precisato che: -) la rilevanza del contributo va valutata in base all'art. 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva (corrispondente all'art. 73 della direttiva iva), che conforma il senso dell'art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, a norma del quale la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita «dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali..., aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti», sicché nella base imponibile dell'imposta vanno incluse le somme versate da terzi ai soggetti passivi, se direttamente connesse col prezzo delle operazioni svolte, allo scopo di assoggettare all'imposta l'intero valore dei beni o delle prestazioni di servizi e, dunque, a evitare che il versamento di una tale somma provochi un gettito d'imposta inferiore (Corte giust. 15 luglio 2004, causa C-144/02, Commissione c. Repubblica federale di Germania; Corte giust. 9 ottobre 2019, cause C-573/18 e C -574/18, C GmbH co. KG); -) nel caso del versamento di somme da parte di terzi ai soggetti passivi, anche se sono interessate tre parti ( quell a che corrisponde la somma, il soggetto che ne beneficia e l'acquirente del bene o il destinatario del servizio rispettivamente ceduto o fornito dal beneficiato), le operazioni considerate come rilevanti ai fini dell'iva sono quelle erogate in favore del cessionario o del committente (Corte giust. 22 novembre 2001, causa C-184/00, Office des produits wallons, punto 10), né la circostanza che il beneficiario della prestazione di servizi non sia il soggetto che versa il contributo, ma l'utente del trasporto è di per sé idonea a interrompere il nesso diretto tra la prestazione di servizi eseguita e il corrispettivo ricevuto (Corte giust.27 marzo 2014, causa C-151/13, [OSCURATO:PERSONA] d'Or SARL, punto 35); - è , dunque, indifferente, ai fini della valutazione dell'impo nibilità dei contributi in questione (recte, dell'inclusione di essi nella base imponibile del tributo) la configurazione dei rapporti tra la società che esegue il trasporto locale e la Provincia di Bolzano, anche se, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 14235 del 2020, hanno stabilito che la controversia concernente la corresponsione del contributo previsto dall'art. 17, comma 1, della leggeprovinciale n. 16 del 19 85, è sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuita a quella del giudice ordinario, perché l'erogazione del contributo ha contenuto meramente ricognitivo e privo di profili di discrezionalità, esauriti quest'ultimi con l'adozione dei provvedimenti di fissazione, a monte, dei costi standard ai quali il contributo è ragguagliato;-) quello che rileva è la funzione del contributo e quello che si deve stabilire è se esso sia direttamente connesso col prezzo dell'operazione, rilevando, al riguardo, se il contributo venga versato all'operatore beneficiato perché questi fornisca un bene o presti un servizio determinati e ne diminuisca proporzionalmente il prezzo; -) quanto al primo aspetto (prestazione di un servizio determinato), a fronte della disponibilità permanente del prestatore a fornire i servizi di trasporto, la circostanza che le prestazioni fornite non siano né predeterminate né personalizzate e che il compenso sia versato in forma di forfait non compromette il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto, se l'importo del corrispettivo è stabilito in anticipo e secondo criteri chiaramente individuati (Corte giust. causa C-151/13, cit., punto 37), mentre si giunge a differenti conclusioni qualora dei servizi si avvantaggino non le persone che possono essere chiaramente identificate, ma tutti, e il contributo non sia in alcun modo ragguagliato all'identità e al numero di utenti del servizio (Corte giust. 16 settembre 2021, causa C-21/20, Balgarska natsionalna televizia, punto 37); -) quanto al secondo aspetto (diminuzione proporzionale del prezzo), occorre che gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio traggano profitto dal contributo, nel senso che il prezzo che l'acquirente o il destinatario della prestazione di servizi devono pagare sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente all'entità della somma corrisposta al venditore del bene o al prestatore del servizio: è in questo senso che essa va a costituire un elemento di determinazione del prezzo richiesto da tale venditore o prestatore (cfr. Cass., 4 agosto 2020,n. 16660; Cass., 19 novembre 2020, n. 26318 e, più di recente, Cass., 1 aprile 2021, n. 9075). 5.4Ciò posto, nel caso in esame, la legge provinciale n. 16 del 1985 (che è la stessa che viene in rilievo nella fattispecie esaminata dalla Corte nella sentenza n. 35154 del 2021), nel regolare gli interventi finanziari dell'amministrazione volti a sostenere anche le linee di politica tariffaria (ex art. 3, comma 2, lett. “b” e “c”), ha fissato, almeno con riguardo ai contributi ordinari di esercizio, criteri predeterminati, che inevitabilmente risentono del numero degli utenti e dei requisiti che consentano loro di fruire delle tariffe ridotte, preferenziali o speciali (come definite dall'art. 13); l'art. 14 ha stabili to difatti che « Tali contributi devono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario, per i viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffe ordinarie». [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, poi, ha afferma to che le disposizioni favorevoli al contribuente contenute nell'art. 3 del decreto legge n. 833 del 1986, andavano appunto nella direzione di non considerare componenti positivi di reddito le somme percepite per il ripiano dei disavanzi d'esercizio di cui alla legge n. 151 del 1981e ha ritenuto correttamente assorbite le ulteriori doglianze espresse dall'Ufficio in ordine alla equivalenza o alla distinzione di contratto di servizio pubblico (anche nella nozione adottata dal legislatore europeo) e concessione amministrativa, con ciò volendo significare che il profilo della censura sollevata non incideva sul la qualificazione della relazione di natura obbligatoria e/o negoziale esistente tra la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano e la società che ricevevai contributi per il servizio di trasporto pubblico locale. 5.5 Ciononostante, il giudice d'appello ha omesso di verificare se e in quali limiti, in concreto, l'impegno finanziario dell'Ente territoriale di versare i contributi alla società abbia consentito a questadi erogare le prestazioni di trasporto a prezzi inferiori a quelli che avrebbe dovuto richiedere in mancanza dei contributi, dato che, per quanto rilevato, nella base imponibile dell'imposta devono essere incluse le somme versate da terzi ai soggetti passivi, se direttamente connesse col prezzo delle operazioni svolte, allo scopo di assoggettare all'imposta l'intero valore delle prestazioni di servizi; è necessario, dunque, verificare la funzione del contributo e specificamente se esso sia direttamente connesso col prezzo dell'operazione, ovvero se il contributo sia stato versato alla società al fine di fornire un servizio determinato e ad un prezzo proporzionalmente inferiore. 5.6La censura va, quindi , a ccolta e la sentenza cassata per il profilo corrispondente, con rinvio alla Corte di Giustizia tributariadi secondo grado di Bolzano in diversa composizione, affinché svolga queste verifiche, anche appurando se, e in quali limiti, sull'importo del contributo incida la mancata erogazione delle prestazioni. 6.La censura è, invece, infondata in relazione alle imposte dirette , in base al consolidato orientamento di questa Corte, che si è venuto maturando anche in relazione alle regioni a statuto speciale (in particolare, con riguardo alla regione Sicilia e alla legge regionale siciliana n. 68 del 1983, che pure prevede, agli artt. 4 e 6, l'erogazione di contributi annui di esercizio ragguagliati al costo economico standardizzato del servizio e ai ricavi presunti per chilometro di percorrenza). Ebbene, come questa Corte ha più volte sottolineato, il thema decidendum si colloca al l'interno del sistema unitario di sovvenzionamento delle imprese di trasporto pubblico mediante contributi, prima statali (tramite il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi d'esercizio) e, poi, direttamente, regionali (tramite un apposito fondo destinato ai trasporti) e, nel nostro caso, provinciali, esentati da imposizione diretta, in quanto non considerati, ex lege, componenti positivi di reddito. In questo quadro, si è stabilito che i contributi in questione non costituiscono componenti positivi del reddito e, quindi, sono sottratti a imposizione diretta, a norma dell'art. 3, comma 1, n. 3, del decreto leggen. 833 del 19 86, come convertito , con modificazioni, dalla legge n. 18 del 1987(tuttora in vigore come si evince dalla norma interpretativa dell'art. 1, comma 310, della legge n. 244 del 2007, che ad esso fa riferimento), anche dopo la soppressione del predetto fondo ad opera della legge n. 549 del 1995 e l'assunzione degli oneri finanziari tramite un apposito fondo destinato ai trasporti, costituito con il decreto legislativo n. 422 del 1997 ( cfr. Cass., 11 settembre 2020, n. 18869; Cass., 30 luglio 2018,m n,. 20111; Cass., 23 ottobre 2013, n. 24012; Cass., 15 febbraio 2013, n. 3771; Cass., 17 dicembre 2010, n. 25624). 6.1In proposito, concordemente alla sentenza più volte richiamata, la n. 35154 del 2021), la censura sollevata dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui la legislazione statale richiamata non sarebbe applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano, si rivela infondata anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, intervenuta sul sistema di ripartizione delle attribuzioni in tema di trasporto pubblico locale. [OSCURATO:PERSONA], infatti, con sentenza 14 dicembre 1998, n. 408 (le cui valutazioni sono ribadite, quanto al decreto legislativo n. 422 del 2007, dalla sentenza della Corte Costituzionale22 marzo 2001, n. 111), ha stabilito che essa contiene una assai ampia delega al Governo per l'attuazione, fra l'altro, di un organico disegno di ulteriore decentramento di funzioni, ribadendo l'autonomia organizzativa che alle regioni è direttamente garantita dalla Costituzione e a comuni e province è comunque riconosciuta, e precisando che tale autonomia trova esplicazione «nell'ambito della rispettiva potestà normativa», e dunque nel rispetto delle regole e dei limiti propri di ciascuno di tali ambiti, volta a volta secondo i caratteri propri della potestà statutaria, legislativa o regolamentare delle regioni o della potestà normativa degli enti locali. 7. Va , in fine, assorbito il motivo con il quale è stat a chiest a la rideterminazione delle sanzioni a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 158 del 2015, che ha riformato l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevedendo una sanzione amministrativa del novanta per cento, in luogo della sanzione pari al cento per cento, in applicazione del principio del c.d. favor rei, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. 8.Per le ragioni di cui sopra, va accolto il secondo motivo, nei limiti di cui in motivazione, e va rigettato il primo motivo, con assorbimento del motivo sulla rideterminazione delle sanzioni; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, ela causa varinviata, alla Corte di giustizia tributaria di second o grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, nei