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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024

Cassazione n. 04848/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse questioni in punto di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 sulle ragioni per cui è stata ritenuta inattendibile la versione dell'imputato e, quindi, provato l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse questioni in punto di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 sulle ragioni per cui è stata ritenuta inattendibile la versione dell'imputato e, quindi, provato l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04848/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris