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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 25037/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la penale responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 495 cod. pen.

Considerato che il primo motivo - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento al profilo del concorso - è versato in fatto e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale, che sono non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza in verifica (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

Invero, i giudici d'appello hanno chiarito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che il comportamento del ricorrente non era da ritenersi meramente passivo, bensì idoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto, avendo agevolato le dichiarazioni mendaci del coimputato.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce l'estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, intervenuto prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - è manifestamente infondato, in quanto non considera né l'aumento per la ritenuta recidiva reiterata ex art 99, comma 4, seconda parte, cod. pen., né l'aumento di cui all'art. 161 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04 giugno 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la penale responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 495 cod. pen. Considerato che il primo motivo - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento al profilo del concorso - è versato in fatto e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale, che sono non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza in verifica (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Invero, i giudici d'appello hanno chiarito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che il comportamento del ricorrente non era da ritenersi meramente passivo, bensì idoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto, avendo agevolato le dichiarazioni mendaci del coimputato. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce l'estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, intervenuto prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - è manifestamente infondato, in quanto non considera né l'aumento per la ritenuta recidiva reiterata ex art 99, comma 4, seconda parte, cod. pen., né l'aumento di cui all'art. 161 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 giugno 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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