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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35171/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Teramo, in data 18/10/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 640 cod. pen. (capo A) e di quello di cui all'art.648 cod. pen. (capo B), per cui, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale e la continuazione, lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa denunzia violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi "lieve" di cui all'art. 648 cod. pen. ovvero sul disconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato: se per un verso la motivazione resa dalla Corte di appello a pag. 4 della sentenza è particolarmente stringata, è pur vero che la ricostruzione del fatto operata a pag. 2 ha dato conto del fatto che gli assegni di cui si discute erano "in bianco" essendo allora appena il caso di richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (cfr., Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115 - 01); quanto al mancato riconoscimento della ipotesi "lieve", il rifermento alle modalità del fatto va collegata con il riferimento alla acquisizione del blocchetto di assegni in bianco alcuni dei quali già "spesi" in altri procedimenti (cfr., pag. 3 del ricorso), ben potendo allora trovare applicazione il principio per cui, in tema di ricettazione, al fine di stabilire la sussistenza dell'ipotesi di particolare tenuità di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., non è sufficiente di per sè l'irrilevanza o la scarsa rilevanza economica della cosa oggetto di ricettazione, ma occorre avere riguardo al fatto nella sua globalità storico- giuridica apprezzandone l'incidenza antigiuridica sulla base di tutti gli elementi che, a parte il valore economico dell'oggetto ricettato, entrano nella componente dell'azione delittuosa, ivi compresa la personalità dell'agente (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 5813 del 29/11/1999, Petrenco, Rv. 216520 - 01); ritenuto che anche il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte, con i plurimi riferimenti alla gravità oggettiva del fatto ed alla personalità del reo, motivato in ordine alla assenza di elementi comunque in grado di giustificare una ulteriore mitigazione della pena; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Teramo, in data 18/10/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 640 cod. pen. (capo A) e di quello di cui all'art.648 cod. pen. (capo B), per cui, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale e la continuazione, lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa denunzia violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi "lieve" di cui all'art. 648 cod. pen. ovvero sul disconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato: se per un verso la motivazione resa dalla Corte di appello a pag. 4 della sentenza è particolarmente stringata, è pur vero che la ricostruzione del fatto operata a pag. 2 ha dato conto del fatto che gli assegni di cui si discute erano "in bianco" essendo allora appena il caso di richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (cfr., Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115 - 01); quanto al mancato riconoscimento della ipotesi "lieve", il rifermento alle modalità del fatto va collegata con il riferimento alla acquisizione del blocchetto di assegni in bianco alcuni dei quali già "spesi" in altri procedimenti (cfr., pag. 3 del ricorso), ben potendo allora trovare applicazione il principio per cui, in tema di ricettazione, al fine di stabilire la sussistenza dell'ipotesi di particolare tenuità di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., non è sufficiente di per sè l'irrilevanza o la scarsa rilevanza economica della cosa oggetto di ricettazione, ma occorre avere riguardo al fatto nella sua globalità storico- giuridica apprezzandone l'incidenza antigiuridica sulla base di tutti gli elementi che, a parte il valore economico dell'oggetto ricettato, entrano nella componente dell'azione delittuosa, ivi compresa la personalità dell'agente (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 5813 del 29/11/1999, Petrenco, Rv. 216520 - 01); ritenuto che anche il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte, con i plurimi riferimenti alla gravità oggettiva del fatto ed alla personalità del reo, motivato in ordine alla assenza di elementi comunque in grado di giustificare una ulteriore mitigazione della pena; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 0
Sentenza Cassazione n. 35171/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris